Segnalazione nella Centrale Rischi di un credito a “sofferenza”
Qualora il creditore non dia prova di avere proceduto a trasmettere in favore del debitore la comunicazione di preavviso di segnalazione (ex art. 125, 3° comma TUB), essa resta legittima qualora il segnalato, a sua volta, non provi che avrebbe effettivamente, in caso di ricezione del suddetto preavviso, favorito un rientro in bonis.
Questo l’orientamento, innovativo nell’ambito delle controversie inerenti l’illegittima segnalazione in Centrale Rischi, affermato dal Tribunale di Foggia nella recentissima ordinanza n. 3017/2021 resa lo scorso 20/09/2021.
Il caso
Con ricorso ex art. 702 cpc, un ex cliente di una nota finanziaria, la quale medio tempore cedeva il credito a sofferenza ad un veicolo di cartolarizzazione, eccepiva la presunta illegittimità della segnalazione nella Centrale Rischi in quanto in suo favore non venne mai trasmessa, con un atto recettizio, il preavviso della suddetta segnalazione, del quale è onerato, ai sensi del TUB, il finanziatore la prima volta che ha il dovere legale di segnalare ad una banca dati le informazioni negative del proprio cliente.
Effettivamente, né il creditore cedente (la finanziaria), né il creditore cessionario (lo Special Purpose Vehicle), hanno dato prova della ricezione da parte del debitore dalla comunicazione di preavviso di segnalazione.
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L’orientamento del Tribunale. L’analisi del provvedimento
I requisiti di legittimità della segnalazione presso la Centrale Rischi sono due: uno sostanziale ed uno formale ossia,
la veridicità circa l’inadempimento del cliente alla propria obbligazione e il conseguente passaggio a sofferenza del credito, nonché
il rispetto delle garanzie procedurali che impongono al segnalante di preavvisare il segnalando della sua prossima iscrizione presso la Centrale Rischi.
Il suddetto adempimento procedurale, ossia anteporre alla segnalazione una comunicazione di preavviso da trasmettere al debitore, non può essere inteso come un mero orpello amministrativo la cui carenza rappresenta un vizio di forma del tutto scisso dal merito della questione.
Il preavviso di segnalazione, come riferito nel provvedimento n. 1070779 reso dal Garante per la protezione dei dati personali il 16 novembre 2004, trova la sua ratio nella necessità di rendere edotti gli interessati delle conseguenze di un perdurante inadempimento, dando così loro la possibilità di sanarlo prima di procedere all’effettiva iscrizione dei nominativi nelle banche dati dei cosiddetti “cattivi pagatori”. Pertanto, tale preavviso è strumentale a permettere al cliente, qualora effettivamente possibile, di eliminare per tempo il presupposto della segnalazione, adempiendo al proprio debito o contestando la fondatezza della pretesa.
L’eventuale carenza di una informazione preventiva che la banca ha il dovere di rendere al proprio cliente inadempiente circa la sua prossima iscrizione nella Centrale Rischi, possiamo ritenere essere una condizione necessaria ma non sufficiente per considerare illegittimo l’inserimento del nominativo del debitore nella black list tenuta da Banca d’Italia. L’altro presupposto, infatti, è rappresentato dalla concreta capacità economica che il debitore aveva, in prossimità della segnalazione nella Centrale Rischi, nel rientrare in bonis.
Il Tribunale, in altre parole, sostiene che, se è vero che incombe sulla banca l’onere di provare di avere effettivamente adempiuto al proprio onere procedurale rappresentato dalla trasmissione in favore del cliente del preavviso di segnalazione (ex art. 125, 3° comma TUB), è altrettanto vero che resta in capo al debitore la prova del fatto che in quel dato momento storico sarebbe potuto, se avvisato preventivamente, rientrare dalla sofferenza e, quindi, avrebbe impedito la segnalazione.
Presupposto che la Centrale Rischi è un sistema informativo sull’indebitamento della clientela e che ha come scopo la creazione di un valido supporto per la valutazione del merito creditizio, nonché il fine di tutela della stabilità del sistema finanziario, resta un obbligo del finanziatore iscrivere in tale banca dati un nominativo quando l’insolvenza è conclamata.
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Il debitore, pertanto, potrebbe evitare che la banca proceda alla segnalazione qualora riesca concretamente a dimostrare che in procinto del censimento nella lista dei cosiddetti “cattivi pagatori”, indipendentemente dall’avere o meno ricevuto la comunicazione di preavviso, possedeva la capacità economica e finanziaria di rientrare dalla esposizione debitoria.
Superando, pertanto, l’aspetto più squisitamente formale, il Tribunale di Foggia pone l’attenzione su un dato fattuale ovvero l’effettiva capacità del debitore – da provarsi adeguatamente – di incidere sul suddetto presupposto sostanziale che impone alla banca, al superamento di determinate soglie, di procedere inesorabilmente con la segnalazione nella Centrale Rischi.
Individuare quale esimente alla segnalazione nella Centrale Rischi un mero difetto procedurale (qual è il mancato invio del preavviso di segnalazione), senza osservare la persistenza dello stato di sofferenza e l’assoluta incapacità del debitore di rientrare in bonis attraverso il ricorso a provviste e/o strumenti di pagamento o finanziamento, esporrebbe l’intero sistema creditizio che non avrebbe contezza dello stato di insolvenza del cliente il quale potrebbe nuovamente accedere al credito e, attraverso un effetto moltiplicatore, creare in danno di altri intermediari finanziari ulteriori ed insanabili esposizioni.
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