Prescrizione buoni fruttiferi postali

Il Tribunale di Termini Imerese ribalta i principi di prescrizione.
Poste Italiane deve rispettare i doveri di trasparenza  di informazione nel collocamento dei F. P.
Poste Italiane deve rispettare i doveri di trasparenza di informazione nel collocamento dei buoni fruttiferi postali in mancanza non può opporre il decorso del termine prescrizione alla richiesta di rimborso dei buoni. Ad affermarlo è il Tribunale di Termini Imerese che con una recentissima sentenza, datata 20/05/2020, ha disorientato il constante l’orientamento giurisprudenziale che si è spesso espresso in senso contrario.
La vicenda
I sottoscrittori di buoni fruttiferi chiedevano all’Ufficio di Poste Italiane presso il quale avevano acquistato i titoli il loro rimborso che non li veniva loro concesso per il decorso del termine prescrizionale.
 
I buoni in questione si presentavano privi di indicazione del numero di serie, dei rendimenti e della scadenza, l’unica indicazione era la dicitura “buono fruttifero postale a termine”. Ciò in spregio alla disciplina per essi operante, secondo cui, al momento della sottoscrizione, sui buoni va apposta una etichetta con un timbro contenente l’aggiornamento delle condizioni ed il termine di scadenza del titolo ovvero vanno consegnati, al momento della emissione, ai sottoscrittori dei fogli informativi sulle condizioni di emissione e di rimborso dei medesimi.
Dunque i titolari dei buoni, agivano in giudizio per vedersi riconosciuto il rimborso delle somme portate sui buoni fruttiferi,  oltre agli interessi legali decorrenti dalla sottoscrizione.
Si costituiva in giudizio Poste Italiane rappresentando che i Buoni Fruttiferi Postali sottoscritti dagli attori, emessi nell’anno 2001, appartenevano, a tutti gli effetti, alla serie “AA1” tipologia “a termine” istituita con DM Tesoro 19 dicembre 2000 della durata di sei anni e che gli obblighi d’informazione e comunicazione erano stati puntualmente assolti attraverso la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dei provvedimenti inerenti i Buoni Postali Fruttiferi (decreti di emissione) e dunque con modalità idonee ad informare e tutelare il risparmiatore, ove erano indicate le caratteristiche del titolo, nonché ogni altro elemento ritenuto necessario.
La questione
La questione che viene posta al giudicante è se in caso di violazione dei principi di buona fede e correttezza, trascorsi i termini previsti per la prescrizione, i sottoscrittori dei BFP hanno diritto o meno al rimborso degli stessi. In particolare nel caso in cui i titolari dei buoni al momento dell’acquisto non sono posti in condizione di conoscere la scadenza dei titoli.
I motivi della decisione
Il Tribunale di Termini Imerese ha rigettato l’eccezione di prescrizione sollevata da Poste Italiane, ritenendo che  poiché i buoni non riportano “indicazioni, a stampa o apposte con timbri, circa la durata e, quindi, circa il termine di scadenza, costituente, come è noto, il dies a quo della prescrizione del diritto al rimborso, né, essendo stato consegnato agli attori, al momento della loro sottoscrizione, alcun foglio informativo, avendo l’intermediario solo prodotto un avviso generale alla clientela con il quale quest’ultima veniva invitata al controllo della scadenza dei propri buoni (circostanza quest’ultima che non può essere sufficiente a ritenere assolto l’obbligo personale di informazione di cui sopra)” non è possibile ritenere dalla documentazione prodotta che  l’intermediario abbia, in sede di sottoscrizione, adempiuto ai doveri di trasparenza e di informazione imposti dalla  normativa di riferimento e soprattutto a quella di render noto la data di scadenza del titolo.
Pertanto il Tribunale ha affermato che  “i ricorrenti sono stati messi nelle condizioni di esercitare tempestivamente il loro diritto al rimborso” avuto riguardo anche al “principio per cui la prescrizione inizia a decorrere da quando si è a conoscenza della possibilità di esercitare il proprio diritto. Principio codificato nell’art. 2935 c.c., il quale espressamente dispone che “la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere”. Il che impedisce di considerare come trascorso il termine di prescrizione” .
Decisione
Il Tribunale ha quindi condannato Poste Italiane a rimborsare agli attori le somme riportate nei buoni fruttiferi in loro possesso oltre  interessi di legge dalla data della sottoscrizione sino al soddisfo.
Conclusione
Nel caso in cui i buoni siano privi di indicazione del numero di serie, dei rendimenti e della scadenza, il termine di prescrizione non può ritenersi maturato e pertanto i relativi possessori hanno diritto al rimborso.
 
(Avv. Silvia Vitale)
(Avv. Vincenzo Vitale)
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