Quando è configurabile la responsabilità del proprietario del fondo sul quale risulta realizzato un manufatto abusivo?

(Annullamento con rinvio)
Il fatto
La Corte di Appello de L’Aquila riformava parzialmente una sentenza del Tribunale di Avezzano dichiarando non doversi procedere nei confronti dell’imputato, in relazione ai reati inerenti il manufatto avente dimensioni pari a metri 5,00 x 5,10 x 3,80, per essersi gli stessi estinti per prescrizione, rideterminando la pena residua e confermando nel resto la sentenza.
I motivi addotti nel ricorso per Cassazione 
Avverso la sentenza summenzionata, l’imputato, tramite il proprio difensore, proponeva ricorso per Cassazione deducendo i seguenti motivi di impugnazione:
1) vizio ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c) in relazione alla ordinanza di correzione di errore materiale del Tribunale di Avezzano emessa il 10 agosto 2019 e depositata il 20 agosto 2019 contestandosi la insussistenza, ritenuta dalla Corte di Appello, di un interesse del ricorrente ad impugnare la predetta ordinanza;
2) vizio ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c) con riguardo alla nullità della sentenza del Tribunale di Avezzano stante la non conformità del dispositivo della sentenza di primo grado al modello legale tipico e con riguardo alla correlata ordinanza definita dai giudici di correzione di errore materiale, di cui al primo motivo sopra esposto;
3) vizio di carenza di motivazione, con riguardo alle doglianze difensive inerenti la responsabilità del ricorrente in quanto la Corte territoriale avrebbe trascurato le circostanze evidenziate con l’atto di appello al fine di escludere la responsabilità del ricorrente limitandosi a riprodurre le motivazioni di primo grado a supporto della condanna, quali la titolarità del bene, la presenza dell’imputato durante l’accertamento di polizia giudiziaria e lo svolgimento, da parte del ricorrente, della attività di autotrasportatore presso la ditta del padre;
4) illogicità della motivazione nella parte in cui si sosteneva la responsabilità del ricorrente quantomeno a titolo di concorso morale nel reato evidenziandosi, al riguardo, come la valorizzazione della circostanza della presenza del ricorrente al momento dell’accertamento dei fatti e non al momento della realizzazione dei manufatti, i cui lavori erano stati fermati a seguito delle peggioramento delle condizioni di salute del padre dell’imputato, non costituiva un dato significativo ai fini della responsabilità;
5) erronea applicazione del D.P.R. n. 380 del 2001, art. 44, lett. b), artt. 93 94 e 95 con riguardo all’opera di mt. 4,15 x 8,65 x 2,60 posto che la Corte territoriale avrebbe sostenuto la non estraneità dell’imputato alla realizzazione del reato pur in presenza di un compendio indiziario deponente in senso inverso e rappresentato nel motivo attraverso la ribadita citazione delle circostanze già citate in quelli precedenti.
Le valutazioni giuridiche formulate dalla Cassazione
Per quanto concerne i primi due motivi, trattati dalla Cassazione congiuntamente, dopo essersi fatto presente che, in caso di contrasto tra dispositivo e motivazione della sentenza, la regola della prevalenza del dispositivo, in quanto immediata espressione della volontà decisoria del giudice, non è assoluta ma va contemperata, tenendo conto del caso specifico, con la valutazione degli elementi tratti dalla motivazione che conserva la sua funzione di spiegazione e chiarimento delle ragioni della decisione e che, pertanto, ben può contenere elementi certi e logici che facciano ritenere errato il dispositivo o parte di esso (Sez. 3 -, n. 3969 del 25/09/2018) osservandosi in tal senso che, in caso di contrasto tra dispositivo e motivazione, qualora la divergenza dipenda da un errore materiale, obiettivamente riconoscibile, contenuto nel dispositivo, è legittimo il ricorso alla motivazione per individuare l’errore medesimo ed eliminarne i relativi effetti (Sez. 6, n. 24157 del 01/03/2018), gli Ermellini osservavano che, in linea con tali principi, i giudici di secondo grado avevano correttamente evidenziato come, a fronte della contestazione di reati edilizi e inerenti la normativa antisismica, consumati attraverso la realizzazione di due manufatti, rispettivamente in legno di mt. 5 x 5,10 x 3,80 e in legno e mattoni di mt. 4,15 x 8,65 x 2,60, l’indicazione nel dispositivo di condanna delle dimensioni del primo, nonostante la specificazione in motivazione dell’impossibilità di ascrivere con certezza il medesimo, comunque prescritto, ad un preciso autore, con conseguente disposto dissequestro, formulato specificando anche la consistenza, solo in legno, del medesimo, in contrapposizione a quello in “muratura” per il quale in motivazione emergeva condanna, avesse dato luogo ad un legittimo intervento di correzione di errore materiale – mediante sostituzione, nel dispositivo di condanna, del riferimento al manufatto di mt. 5 x 5,10 x 3,80 con quello di mt. mt. 4,15 x 8,65 x 2,60 disposto dal primo giudice con apposita ordinanza.
