Responsabilità del datore di lavoro per aver omesso di predisporre misure di sicurezza idonee a impedire l’evento

Morte per ipotermia in ambiente confinato. Responsabilita’ del datore di lavoro per aver omesso di predisporre misure di sicurezza idonee a impedire l’evento: il comportamento del dipendente seppur gravemente imprudente non scagiona il datore di lavoro.  (Cassazione Penale, Sezione 4 Sentenza n 34734 del 7/12/2020).
A dirlo è la quarta sezione penale della Corte di Cassazione che, nel ribadire il principio a mente del quale il comportamento del dipendente seppur gravemente imprudente non scagiona il datore di lavoro, ha riconosciuto la responsabilità del datore di lavoro del reato di cui all’art. 589, comma 2^ cod. pen., per avere causato la morte del dipendente, deceduto per insufficienza multiorgano post ipotermia accidentale, per colpa consistita in imprudenza, negligenza ed imperizia, nonché nella violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro di cui all’art. 66 d.lgs. 81/2008.

Indice degli argomenti:
1.      Il fatto;
2.      La Corte di legittimità.
3.      Esclusione del comportamento abnorme ad opera del dipendente.
4.      La conferma indiretta dei principi a presidio del comportamento abnorme relativi al rischio eccentrico o esorbitante: il comportamento del dipendente seppur “gravemente imprudente” non scagiona il datore di lavoro.

