Prenotazioni alberghiere: la tutela del viaggiatore

Prenotazioni alberghiere: gli effetti della conferma
Questo contributo è tratto da 

Diritto del turismo
Giuseppe Cassano, 2019, Maggioli Editore
Il turismo nella Costituzione – Turismo e principio di sussidiarietà – Le competenze normative e le funzioni amministrative nella materia del turismo – Le tipologie speciali del turismo (ecoturismo, culturale, termale, da diporto) – Le prenotazioni – I contratti di ospitalità – I…

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Accade di frequente, soprattutto in alta stagione nelle principali località di villeggiatura, che gli albergatori non si accontentino di una prenotazione pura e semplice, chiedendo al turista una garanzia maggiore determinata dall’indicazione degli estremi della propria carta di credito o comunque dal versamento di un acconto sul prezzo della camera, si tratta come è ovvio solo di una diversa modalità con cui avviene la prenotazione e non di una autonoma figura negoziale (Santagata, 2017, 158). La prassi vuole che il cliente comunichi all’albergatore il tipo di carta di cui è in possesso e il relativo numero che la contraddistingue. L’esercente, con l’accettazione della prenotazione, si impegna a “bloccare” l’alloggio per il periodo convenuto, mentre è in facoltà del cliente disdire la prenotazione, però, se tale disdetta non arriverà per tempo l’esercente potrà chiedere all’istituto emittente la carta di credito l’importo stabilito per il soggiorno di una giornata: ovviamente il pagamento verrà poi addebitato al titolare della “carta”.
Il meccanismo di prenotazione descritto, cosiddetto di prenotazione garantita, che contribuisce per la sua semplicità e comodità alla diffusione del pagamento attraverso carta di credito, non lascia senza perplessità per quanto concerne le previsioni di addebito in ipotesi di mancata o tardiva disdetta. Sono prospettabili, anzitutto, ostacoli di carattere formale che non permettono di attuare quel collegamento tra rapporti che è alla base e caratterizza la complessa fattispecie della transazione con carta di credito: va sottolineato, infatti, che il contratto tra titolare della carta e commerciante, oltre a produrre effetti propri, rende operativo l’intero meccanismo attivando le obbligazioni degli altri due rapporti (esercente-istituto emittente e istituto emittente-titolare) fino ad allora rimaste quiescenti.
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Giova poi ricordare, che con il contratto di emissione del tesserino l’emittente si accolla i debiti che saranno contratti dal titolare con l’esercente il quale, pur essendo estraneo alla stipulazione in suo favore, diventa il destinatario del comportamento promesso. Si tratta di un accollo privativo (Di Nanni, 1983, 300) da cui la posizione del creditore-esercente viene rafforzata ponendosi come suo debitore l’emittente che, “svolge in via professionale il servizio di pagamento ed offre, a garanzia dell’adempimento, oltre alla maggiore diligenza connessa a tale sua qualificazione, anche un patrimonio presumibilmente superiore a quello del titolare della carta”. Ebbene l’adesione dell’esercente al contratto oggetto della transazione con “carta” non è solo perfezionativa di quest’ultima costituendo anche condicio iuris della stipulazione in suo favore e condicio facti della liberazione dell’accollato (titolare della carta).
Da quanto detto consegue, per il perfezionarsi della complessa fattispecie, la necessità della sussistenza del contratto esercente-titolare la cui prova è data dalla sottoscrizione da parte di quest’ultimo della cosiddetta memoria di spesa; in mancanza di questa, secondo quanto è anche evidenziato nelle condizioni generali di contratto, nessun obbligo di pagamento sorgerà per il cliente-titolare. Appare chiaro, allora, come sia estremamente difficile per l’istituto emittente pretendere il pagamento dell’importo richiesto dall’albergo per la prenotazione non disdetta in tempo utile. D’altra parte, si è sottolineata la necessità che nelle transazioni con carta vengano osservate tutte le modalità relative e prescritte nelle convenzioni intercorrenti tra emittente e, rispettivamente, titolare ed esercente tra le quali oltre alla sottoscrizione della nota di spesa anche quella della esibizione della stessa carta di credito. La presenza del tesserino, infatti, è condizione necessaria per acquistare beni e servizi secondo il regolamento che disciplina il servizio, nonché costituisce la prova che il titolare ha stipulato il contratto di rilascio con l’emittente, potendo così pretendere che il rapporto obbligatorio venga regolato secondo quanto previsto nella convenzione di rilascio.
Il costo del soggiorno
Appare allora evidente la rilevanza del ruolo che assume nel complesso dell’operazione la presenza materiale della carta, requisito che, invece, manca del tutto qualora la prenotazione dell’alloggio venga effettuata, come d’altra parte è pubblicizzato, telefonicamente e/o telematicamente (Di Nanni, 1983, 300).
Oltre agli ostacoli formali e probatori appena descritti che costituiscono un impedimento notevole ad ogni pretesa nei confronti del cliente (titolare), ulteriori perplessità sussistono in merito alla quantificazione dell’ammontare richiesto dall’esercente (il costo del soggiorno di una notte) in ipotesi di disdetta tardiva: infatti, anche a voler ritenere perfezionato il contratto di alloggio al momento della prenotazione, è necessario perché possa fondarsi una qualsiasi pretesa da parte dell’esercente che questi dia la prova non solo del carattere tardivo della disdetta ma, altresì, del danno che di conseguenza gli è derivato; quantificare il danno stesso nell’ammontare richiesto per una giornata di soggiorno introduce, invece, una presunzione, che di fatto ne determina una liquidazione preventiva, ammissibile solo qualora sia oggetto di una penale convenuta tra le parti.
Infine, ammettere la possibilità per l’albergatore (esercente) di ottenere comunque e automaticamente, evitando ogni onere probatorio, il pagamento del soggiorno di una notte, sulla sola base di una presunta prenotazione non disdetta in tempo lascia spazio, laddove il servizio si diffonda, alla possibilità di facili truffe a danno del consumatore il cui tipo e numero di carta di credito sia, comunque, conosciuto dall’esercente truffaldino.
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