La correttezza della qualificazione della ordinanza del primo giudice, in termini di integrazione del dispositivo, sub specie di una correzione di errore materiale, ad avviso dei giudici di piazza Cavour, consentiva anche di esaminare l’ulteriore rilievo inerente l’interesse del ricorrente allo svolgimento della procedura in camera di consiglio, prevista ai sensi dell’art. 130 c.p.p. ed invece esclusa attraverso l’adozione di una decisione de plano.
In proposito, sempre per il Supremo Consesso, si doveva prendere in considerazione il principio per il quale il provvedimento di correzione di errore materiale disposto dal giudice con procedura “de plano“, invece che ritualmente, previa celebrazione di camera di consiglio, è illegittimo solo allorquando il ricorrente deduca un concreto interesse a partecipare alla camera di consiglio per allegare fatti o situazioni decisive direttamente incidenti sul provvedimento impugnato (Sez. 5 -, n. 28085 del 04/06/2019); in altri termini, è richiesto che il contraddittorio cui è strumentale la prevista procedura in camera di consiglio sia funzionale alla allegazione di circostanze concrete e decisive ai fini della decisione.
Orbene, per la Cassazione, quanto appena esposto non ricorreva nel caso di specie essendo stata allegata dal ricorrente solo l’obiezione, in punto di diritto, circa la qualificazione della integrazione disposta quale correzione di errore materiale in ragione della ritenuta portata innovativa.
Invece, il profilo dedotto, se fondato, avrebbe avuto rilievo per la Corte di legittimità non già sub specie di mancata partecipazione alla udienza camerale ex art. 178 c.p.p., quanto con riguardo all’esercizio di poteri ormai preclusi al giudice all’esito del processo.
Quanto ai restanti motivi inerenti tutti la responsabilità dell’imputato, essi venivano ritenuti fondati.
Si osservava a tal proposito in via preliminare che il D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, art. 29, non attribuisce al titolare del diritto reale sull’area di sedime o sull’immobile abusivamente realizzato alcuna posizione di garanzia.
Tal che si giungeva alla conclusione secondo cui il proprietario (o il titolare di altro diritto reale) non può essere per ciò solo ritenuto responsabile dell’abuso commesso sul proprio immobile, nemmeno facendo ricorso al meccanismo di imputazione causale di cui all’art. 40 cpv. c.p. (Sez. 3, n. 44202 del 10/10/2013, che ha affermato che la responsabilità del proprietario non committente non può essere oggettivamente dedotta dal diritto sul bene nè può essere configurata come responsabilità omissiva per difetto di vigilanza, attesa l’inapplicabilità dell’art. 40 c.p., comma 2, ma dev’essere dedotta da indizi ulteriori rispetto all’interesse insito nel diritto di proprietà, idonei a sostenere la sua compartecipazione, anche morale, al reato; nello stesso senso anche Sez. 3, n. 47083 del 22/11/2007; in senso contrario, ma con pronuncia isolata sul punto, Sez. 4, n. 19714 del 03/02/2009).
Pertanto, ad avviso della Suprema Corte, la questione, della prova della responsabilità del proprietario (ovvero del suo concorso nel reato commesso da terze persone sul suo immobile) non può essere risolta solo in base alla mera titolarità di situazioni giuridiche attive sul bene in quanto la giurisprudenza della Cassazione è restia a sostenere che la titolarità di un diritto reale sull’immobile abusivamente realizzato possa di per sé dimostrare che il proprietario sia anche il committente dell’opera, quand’anche solo a titolo concorsuale, e ciò perchè
il diritto reale sull’immobile costituisce un indizio grave, ma pur sempre un indizio che, a norma dell’art. 192 c.p.p., comma 2, deve essere valutato insieme con altri.
Ciò posto, la gravità dell’indizio, a sua volta, può risentire di molteplici variabili come la circostanza per cui la disponibilità giuridica può non corrispondere al possesso e dunque all’effettiva disponibilità materiale dell’immobile fermo restando che nemmeno l’intima adesione del proprietario alla condotta altrui è sufficiente a fondare l’affermazione della responsabilità penale a titolo di concorso nel reato, se essa non si trasforma in un contributo morale effettivo all’altrui illecita condotta.