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Il fatto.
Il fatto per come accertato dalla sentenza di primo grado e ripreso dalla Corte territoriale di Venezia, sarebbe avvenuto come segue.
L’operaio Roberto Barina, cui erano attribuite mansioni generiche, venne rinvenuto alle ore 18,25 del 9 agosto 2012, all’interno della cella di surgelazione IQF, dove si raccoglieva il prodotto in lavorazione, in stato di incoscienza, dai colleghi di lavoro, intenti a cercarlo da circa 20 minuti. Immediatamente soccorso, decedeva il giorno successivo per insufficienza multiorgano post ipotermia accidentale.
Nessuno poté osservare la dinamica del sinistro che si ritiene ricostruita come segue: nel corso delle ricerche del lavoratore, poi deceduto, il dipendente Alessio Luca, trovata la cella aperta e l’erogatore dell’azoto chiuso, dopo avere chiamato il Barina e non avendo  ricevuto risposta, richiuse la porta e riavviò l’azoto.
Dalle Indagini promosse dallo Spisal, Servizio prevenzione igiene sicurezza ambienti di lavoro della Regione Veneto, emergeva “l’assenza nel DVR della valutazione dei rischi connessi all’uso dell’azoto in ambiente chiuso, con conseguente mancata specifica formazione del personale sul punto; assenza di un sistema di sicurezza -ossimetro- finalizzato alla segnalazione di un livello di ossigeno ed idoneo ad impedire l’apertura della porta in condizioni di rischio od a disattivare il funzionamento degli apparati meccanici in caso di porta aperta; assenza di strumenti di protezione individuale (autorespiratori), per coloro che dovevano accedere alla cella, anche per interventi di soccorso”.
Entrambe le sentenze di merito che si erano succedute, avevano evidenziato ogni impossibilità di ricostruire la dinamica dell’evento occorso, le ragioni che avevano spinto il Barina ad accedere alla cella e, quale fosse stata la dinamica della caduta all’interno della vasca attraverso un foro della misura di cm. 40X40.
I Giudici di merito, nei provvedimenti a loro firma, davano atto che il Barina nella funesta dinamica prestò attenzione all’osservanza di due, delle tre prescrizioni di sicurezza previste per l’accesso alla cella in questione, ossia disattivò il flusso di azoto e mantenne aperta la porta della cella, seppur, omettendo di dare avviso/comunicare ad un suo collega l’attività di ingresso nella medesima cella.
Le indagini svolte non consentirono nemmeno di appurare se avesse o meno rispettato il tempo di un minuto dallo spegnimento dell’azoto, prima di accedere alla cella, come prescritto dalle norme di sicurezza.
Resta il fatto che a causa dell’eccessiva quantità di azoto presente nella cella, perse i sensi, e sempre secondo la dinamica ricostruita, scivolò attraverso il pertugio nella vasca di lavorazione, dove venne rinvenuto dai colleghi e, trasportato immediatamente in Ospedale, il giorno successivo morì.
Di rilievo per la trattazione è di certo la nota secondo la quale entrambi i giudizi di merito avevano escluso la portata suicidiaria dell’evento, posto che, il rispetto delle due prescrizioni di sicurezza ottemperate dal Barina si ponevano in evidente contrasto con qualsivoglia volontà in tal senso. Inoltre, “La sentenza osserva, infatti, che l’intenzione suicida mostra segni premonitori o comportamenti esteriori che ne preludono l’attuazione, del tutto assenti, nel caso di specie, non potendo considerarsi tale una frase del tutto equivoca pubblicata su facebook, qualche tempo prima del fatto”.
Analogamente, le corti di merito avevano escluso la portata abnorme del comportamento del Barina aggiungendo sul punto che posto che, “seppure questi disattese le regole fondamentali prescritte per evitare infortuni all’interno della cella -la cui pericolosità era nota ai lavoratori- il datore di lavoro avrebbe dovuto prevedere che un lavoratore, anche per mera superficialità, ponesse in essere condotte errate. Sicché la mancata adozione di misure preventive efficaci, idonee ad impedire l’accesso alla cella, in presenza di concentrazioni di azoto tossiche per l’uomo, è stata ritenuta condotta colposa causalmente connessa all’evento dannoso”.
A fronte di tali misure provvedimentali l’imputato/datore di lavoro proponeva gravame di legittimità.
La Corte di legittimità.
Con la sentenza, oggetto di studio, la Corte di Cassazione, nel confermare il provvedimento della Corte territoriale lagunare, oggetto di gravame, rappresentava in via preliminare che, in ordine alla ricostruzione delle violazioni delle regole prevenzionistiche, lo Spisal, Servizio prevenzione igiene sicurezza ambienti di lavoro della Regione Veneto, aveva posto in opportuna evidenza le mancanze nel documento valutazione rischi connesse ai rischi tecnici legati all’uso dell’azoto, in Ambiente sospetto di inquinamento-Ambiente confinato, vertenti sulle “dimensioni degli accessi per il recupero delle persone, e sulle caratteristiche tecniche dell’impianto -sprovvisto di documentazione tecnica- e delle procedure di accesso alla cella da parte dei lavoratori; nell’inidoneità della procedura di accesso alla cella essendo stabilito – come indicato nel cartello posto all’esterno- un tempo minimo di attesa dal distacco dell’azoto di un minuto, anziché di tre, come necessario; nell’assenza di un dispositivo di blocco dei macchinari legato all’apertura della porta; nella mancanza di un ossimetro, al fine di conoscere la qualità dell’area all’interno della cella, nell’assenza di dispositivi di autoprotezione per l’accesso, quali gli autorespiratori; nell’assenza di adeguata formazione dei lavoratori)”. Situazioni, queste ultime, non oggetto di censura da parte della difesa dell’imputato.
Esclusione del comportamento abnorme ad opera del dipendente.
Secondo le tesi difensive l’evento sarebbe da ricondurre alla realizzazione di comportamenti personali (suicidio o scherzo finito male), il provvedimento de quo, nel contraddire ogni argomentazione difensiva, pone in adeguata evidenza che “dalle testimonianze raccolte in giudizio è emerso che la verifica della lavorazione all’interno della cella fosse pratica comune fra i lavoratori, e che l’ingresso da parte di Barina – pur gravemente imprudente, per non avere il medesimo avvertito i propri compagni di lavoro, contravvenendo alle istruzioni impartite era compatibile con esigenze connesse alla produzione, quali la verifica del prodotto ancora rimanente nella vasca-tramoggia, collocata all’interno della cella. E ciò, tenuto conto che il medesimo aveva eseguito una specifica fase produttiva, e che le sue mansioni generiche, includevano il processo realizzato all’interno della cella di congelamento”.

La conferma indiretta dei principi a presidio del comportamento abnorme relativi al rischio eccentrico o esorbitante: il comportamento del dipendente seppur “gravemente imprudente” non scagiona il datore di lavoro.

