Riforma del processo civile: come cambiano le udienze e quando entrano in vigore le regole
La riforma del processo civile è legge.
La Camera, in tempi molto veloci ha approvato il testo del disegno di legge di riforma sul quale il Governo aveva posto il voto di fiducia.
La ministra della Giustizia Marta Cartabia, nel testo legislativo, aveva dichiarato con chiarezza l’obiettivo di semplificare gli adempimenti e rendere più veloci i termini a carico delle parti processuali e del giudice.
Entro prossimi 5 anni si vorrebbe arrivare a una riduzione del 40% dei tempi di durata delle cause, come previsto nel Pnrr.
Il Piano nazionale di ripresa e resilienza vincola il Governo a raggiungere questo risultato, condizione determinante per accedere ai finanziamenti europei del Recovery Plan.
Gli impegni assunti dall’Italia con l’Europa impongono di fare il possibile per realizzare questo determinante obiettivo.
Il lavoro da fare si rivolge in modo diretto alle parti processuali, ai loro avvocati e ai giudici, che dovranno sostenere ritmi più severi e tempi più stretti rispetto a oggi.
La ministra Cartabia, subito dopo l’approvazione della riforma, ha dichiarato che “il Ministero si metterà subito al lavoro per arrivare a una pronta attuazione della legge delega”.
Le cause civili dovranno essere più semplici e veloci, evitando, quando non sia necessaria, la fase del giudizio.
In questo articolo scriveremo qualcosa sui tempi degli atti dettati dalla riforma del processo civile.
Indice:
Svolgimento e tempi della prima udienza e della fase istruttoria
Adempimenti e tempi della fase decisoria
Entrata in vigore della Riforma processo civile
1. Svolgimento e tempi della prima udienza e della fase istruttoria
La riforma del processo civile impone di arrivare alla prima udienza con l’oggetto della causa definito nelle domande ed eccezioni delle parti e anche nelle richieste di prova.
Il testo della legge delega risulta determinante sui principali articoli del codice di procedura civile e dispone che i fatti e gli elementi di diritto a sostegno della domanda (art. 163, co.3 n.4 c.p.c.) vengano “esposti in modo chiaro e specifico” nell’atto introduttivo (citazione o ricorso), che dovrà indicare anche i mezzi di prova e i documenti offerti in comunicazione (art. 163, co.3, n.5 c.p.c.). L’attore e il convenuto, nella comparsa di risposta, dovranno prendere posizione in modo analogo sulle richieste di controparte, indicando i loro mezzi di prova e i documenti dei quali si vogliono avvalere.
Al contrario di quello che accade oggi, le parti per introdurre in modo valido il giudizio dovranno dire “ogni cosa subito”, esponendo i loro motivi dall’inizio della causa, che dovrà arrivare davanti al giudice con il perimetro delle richieste completamente individuato.
Per questo vengono introdotti dei termini intermedi.
In questo modo il giudice possa, sin dalla prima udienza, può adottare i provvedimenti necessari per imprimere alla causa il suo corso.
Precisamente, ammettere le prove, rimetterla subito in decisione, inviare le parti in mediazione.
I tempi previsti per lo svolgimento del processo civile in primo grado di giudizio:
L’udienza di prima comparizione, quella in nella quale le parti “si presentano” ed espongono gli elementi a sostegno delle proprie tesi, dovrà essere fissata entro un “congruo termine” non superiore a 120 giorni e il termine di comparizione delle parti non dovrà essere inferiore a 80 giorni.
Le domande riconvenzionali, le eccezioni che non si possono rilevare d’ufficio e le chiamate di terzi in causa dovranno essere proposte, a pena di decadenza, nella comparsa di risposta, da depositare almeno 40 giorni prima della data fissata per l’udienza.
La replica alle eccezioni di controparte dovrà essere possibile entro il termine perentorio di 10 giorni antecedenti all’udienza di comparizione.
All’udienza di comparizione il giudice, su richiesta delle parti, può concedere un termine sino a 30 giorni per produrre documenti e indicare i mezzi di prova, e un termine di 20 giorni se si tratta di prova contraria.
La successiva udienza dovrà essere fissata entro 60 giorni dalla scadenza dell’ultimo di questi termini.
In questa seconda udienza, il giudice procede, con ordinanza, all’ammissione delle prove e fissa i termini per l’istruttoria o per la discussione della causa, se non ci sono prove da assumere.
In questa occasione, se la causa non deve essere decisa subito, il giudice fissa un preciso “calendario del processo”, che dovrà essere commisurato alla complessità della causa e agli adempimenti da svolgere, come ad esempio, l’espletamento di una Ctu, per stabilire l’esatta tempistica (art. 81 disp. att. c.p.c.).
Il periodo di tempo dedicato all’assunzione delle prove non dovrà durare più di 90 giorni.
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2. Adempimenti e tempi della fase decisoria
La semplificazione del processo civile si estende anche alla fase decisoria dello stesso, eliminando l’udienza di precisazione delle conclusioni e quella destinata al giuramento del Ctu.
Le innovazioni telematiche con la trattazione in prevalenza scritta.
Al termine della trattazione e dell’istruzione della causa il giudice dovrà rispettare questi termini di tempo perentori da concedere alle parti per garantire loro il contraddittorio finale prima della decisione:
Sino a 60 giorni per il deposito di note scritte di precisazione delle conclusioni.
Sino a 30 giorni per il deposito delle comparse conclusionali, salvo rinuncia espressa delle parti.
Sino a 15 giorni per il deposito delle memorie di replica, salvo rinuncia delle parti.
Il deposito della sentenza dovrà essere effettuato entro i successivi 30 giorni dalla scadenza dell’ultimo termine concesso alle parti, se il Tribunale giudica in composizione monocratica, oppure entro 60 giorni, se giudica in composizione collegiale.
3. Entrata in vigore della Riforma del Processo Civile
Le norme modificate per diventare effettive devono aspettare l’emanazione dei decreti delegati di attuazione da parte del Governo, che dovrà avvenire entro l’anno prossimo.
La parte della riforma relativa al diritto di famiglia e al processo esecutivo entrerà in vigore, e dovrà essere pienamente attiva, a decorrere dal 180° giorno successivo alla pubblicazione della legge delega in Gazzetta Ufficiale.
La riforma potenzia molto anche gli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie (Adr, acronimo di Alternative dispute resolution), come la mediazione e la negoziazione assistita, che spesso possono evitare di arrivare al processo civile favorendo il raggiungimento di una soluzione non contenziosa con gli incontri e gli accordi tra le parti.
Per incentivare questi metodi stragiudiziali vengono previsti incentivi fiscali.
È potenziato l’istituto della responsabilità aggravata e viene introdotto un filtro più severo in Appello e in Cassazione per le impugnazioni infondate, che verranno giudicate inammissibili.
Per incentivare questi metodi stragiudiziali vengono previsti incentivi fiscali, viene potenziato l’istituto della responsabilità aggravata e viene introdotto un filtro più severo in Appello e in Cassazione per le impugnazioni manifestamente infondate, che verranno giudicate inammissibili.
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