Può il minore chiedere il risarcimento dei danni all’assicurazione?
La domanda risarcitoria del danneggiato all’assicuratore del danneggiante, a mezzo di lettera
raccomandata, quale condizione di proponibilità dell’azione risarcitoria contro l’assicuratore,
ai sensi e nei termini dell’art. 22, l. n. 990/69, integra un atto giuridico in senso stretto, non un
atto negoziale. Pertanto, Il risarcimento danni all’assicurazione può essere richiesto anche dal
minore.
È quanto ha precisato la Corte di Cassazione, terza sezione civile, nell’ordinanza n. 24077/2017
depositata il 13 ottobre.
La pronuncia in esame trae origine dalla decisione dei giudici di merito che avevano dichiarato
inammissibile sia il ricorso per risarcimento dei danni avanzato dal padre della danneggiata, in
qualità di esercente la potestà sulla ragazza, sia quello della figlia stessa, nel frattempo divenuta
maggiorenne, in conseguenza di un incidente stradale che aveva coinvolto la vettura sulla quale
la giovanissima viaggiava come trasportata.
Ricorrendo in Cassazione, padre e figlia sostenevano che il giudice di merito “sia incorso in errore
nel ritenere la domanda improcedibile per il fatto che la messa in mora per il risarcimento dei
danni è stata avanzata dal difensore del ricorrente, in forza del mandato conferitogli dalla minore”.
Per la Corte, in tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla
circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, la richiesta di risarcimento del danneggiato
all’assicuratore del danneggiante, a mezzo di lettera raccomandata, quale condizione di
proponibilità dell’azione risarcitoria contro l’assicuratore medesimo, ai sensi e nei termini di
cui all’art. 22 L. n. 990 del 1969, integra un atto giuridico in senso stretto, e non già un atto
negoziale (cfr., con riferimento a richiesta formulata da un legale in nome del danneggiato
pure se non munito di procura scritta, Cass., 9/2/2000, n. 1444; Cass., 12/10/1998, n. 10090;
Cass., 15/7/1987, n. 6245; Cass., 15/5/1980, n. 3206.
Orbene, il minore è senz’altro capace di compiere e ricevere atti giuridici in senso stretto, non
negoziali, e cioè quegli atti, come dichiarazioni di scienza, comunicazioni, ecc., che come posto in
rilievo dalla dottrina costituiscono il presupposto di determinati effetti giuridici ad essi ricollegati
dalla legge.
Dunque, per il relativo compimento, diversamente che per l’atto negoziale, non è richiesta la
capacità di agire.
Tuttavia, per la validità degli atti giuridici in senso stretto bisogna far salvo il limite del
pregiudizio che può derivare all’incapace di agire o al minore di età che li pongano in essere o
li ricevano: ciò in quanto gli effetti di questi atti possono essere favorevoli o sfavorevoli e l’esigenza
di ovviarvi giustifica la tutela garantita dallo stato legale di incapacità. Se, pertanto, sono
preclusi al minore gli atti che importino la perdita di un diritto o l’assunzione di obblighi od oneri,
del compimento della richiesta risarcitoria il minore deve ritenersi senz’altro capace: infatti, lungi
dal conseguire effetti sfavorevoli per l’autore, tale richiesta è volta all’acquisto e alla
salvaguardia, determinando l’interruzione della prescrizione, del diritto al risarcimento dei danni da
r.c.a.. Analogamente deve dirsi del mandato conferito ad un legale o a un terzo incaricato, come nel
caso di specie, (cfr. Cass., 9/5/2012, n. 7097) che trattandosi di mandato di carattere sostanziale
avente ad oggetto il compimento di un atto giuridico stragiudiziale in nome e per conto del
mandante, non rientra tra quelli da compiersi necessariamente dal rappresentante legale del
medesimo.
Avendo, quindi, il giudice d’appello disatteso tali principi, la Suprema Corte ha disposto la
cassazione della sentenza: sul caso dovrà pronunciarsi il giudice del rinvio facendo applicazione di
quanto stabilito dai giudici della terza sezione civile.
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