La titolarità del diritto reale determina, insomma, una signoria “legale” che non sempre corrisponde, nei fatti, ad un dominio effettivo sul bene che ne è oggetto e non autorizza pertanto suggestive quanto automatiche attribuzioni al titolare del diritto di ogni modificazione del bene stesso mentre è piuttosto il possesso inteso in senso civilistico, quale potere sulla cosa che si manifesta in un’attività corrispondente all’esercizio della proprietà o di altro diritto reale (art. 1140 c.c.), che da questo punto di vista esprime meglio di ogni altra la situazione di dominio effettivo sul bene.
Vertendosi in tema di responsabilità penale, per gli Ermellini, l’informazione probatoria derivante dalla titolarità del diritto reale sul bene deve dunque essere filtrata alla stregua dei principi dettati in materia dal codice di rito e, innanzitutto, dalla presunzione di innocenza prevista dall’art. 27 Cost.. atteso che, come enunciato già in precedenza, in sede penale, la titolarità di un diritto reale sul bene abusivamente realizzato o modificato costituisce un’informazione probatoria, un indizio (grave, non sempre univoco) di colpevolezza, ma non la sua prova (in motivazione Sez. 3, n. 38492 del 19/05/2016).
Precisato nuovamente ciò, si evidenziava, a questo punto della disamina, come la Corte di Cassazione, quale giudice delle regole e della logica che presiedono alla sua ricostruzione, abbia nel tempo fornito, senza pretesa di completezza, una serie di elementi dalla cui valutazione congiunta si può ragionevolmente desumere, oltre ogni ragionevole dubbio, la piena partecipazione (o compartecipazione) del proprietario alla realizzazione dell’immobile abusivo essendo stato affermato, in termini generali, che la responsabilità del proprietario per la realizzazione di costruzione abusiva deve essere ricostruita sulla base di indizi e presunzioni gravi, precise e concordanti, desumibili certamente anche dalla disponibilità giuridica e di fatto del suolo e dal suo interesse specifico alla realizzazione del manufatto ivi esistente, pure allo stesso appartenente in virtù della disciplina civilistica dell’accessione (Sez. 3, n. 35376 del 24/05/2007, che ha anche sostenuto che in tal caso l’affermazione della responsabilità del proprietario può essere affermata in mancanza di ogni altra contraria risultanza probatoria) fermo restando che l’individuazione del comproprietario non committente quale soggetto responsabile dell’abuso edilizio può essere desunta anche dalla presentazione della domanda di condono edilizio, dai rapporti di parentela o affinità tra terzo e proprietario, dalla presenza di quest’ultimo “in loco” e dallo svolgimento di attività di vigilanza nell’esecuzione dei lavori o dal regime patrimoniale dei coniugi (Sez. 3, n. 52040 del 11/11/2014; Sez. 3, n. 25669 del 30/05/2012) oppure dalla presentazione di una denunzia di inizio di opere di manutenzione ordinaria e dalla successiva domanda di sanatoria delle opere realizzate (Sez. 3, n. 33487 del 05/07/2006).
Orbene, alla luce di tali pronunciamenti, la Cassazione, nella decisione qui in commento, affermava che, ai fini della configurabilità della responsabilità del proprietario del fondo sul quale risulta realizzato un manufatto abusivo, può tenersi conto non soltanto della piena disponibilità, giuridica e di fatto, del suolo e dell’interesse specifico ad effettuare la nuova costruzione (in applicazione del principio del “cui prodest“), ma altresì dei rapporti di parentela o di affinità tra esecutore dell’opera abusiva e proprietario, dell’eventuale presenza “in loco” di quest’ultimo, dello svolgimento di attività di materiale vigilanza dell’esecuzione dei lavori, della richiesta di provvedimenti abilitativi successivi, del regime patrimoniale dei coniugi e complessivamente di tutte quelle situazioni e comportamenti, sia positivi che negativi, da cui possano trarsi elementi integrativi della colpa e prove di una compartecipazione, anche solo morale, all’esecuzione delle opere da parte del proprietario ma, allo stesso tempo, tuttavia, da un lato, non esiste un catalogo predefinito di indizi dai quali poter univocamente trarre la conclusione della responsabilità del proprietario per gli abusi edilizi commessi nell’area di sedime o sull’immobile di proprietà, dall’altro, le direttrici principali di questi ragionamenti non devono costituire il mezzo per eludere il principio della responsabilità personale da reato e della sua affermazione oltre ogni ragionevole dubbio essendo comunque necessario che l’azione appartenga al proprietario sotto ogni profilo, oggettivo (e dunque causale) e soggettivo, e che in questa delicata opera ricostruttiva il Giudice penale si conformi ai principi di diritto penale sostanziale utilizzando gli arnesi probatori forniti esclusivamente dal codice di rito.
