Proroga del processo telematico e la partecipazione da remoto alle udienze

L’articolo 221 interviene sull’articolo 83 del decreto-legge n. 18 del 2020 – che rappresenta la disposizione principale in tema di misure di contenimento degli effetti dell’epidemia, e della quarantena, sul sistema giudiziario nazionale – estendendo la disciplina della sospensione dei termini processuali ai termini previsti per la presentazione delle querele. Nel corso dell’esame presso la Camera dei deputati sono state introdotte numerose disposizioni, che in buona parte riproducono il contenuto di alcune norme contenute nell’articolo 83, la cui efficacia è cessata il 30 giugno 2020, concernenti in particolare il processo telematico e le udienze da remoto nel processo civile. Anche tali disposizioni hanno natura provvisoria, essendo la loro efficacia limitata al 31 ottobre 2020 e concernono, con riguardo al processo civile: il deposito telematico degli atti; la possibilità di svolgimento delle udienze che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti mediante il deposito telematico di note scritte; il processo telematico nei procedimenti civili innanzi alla Corte di Cassazione; la partecipazione da remoto alle udienze dei difensori e delle parti su loro richiesta. Con riguardo al processo penale si prevede la partecipazione alle udienze penali degli imputati in stato di custodia cautelare in carcere e dei condannati detenuti, mediante videoconferenze o collegamenti da remoto. Inoltre alcune disposizioni concernono lo svolgimento a distanza dei colloqui dei detenuti, internati e imputati negli istituti penitenziari e negli istituti penitenziari e penali per minorenni. Infine nel corso dell’esame presso la Camera dei deputati sono state introdotte disposizioni a regime – la cui efficacia non è quindi limitata al 31 ottobre 2020 – concernenti il deposito con modalità telematica di istanze e atti presso gli uffici del pubblico ministero, nella fase delle indagini preliminari, da parte dei difensori e della polizia giudiziaria.
In estrema sintesi, l’articolo 83 del DL n. 18/2020 – come convertito dalla legge n. 27 del 2020, e prorogato dal decreto-legge n. 23 del 2020 – dispone in tutta Italia il rinvio delle udienze e la sospensione dei termini processuali dal 9 marzo all’11 maggio nonché la possibilità, dal 12 maggio al 31 luglio, di adottare misure organizzative – che possono comprendere l’ulteriore rinvio delle udienze – volte a evitare gli assembramenti di persone negli uffici giudiziari. A partire dal 12 maggio, dunque, spetta ai singoli capi degli uffici giudiziari l’adozione di misure organizzative volte a consentire la trattazione degli affari giudiziari nel rispetto delle indicazioni igienicosanitarie dettate per prevenire la diffusione del virus COVID-19. Nei singoli uffici giudiziari sarà possibile: – limitare l’accesso del pubblico e l’orario di apertura al pubblico, eventualmente prevedendo una previa prenotazione per scaglionare gli ingressi; – celebrare le udienze a porte chiuse; – svolgere udienze civili mediante collegamenti da remoto; – rinviare ulteriormente le udienze civili e penali a data successiva al 31 luglio 2020, nel rispetto delle esclusioni già attualmente previste.
Specifiche disposizioni sono volte a potenziare il processo telematico, anche penale, ed a consentire, nella fase di emergenza, lo svolgimento di attività processuali – dalle indagini alle udienze di trattazione – da remoto. La legge n. 70 del 2020, di conversione del decreto legge n. n. 28 del 2020 ha riportato al 30 giugno 2020 – in luogo del 31 luglio 2020 – la data di conclusione della fase emergenziale nel settore della giustizia. La legge ha previsto dunque che la fase emergenziale per gli uffici giudiziari cessi il 30 giugno: le disposizioni dell’art. 83, relative alle misure organizzative da applicare negli uffici, al processo telematico, alla trattazione da remoto, hanno cessato l’efficacia alla fine del mese di giugno.
