Riforma del Processo Civile -Il titolo esecutivo e la spedizione in forma esecutiva

    Indice

La spedizione del titolo in forma esecutiva
I rimedi oppositivi
Notifica del titolo senza formula esecutiva. Conseguenze
L’incidenza del processo telematico e la digitalizzazione del titolo esecutivo
L’abrogazione dell’istituto della formula esecutiva nella Riforma del Processo Civile

1. La spedizione del titolo in forma esecutiva
Ai sensi dell’art. 475 cpc[1], le sentenze e i provvedimenti dell’autorità giudiziaria, nonché gli atti ricevuti da notaio e da altro pubblico ufficiale autorizzato dalla legge a riceverli, per valere come titolo per procedere ad esecuzione forzata devono essere muniti di formula esecutiva, salvo che la legge disponga diversamente.
L’apposizione della formula esecutiva è finalizzata a prevedere un controllo sulla legittimazione del soggetto che intende avvalersi del titolo esecutivo per procedere all’esecuzione forzata (in relazione agli aspetti formali ovvero l’esistenza del titolo esecutivo e la sua esecutività). La ratio dell’istituto è quello di garantire un controllo preliminare rispetto al procedimento di esecuzione forzata sulla legittimità formale dell’azione esecutiva e del titolo esecutivo.
Il controllo preliminare è meramente di tipo formale, il pubblico ufficiale non verifica i requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità del credito ai sensi dell’art. 474 cpc e non analizza il diritto sostanziale portato dal titolo.
La spedizione in forma esecutiva è l’attestazione apposta sull’originale dell’atto dal cancelliere o dal notaio su richiesta della parte, mentre la formula esecutiva viene apposta sulla copia che viene utilizzata per l’esecuzione. Questo meccanismo comporta che possa circolare solamente una copia del documento che rappresenta il titolo esecutivo, quindi l’esistenza di un’unica copia utilizzabile ai fini esecutivi[2].
2. I rimedi oppositivi
I vizi riguardanti l’apposizione della formula esecutiva possono essere sollevati con l’opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell’art. 617 cpc da proporsi quindi nel termine di venti giorni dalla notifica del precetto.
L’irregolarità del procedimento esecutivo per mancanza di spedizione del titolo può essere opposta solamente entro il termine di venti giorni, mediante l’opposizione all’atto di precetto poiché non si tratta di un vizio che incide sui successivi atti dell’esecuzione, se l’atto ha comunque raggiunto lo scopo a cui era destinato[3].

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3. Notifica del titolo senza formula esecutiva. Conseguenze
La mancata opposizione sana i vizi della mancata o erronea spedizione, secondo il principio generale di cui all’art. 156 cpc.
Secondo la giurisprudenza più recente, nell’opposizione agli atti esecutivi, inoltre, il debitore opponente non può limitarsi a denunciare la semplice irregolarità formale ma deve indicare il pregiudizio concreto subito a causa della mancata o erronea spedizione del titolo in forma esecutiva[4].
Il procedimento può dirsi sanato, infatti, oltre che per il decorso del termine di venti giorni dalla notifica del precetto in mancanza di opposizione ex art. 617 cpc, anche se l’opposizione riguarda l’aspetto solamente formale, senza indicare alcun pregiudizio subito dalla mancata o erronea spedizione del titolo in forma esecutiva.
Sul punto si è recentemente pronunciata in questi termini la Cassazione Civile con Ordinanza n. 14275 del 5.5.2022[5].
Se il debitore ha ricevuto l’atto di precetto accompagnato dal titolo privo di formula e si oppone, significa che il debitore ha ben compreso chi sia il creditore e la ragione del credito, pertanto la notifica del precetto ha raggiunto il suo scopo e la nullità che deriva dalla mancata spedizione del titolo in forma esecutiva viene sanata ai sensi dell’art. 156 cpc.
4. L’incidenza del processo telematico e la digitalizzazione del titolo esecutivo
Il processo telematico ha incrementato notevolmente l’utilizzo del digitale al posto della carta in Tribunale.
Già a partire dal D.L. n. 179/2012 convertito in L. n. 221/2012 poi con l’art. 52 del D.L. 90/2014 convertito in L. n. 114/2014 e ss. modifiche, le copie informatiche degli atti processuali e dei provvedimenti contenuti nei fascicoli informatici equivalgono agli originali, anche se prive della firma digitale del cancelliere di attestazione di conformità.
Da qui è stata intrapresa una strada volta a rendere più snelle le procedure e diminuire il carico di formalità previste presso le cancellerie.
Nel 2020, con l’emergenza epidemiologica che ha limitato, se non addirittura eliminato, per un certo periodo gli accessi in Tribunale, è stato necessario digitalizzare la maggior parte delle attività organizzative, compreso il rilascio delle formule esecutive telematiche, approdato con il “Decreto Ristori”[6].
Da allora i Tribunali, attraverso protocolli diversi, hanno attuato regole interne per il rilascio e la trasmissione della formula esecutiva digitale.
5. L’abrogazione dell’istituto della formula esecutiva nella Riforma del Processo Civile
L’art. 1 comma 12 lettera A della L. n. 206 del 26.11.2021 delega al Governo di provvedere all’abrogazione dell’istituto della formula esecutiva tra i principi e criteri direttivi della Riforma del Processo Civile perseguendo gli obiettivi di efficienza, razionalizzazione e speditezza del processo, pur tenendo conto del bilanciamento tra l’esigenza di semplificazione della procedura, eliminando il più possibile inutili formalità, e la tutela del debitore con garanzia del diritto di difesa.
Sulla base della disciplina vigente, è ormai pacifico in giurisprudenza che nel caso in cui un’esecuzione sia iniziata sulla base di una formula esecutiva di seconda edizione rilasciata in assenza di idonea autorizzazione ai sensi dell’art. 476 cpc tale vizio non incide sulla validità dell’azione esecutiva intrapresa ma è ritenuta una mera irregolarità.
Il controllo in sede di spedizione del titolo in forma esecutiva, inoltre, ha una portata molto limitata, essendo di natura solo formale volta a verificare l’esecutività semplicemente in astratto del titolo e non il contenuto sostanziale del diritto portato dal titolo esecutivo.
La modifica demandata al governo e relativa all’abolizione della formula esecutiva non comporta pertanto alcuna diminuzione di garanzie per il debitore dati gli ampi poteri del giudice dell’esecuzione, che in ogni momento può verificare d’ufficio la carenza del titolo esecutivo, nonché dato il potere del debitore di opporsi all’esecuzione nelle forme di cui all’art.  615 cpc anche nella fase preliminare all’esecuzione forzata.
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Avvocato, è stata cultrice di diritto processuale penale presso l’Università degli studi di Bari. Ha svolto incarichi di docenza in numerosi corsi di formazione ed è legale accreditato presso enti pubblici e istituti di credito. Ha pubblicato: “La nuova disciplina sulla collaborazione di giustizia”; “Fiabe scritte da Giuristi”; “Il gratuito patrocinio”; “Le trattative prefallimentari”; “La tutela dell’incapace e l’amministrazione di sostegno”; “La tutela dei diritti della personalità”; “Manuale pratico per la protezione dell’incapace”; “Manuale pratico dell’esecuzione mobiliare e immobiliare”; “Manuale pratico delle notificazioni”; “Manuale pratico dell’amministrazione di sostegno”; “Notifiche telematiche. Problemi e soluzioni”.