Ebbene, nel caso in esame, si evidenziava come il ricorrente avesse evidenziato alcuni dati rilevanti circa l’approfondimento del giudizio di responsabilità contrapposti alla sua titolarità dell’area ove insiste il manufatto e al ritenuto interesse al medesimo in relazione all’azienda paterna ove si rinviene il manufatto, quali l’insistenza dell’opera su area ove in concreto operava non lui personalmente quanto la ditta del padre, la produzione di fatture per l’edificazione rilasciate al padre, la cessazione dei lavori abusivi con la sopravvenuta infermità del genitore, l’iniziativa del medesimo per avviare la procedura di sanatoria, l’assenza dell’imputato nel corso dei lavori. Circostanze specificamente dedotte e in ordine alle quali, per la Corte di legittimità, i giudici di merito non avevano formulato esplicite risposte, oltre peraltro a condividere (attraverso espresso richiamo alle motivazioni di primo grado) considerazioni non cristalline.
Per queste ragioni, il provvedimento impugnato veniva cassato relativamente al manufatto in muratura con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di Appello di Perugia.
Conclusioni
La decisione in esame è assai interessante essendo ivi chiarito quando è configurabile la responsabilità del proprietario del fondo sul quale risulta realizzato un manufatto abusivo.
Difatti, in tale pronuncia, sulla scorta di un pregresso orientamento nomifilattico, dopo essere stato fatto presente che la titolarità di un diritto reale sul bene abusivamente realizzato o modificato costituisce un’informazione probatoria, un indizio (grave, non sempre univoco) di colpevolezza, ma non la sua prova, è postulato che la responsabilità del proprietario per la realizzazione di costruzione abusiva deve essere ricostruita sulla base di indizi e presunzioni gravi, precise e concordanti, desumibili certamente anche dalla disponibilità giuridica e di fatto del suolo e dal suo interesse specifico alla realizzazione del manufatto ivi esistente, pure allo stesso appartenente in virtù della disciplina civilistica dell’accessione fermo restando che l’individuazione del comproprietario non committente quale soggetto responsabile dell’abuso edilizio può essere desunta anche dalla presentazione della domanda di condono edilizio, dai rapporti di parentela o affinità tra terzo e proprietario, dalla presenza di quest’ultimo “in loco” e dallo svolgimento di attività di vigilanza nell’esecuzione dei lavori o dal regime patrimoniale dei coniugi oppure dalla presentazione di una denunzia di inizio di opere di manutenzione ordinaria e dalla successiva domanda di sanatoria delle opere realizzate.
In altri termini, ai fini della configurabilità della responsabilità del proprietario del fondo sul quale risulta realizzato un manufatto abusivo, può tenersi conto non soltanto della piena disponibilità, giuridica e di fatto, del suolo e dell’interesse specifico ad effettuare la nuova costruzione (in applicazione del principio del “cui prodest“) ma altresì dei rapporti di parentela o di affinità tra esecutore dell’opera abusiva e proprietario, dell’eventuale presenza “in loco” di quest’ultimo, dello svolgimento di attività di materiale vigilanza dell’esecuzione dei lavori, della richiesta di provvedimenti abilitativi successivi, del regime patrimoniale dei coniugi e complessivamente di tutte quelle situazioni e comportamenti, sia positivi che negativi, da cui possano trarsi elementi integrativi della colpa e prove di una compartecipazione, anche solo morale, all’esecuzione delle opere da parte del proprietario.
In tale provvedimento, tuttavia, viene precisato che non esiste però un catalogo predefinito di indizi dai quali poter univocamente trarre la conclusione della responsabilità del proprietario per gli abusi edilizi commessi nell’area di sedime o sull’immobile di proprietà così come le direttrici principali di questi ragionamenti non devono costituire il mezzo per eludere il principio della responsabilità personale da reato e della sua affermazione oltre ogni ragionevole dubbio essendo comunque necessario che l’azione appartenga al proprietario sotto ogni profilo, oggettivo (e dunque causale) e soggettivo, e che in questa delicata opera ricostruttiva il Giudice penale si conformi ai principi di diritto penale sostanziale utilizzando gli arnesi probatori forniti esclusivamente dal codice di rito.
Tale sentenza, quindi, deve essere presa nella dovuta considerazione ogni volta si debba verificare la responsabilità penale del proprietario del fondo sul quale risulta realizzato un manufatto abusivo.
Il giudizio in ordine a quanto statuito in siffatta decisione, proprio perché contribuisce a fare chiarezza su cotale tematica giuridica, dunque, non può che essere positivo.
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