Il comma 1, non modificato, incide, sul comma 2 dell’art. 83, che ha sospeso dal 9 marzo al 15 aprile (termine poi prorogato fino all’11 maggio 2020) il decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali: dai termini di durata delle indagini preliminari, ai termini per l’adozione e il deposito di provvedimenti giudiziari, dai termini per la proposizione degli atti introduttivi del giudizio e dei procedimenti esecutivi, a quelli per proporre impugnazione. In particolare, il comma 1 inserisce un ultimo periodo al comma 2, per sospendere – per il periodo dal 9 marzo all’11 maggio 2020 – anche il termine per proporre querela, di cui all’art. 124 del codice penale. La disposizione è destinata ad applicarsi retroattivamente, così da rimettere in termini quanti, a causa dell’emergenza epidemiologica, non abbiano potuto esercitare il proprio diritto di querela. Si ricorda che, ai sensi dell’art. 124 del codice penale, salvo che la legge disponga diversamente, il diritto di querela non può essere esercitato decorsi 3 mesi dal giorno della notizia del fatto che costituisce reato.
I commi da 2 a 11 sono stati inseriti nel corso dell’esame presso la Camera dei deputati.
In particolare, i commi da 3 a 10 contengono diverse disposizioni che riproducono in larga parte le norme dell’articolo 83 del decreto legge n. 18 del 2020, la cui efficacia è cessata il 30 giugno 2020, volte a potenziare il processo telematico civile, ed a consentire lo svolgimento di attività processuali da remoto. La legge n. 70 del 2020, di conversione del decreto legge n. n. 28 del 2020 ha riportato al 30 giugno 2020 – in luogo del 31 luglio 2020 – la data di conclusione della fase emergenziale nel settore della giustizia. La legge ha previsto che le disposizioni dell’art. 83, relative alle misure organizzative da applicare negli uffici, al processo telematico, alla trattazione da remoto, hanno cessato l’efficacia alla fine del mese di giugno.
Secondo quanto previsto dal comma 2, le disposizioni introdotte dai commi da 3 a 10, contengono, così come quelle contenute nell’articolo 83, una disciplina a carattere provvisorio, legata alle esigenze sanitarie derivanti dalla diffusione del COVID 19 e applicabile fino al 31 ottobre 2020.
In particolare il comma 3, dispone in merito al deposito telematico degli atti del processo civile e il pagamento del contributo unificato con le medesime modalità. La disposizione riproduce il contenuto del comma 11 dell’articolo 83 del decreto legge n. 18 del 2020, la cui efficacia era limitata al 30 giugno 2020. Più nel dettaglio si prevede l’obbligatorio deposito telematico da parte del difensore (o del dipendente di cui si avvale la p.a. per stare in giudizio) di ogni atto e dei documenti che si offrono in comunicazione, anche con riguardo ai procedimenti civili, contenziosi e di volontaria giurisdizione; ciò evidentemente solo negli uffici che hanno già la disponibilità del servizio di deposito telematico. Si ricorda che l’articolo 16-bis del decreto-legge n. 179 del 2012 ha sancito l’obbligatorietà del deposito telematico degli atti processuali e dei documenti per le parti già costituite nei procedimenti civili, contenziosi o di volontaria giurisdizione presso il tribunale. Analoga obbligatorietà ha successivamente trovato applicazione anche per gli atti delle parti già costituite nei procedimenti davanti alle corti di appello, nei processi esecutivi e nei procedimenti di ingiunzione. Il comma 1-bis dell’articolo 16bis prevede, però, che nell’ambito dei procedimenti civili, contenziosi e di volontaria giurisdizione innanzi ai tribunali e innanzi alle corti di appello sia sempre ammesso il deposito telematico di ogni atto diverso da quelli previsti dal comma 1 e dei documenti che si offrono in comunicazione, con le modalità previste dalla normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. In tal caso il deposito si perfeziona esclusivamente con tali modalità.
In relazione alle medesime controversie, gli obblighi di pagamento del contributo unificato, nonché l’anticipazione forfettaria, connessi al deposito degli atti con le modalità telematiche, sono assolti con sistemi telematici di pagamento anche tramite la piattaforma tecnologica di cui all’articolo 5 del Codice dell’amministrazione digitale. L’articolo 5, comma 2, del Codice dell’amministrazione digitale prevede che l’Agenzia per l’Italia digitale (AgID) mette a disposizione, attraverso il Sistema pubblico di connettività, una piattaforma tecnologica per l’interconnessione e l’interoperabilità tra le pubbliche amministrazioni e i prestatori di servizi di pagamento abilitati, al fine di assicurare l’autenticazione dei soggetti interessati all’operazione in tutta la gestione del processo di pagamento. Rispetto al testo dell’articolo 83 (in vigore fino allo scorso 30 giugno) la disposizione in esame introduce un’ulteriore norma volta a specificare che il capo dell’ufficio autorizza il deposito con modalità non telematica quando i sistemi informatici del dominio giustizia non siano funzionanti e sussista un’indifferibile urgenza.