Gli ermellini, nel caso che ci occupa, pur individuando nel comportamento del dipendente una condotta “gravemente imprudente”, ritengono che, siffatta circostanza, non sia idonea ad escludere il nesso causale che ha prodotto l’evento verificatosi che, secondo l’autorevole decisione, poggia saldamente sull’aver omesso di predisporre misure di sicurezza idonee a impedire l’evento.
Si ritorna a richiamare un orientamento ormai suffragato, e mai contraddetto, da numero arresti giurisprudenziali, quello relativo alla abnormità del comportamento del lavoratore idoneo ad interrompere il nesso causale circa la responsabilità del datore di lavoro, circostanza quest’ultima che diviene, sempre più, un vero e proprio filtro di analisi per le tematiche che vedono la responsabilità del datore di lavoro in ambito sicurezza.
Ed è proprio su siffatto filtro che si ritiene dover promuovere alcune considerazioni di rilievo ermeneutico fatte proprie dalla Giurisprudenza degli Ermellini.
Il principio, conclamato dalle sezioni Unite nel 2014 (sentenza a Sezioni Unite n. 38343/2014 Espenhahn ed altri, c.d. sentenza Thyssenkrupp) sancisce che “perché la condotta colposa del lavoratore possa ritenersi abnorme e idonea ad escludere il nesso di causalità tra la condotta del datore di lavoro e l’evento lesivo, è necessario non tanto che essa sia imprevedibile, quanto, piuttosto, che sia tale da attivare un rischio eccentrico o esorbitante dalla sfera di rischio governata dal soggetto titolare della posizione di garanzia” (negli stessi termini vds. anche Sez. 4, n. 15124 del 13/12/2016 – dep. 2017, Gerosa e altri, Rv. 269603; cfr. in termini sostanzialmente identici Sez. 4, n. 15174 del 13/12/2017 – dep. 2018, Spina e altro, Rv. 273247).
Il principio è stato poi ripreso e maggiormente articolato nella successiva sentenza della Suprema Curia (Cassazione Penale, Sez. 4, 02 febbraio 2021, n. 3942 – Infortunio durante il sollevamento di un carico con un carroponte) che riporta: “nel solco della giurisprudenza di legittimità ormai costante si è recentemente precisato che, in tema di infortuni sul lavoro, perché possa ritenersi che il comportamento negligente, imprudente e imperito del lavoratore, pur tenuto in esplicazione delle mansioni allo stesso affidate, costituisca concretizzazione di un “rischio eccentrico”, con esclusione della responsabilità del garante, è necessario che questi abbia posto in essere anche le cautele che sono finalizzate proprio alla disciplina e governo del rischio di comportamento imprudente, così che, solo in questo caso, l’evento verificatosi potrà essere ricondotto alla negligenza del lavoratore, piuttosto che al comportamento del garante (Sez. 4, n. 27871 del 20/03/2019, Simeone, Rv. 276242)”.
A cui seguirà ancora, il successivo arresto della Cassazione Civile, Sez. Lav., 25 febbraio 2021, n. 5255, in cui gli Ermellini, avranno cura di armonizzare il principio de quo con il rispetto dell’art. 32 della Costituzione. Di guisa che, le regole prevenzionistiche di salute e sicurezza del lavoratore, che caratterizzano il rapporto di lavoro sin dal suo originarsi, giungono ad essere inquadrate nel “principio di correttezza e buona fede nell’attuazione del rapporto obbligatorio – artt. 1175 e 1375 c.c., disposizioni caratterizzate dalla presenza di elementi normativi e di clausole generali (Generalklauseln) -, cui deve essere improntato e deve ispirarsi anche lo svolgimento del rapporto di lavoro, sia, infine, pur se nell’ambito della generica responsabilità extracontrattuale, ex art. 2043 c.c., in tema di neminem laedere”.
Sulla scia degli insegnamenti giurisprudenziali è agevole rappresentare che il datore di lavoro nella predisposizione del documento valutazione rischi dovrà valutare, per andare esente da responsabilità in caso di incidente su lavoro, il fattore umano alla pari e ad integrazione di tutti gli altri rischi connessi all’attività di esercizio imprenditoriale.
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