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 Note
[1] Art. 475 cpc “Spedizione in forma esecutiva” Le sentenze e gli altri provvedimenti dell’autorità giudiziaria e gli atti ricevuti da notaio o da altro pubblico ufficiale, per valere come titolo per l’esecuzione forzata, debbono essere muniti della formula esecutiva, salvo che la legge disponga altrimenti.
La spedizione del titolo in forma esecutiva può farsi soltanto alla parte a favore della quale fu pronunciato il provvedimento o stipulata l’obbligazione, o ai suoi successori, con indicazione in calce della persona alla quale è spedita.
La spedizione in forma esecutiva consiste nell’intestazione “Repubblica Italiana – In nome della legge” e nell’apposizione da parte del cancelliere o notaio o altro pubblico ufficiale, sull’originale o sulla copia della seguente formula: “comandiamo a tutti gli ufficiali giudiziari che ne siano richiesti e a chiunque spetti, di mettere a esecuzione il presente titolo, al pubblico ministero di darvi assistenza, e a tutti gli ufficiali della forza pubblica di concorrervi, quando ne siano legalmente richiesti”.
[2] Art. 476 cpc “Altre copie in formula esecutiva” Non può spedirsi senza giusto motivo più di una copia in forma esecutiva alla stessa parte.
Le ulteriori copie sono chieste dalla parte interessata, in caso di provvedimento con ricorso al capo dell’ufficio che lo ha pronunciato, e negli altri casi al presidente del tribunale nella cui circoscrizione l’atto fu formato.
Sull’istanza si provvede con decreto.
Il cancelliere, il notaio o altro pubblico ufficiale che contravviene alle disposizioni del presente articolo è condannato a una pena pecuniaria da euro 1.000 a 5.000, con decreto del capo dell’ufficio o del presidente del tribunale competente a norma del secondo comma.
[3] Cass. Civ. n. 24812 del 24.11.2005, Cass. Civ. n. 586 del 22.01.1999.
[4] La Cass. Civ. n. 3967 del 12.02.2019 ha statuito che “l’omessa spedizione in forma esecutiva della copia del titolo esecutivo rilasciata al creditore e da questi notificata al debitore determina una irregolarità formale del titolo medesimo, che deve essere denunciata nelle forme e nei termini di cui all’art. 617 comma 1 cpc, senza che la proposizione dell’opposizione determini l’automatica sanatoria del vizio per raggiungimento dello scopo, ai sensi dell’art. 156 comma 3 cpc; tuttavia, in base ai principi di economia processuale, di ragionevole durata del processo e di interesse ad agire, il debitore opponente non può limitarsi, a pena di inammissibilità dell’opposizione, a dedurre l’irregolarità formale in sé considerata, senza indicare quale concreto pregiudizio ai diritti tutelati dal regolare svolgimento del processo esecutivo essa abbia cagionato”.
[5] La Cass. Civ. n. 14275 del 2022 sul punto ha statuito che “In tema di esecuzione forzata, la mancata spedizione del titolo in forma esecutiva resta sanata, ex art. 156 cpc, dall’opposizione di merito proposta dal debitore congiuntamente a quella di rito (volta a contestare la mancanza di tale formula), poiché la contestazione dell’esistenza del diritto di agire esecutivamente rivela che il debitore ha ben individuato il soggetto creditore e per quale debito si procede in executivis e, pertanto, la notifica del precetto ha raggiunto il suo scopo. (Nella fattispecie, la S.C. ha ritenuto che l’omessa apposizione della formula esecutiva sul titolo notificato – costituito dall’ordinanza di assegnazione pronunciata dal giudice dell’esecuzione all’esito del pignoramento presso terzi – dovesse ritenersi sanata dalla proposizione dell’opposizione all’esecuzione da parte del debitore).
[6] D.l. n. 137/2020 convertito in l. n. 176/2020

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