Il comma 4 dispone in merito alla possibilità di svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti mediante il deposito telematico di note scritte. Il testo riproduce parzialmente quanto già previsto dalla lettera h) del comma 7 dell’articolo 83, la cui efficacia è limitata al 30 giugno. In particolare si prevede la possibilità, per le udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori (e dunque quando non siano essenziali le parti), di procedere con lo scambio e il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni e la successiva adozione fuori udienza del provvedimento del giudice. Rispetto al testo in vigore fino al 30 giugno sono tuttavia disciplinati più nel dettaglio alcuni profili concernenti i termini entro i quali il giudice deve comunicare alle parti della sostituzione dell’udienza con le note scritte (30 giorni prima della data fissata per l’udienza) nonché i termini per il deposito delle stesse note (5 giorni prima della predetta data). E’ data alle parti la possibilità di presentare istanza di trattazione orale entro cinque giorni dalla comunicazione del provvedimento. Si specifica inoltre che:  il giudice provvede entro i successivi cinque giorni.  nel caso di mancato deposito di note scritte da parte di tutte le parti, il giudice emette i provvedimenti previsti, in caso di mancata comparizione all’udienza dall’articolo 181 del codice di procedura civile. L’articolo 181 c.p.c. prevede che se nessuna delle parti compare alla prima udienza, il giudice fissa un’udienza successiva, di cui il cancelliere dà comunicazione alle parti costituite. Se nessuna delle parti compare alla nuova udienza, il giudice ordina che la causa sia cancellata dal ruolo e dichiara l’estinzione del processo.
Il comma 5 dispone in merito al deposito telematico di atti e documenti da parte degli avvocati nei procedimenti civili innanzi alla Corte di Cassazione e conseguente assolvimento dell’obbligo di pagamento del contributo unificato. La disposizione riproduce il contenuto del comma 11-bis dell’articolo 83 del decreto legge cura Italia, la cui efficacia era limitata al 30 giugno. In particolare, previo provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia, che dovrà accertare l’idoneità e la funzionalità dei servizi,  il deposito degli atti e dei documenti da parte degli avvocati potrà avvenire in modalità telematica;  il contributo unificato, quando la costituzione in giudizio avvenga con modalità telematiche, dovrà essere assolto con i già citati sistemi telematici di pagamento. Quanto al deposito degli atti, si propone dunque la facoltà di provvedere con modalità telematiche; quanto al pagamento del contributo, una volta scelta la strada del processo telematico, si prescrive l’impiego dei mezzi telematici di pagamento.
Il comma 6 detta disposizioni volte a disciplinare la partecipazione da remoto alle udienze civili dei difensori e delle parti su loro richiesta. In particolare:  la partecipazione avviene mediante collegamenti audiovisivi a distanza, individuati e regolati con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia;  la parte può partecipare all’udienza solo dalla medesima postazione da cui si collega il difensore e lo svolgimento dell’udienza deve in ogni caso avvenire con modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e l’effettiva partecipazione;  il termine per il deposito dell’istanza di partecipazione mediante collegamento a distanza è fissato in almeno quindici giorni prima della data fissata per lo svolgimento dell’udienza;  il giudice dispone la comunicazione alle parti dell’istanza, dell’ora e delle modalità del collegamento almeno cinque giorni prima dell’udienza;  il giudice, all’udienza, deve dare atto a verbale delle modalità con cui accerta l’identità dei soggetti partecipanti a distanza e, ove si tratta delle parti, la loro libera volontà e di tutte le ulteriori operazioni è dato atto nel processo verbale.
Il comma 7 dispone in merito alla possibilità, con il consenso delle parti, di trattazione da remoto dell’udienza civile anche se finalizzata all’assunzione di informazioni presso la pubblica amministrazione, che non richieda la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti e dagli ausiliari del giudice. La disposizione riproduce il contenuto del comma 7, lettera f) dell’articolo 83, efficace fino al 30 giugno. In particolare:  si rimette a provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia l’individuazione e regolazione dei collegamenti audiovisivi a distanza  si prevede che l’udienza sia tenuta con la presenza del giudice nell’ufficio giudiziario e con modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e l’effettiva partecipazione delle parti. Disposizioni specifiche concernono la comunicazione ai procuratori delle parti e al pubblico ministero, ove prevista la sua partecipazione, del giorno, dell’ora e delle modalità del collegamento, nonché delle operazioni cui il giudice deve dare atto nel verbale.
Il comma 8 prevede la possibilità che il giudice, in luogo dell’udienza fissata per il giuramento del consulente tecnico d’ufficio (articolo 193 c.p.c), disponga che il consulente, prima di procedere all’inizio delle operazioni peritali, presti giuramento di bene e fedelmente adempiere alle funzioni affidate con dichiarazione sottoscritta con firma digitale da depositare nel fascicolo telematico. Si ricorda che l’art. 193 c.p.c.. prevede che all’udienza di comparizione il giudice istruttore ricorda al consulente l’importanza delle funzioni che è chiamato ad adempiere, e ne riceve il giuramento di bene e fedelmente adempiere le funzioni affidategli al solo scopo di fare conoscere ai giudici la verità. Si segnala inoltre che lettera h-bis), del comma 7 dell’art. 83, efficace fino al 30 giugno, prevedeva la possibilità dello svolgimento da remoto dell’attività degli ausiliari del giudice, purché fossero salvaguardati il contraddittorio e l’effettiva partecipazione delle parti.
Il comma 9, riproduce in parte il contenuto del comma 12 dell’articolo 83, e contiene alcune disposizioni relative alla partecipazione a qualsiasi udienza penale degli imputati in stato di custodia cautelare in carcere o detenuti per altra causa e dei condannati detenuti, stabilendo che la stessa è assicurata mediante videoconferenze o collegamenti da remoto individuati e regolati con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia, applicate, in quanto compatibili le disposizioni sulla partecipazione del procedimento a distanza di cui ai commi 3, 4, e 5 dell’articolo 146-bis c.p.p. La norma in esame richiama le disposizioni sulla partecipazione del procedimento a distanza, di cui all’art. 146-bis disp.att.c.p.p. In particolare, ai sensi del richiamato comma 3, quando è disposta la partecipazione a distanza, è attivato un collegamento audiovisivo tra l’aula di udienza e il luogo della custodia, con modalità tali da assicurare la contestuale, effettiva e reciproca visibilità delle persone presenti in entrambi i luoghi e la possibilità di udire quanto vi viene detto. Se il provvedimento è adottato nei confronti di più imputati che si trovano, a qualsiasi titolo, in stato di detenzione in luoghi diversi, ciascuno è posto altresì in grado, con il medesimo mezzo, di vedere ed udire gli altri. Il comma 4 afferma che è sempre consentito al difensore o a un suo sostituto di essere presente nel luogo dove si trova l’imputato. Il difensore o il suo sostituto presenti nell’aula di udienza e l’imputato possono consultarsi riservatamente, per mezzo di strumenti tecnici idonei. In base al comma 5, il luogo dove l’imputato si collega in audiovisione è equiparato all’aula di udienza. Rispetto al testo della disposizione che è stata in vigore fino al 30 giugno, si specifica che:  resta fermo quanto previsto in materia di procedimento a distanza e di riprese audiovisive dei dibattimenti dagli articoli 146-bis e 147-bis delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale;  il consenso dell’imputato o del condannato deve espresso personalmente o a mezzo di procuratore speciale;  l’udienza deve essere tenuta con la presenza del giudice, del pubblico ministero e dell’ausiliario del giudice nell’ufficio giudiziario e deve svolgersi con modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e l’effettiva partecipazione delle parti;  prima dell’udienza il giudice fa comunicare ai difensori delle parti, al pubblico ministero e agli altri soggetti di cui è prevista la partecipazione il giorno, l’ora e le modalità del collegamento.
Il comma 10, riproduce in larga parte il contenuto del comma 16 dell’articolo 83, efficace fino al 30 giugno, disponendo che negli istituti penitenziari e negli istituti penali per minorenni i colloqui dei detenuti, internati e imputati con i congiunti o con altre persone a norma dell’articolo 18 della legge sull’ordinamento penitenziario (legge n. 354 del 1975), dell’articolo 37 del relativo Regolamento di esecuzione (d.P.R. n. 230 del 2000), nonché con riguardo ai condannati minorenni, dell’articolo 19 del d.lgs. n. 121 del 2018, sono svolti a distanza, ove possibile, mediante apparecchiature e collegamenti di cui dispone l’amministrazione penitenziaria e minorile, o mediante corrispondenza telefonica, che può essere autorizzata oltre i limiti attualmente previsti (art. 39, comma 2, del d.P.R. n. 230 del 2000 e art. 19, comma 1, del predetto d.lgs. n. 121/2018). Rispetto al testo in vigore fino al 30 giugno si specifica che la disposizione si applica su richiesta dell’interessato o quando la misura è indispensabile per salvaguardare la salute delle persone detenute o internate.
Il comma 11 contiene invece disposizioni a regime – la cui efficacia non è quindi limitata al 31 ottobre 2020 – concernenti il deposito con modalità telematica di istanze e atti presso gli uffici del pubblico ministero, nella fase delle indagini preliminari, da parte dei difensori e della polizia giudiziaria. Più nel dettaglio la norma:  demanda ad un decreto del Ministro della giustizia non avente natura regolamentare – previo accertamento da parte del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della funzionalità dei servizi di comunicazione dei documenti informatici – l’autorizzazione del deposito con modalità telematica, presso gli uffici del pubblico ministero, di memorie, documenti, richieste e istanze da parte del difensore dell’indagato una volta ricevuto l’avviso di conclusione delle indagini preliminari ( art. 415-bis, comma 3, c.p.p), nonché di atti e documenti da parte degli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria; L’articolo 415-bis c.p.p. contiene la disciplina relativa all’avviso all’indagato della conclusione delle indagini preliminari. Ai sensi del comma 3 l’avviso deve contenere altresì l’avvertimento che l’indagato ha facoltà, entro il termine di venti giorni, di presentare memorie, produrre documenti, depositare documentazione relativa ad investigazioni del difensore, chiedere al pubblico ministero il compimento di atti di indagine, nonché di presentarsi per rilasciare dichiarazioni ovvero chiedere di essere sottoposto ad interrogatorio.  quanto alle modalità del deposito rinvia ad un provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia, anche in deroga alle disposizioni del regolamento concernente le regole tecniche per l’adozione nel processo civile e nel processo penale, delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione; Si tratta del D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, emanato ai sensi dell’articolo 4, comma 1, del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24.  stabilisce che il deposito si intende eseguito al momento del rilascio della ricevuta di accettazione da parte dei sistemi ministeriali, secondo le modalità stabilite dal provvedimento direttoriale suddetto.
Le disposizioni di cui al comma 11 incidono sulla materia del deposito con modalità telematiche di atti presso gli uffici del pubblico ministero, che attualmente è regolata da una disciplina transitoria, diversa da quella introdotta dal comma in esame, contenuta nell’articolo 83, commi 12 quater.1 e 12 quater.2. Tale disciplina transitoria perderà efficacia il 31 luglio 2020. Andrebbe valutata l’opportunità, per evitare dubbi interpretativi nell’applicazione della norma, di prevedere espressamente che la disciplina transitoria valida fino al 31 luglio 2020 è abrogata dalla disposizione in esame.
Si ricorda che i commi 12 quater. 1 e 12 quater.2 dell’articolo 83 che attualmente disciplinano, fino al 31 luglio 2020, il deposito con modalità telematiche di atti presso gli uffici del pubblico ministero, prevedendo che il Ministro della giustizia possa, con uno o più decreti di natura non regolamentare, autorizzare i singoli uffici del pubblico ministero che ne facciano richiesta, e che dispongano di servizi di comunicazione dei documenti informatici giudicati idonei dal ministero stesso: a prevedere il deposito con modalità telematica delle memorie, dei documenti, delle richieste e delle istanze che l’indagato può presentare alla procura ai sensi dell’articolo 415-bis, comma 3, del codice; del deposito dovrà essere rilasciata ricevuta di accettazione da parte dei sistemi ministeriali (comma 12-quater.1). a prevedere la comunicazione con modalità telematica di atti e documenti da parte di ufficiali e agenti di polizia giudiziaria; della comunicazione dovrà essere rilasciata ricevuta di accettazione da parte dei sistemi ministeriali (comma 12-quater.2).
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