Notifica della richiesta di revoca o sostituzione della misura cautelare: decesso della persona offesa

La notifica della richiesta di revoca o sostituzione della misura cautelare di cui all’art. 299, comma 4-bis, cod. proc. pen., in caso di decesso della persona offesa in conseguenza del reato, a chi deve essere indirizzata?
      Indice

La questione
La soluzione adottata dalla Cassazione
Conclusioni

(Riferimento normativo: Cod. proc. pen., art. 299, co. 4-bis)
1. La questione
La Corte di Assise di Roma revocava una misura cautelare della custodia in carcere precedentemente applicata del Tribunale di Roma.
Avverso il provvedimento summenzionato proponeva ricorso per Cassazione la pubblica accusa la quale, oltre a tale mezzo di impugnazione, deduceva anche dei motivi nuovi tra cui vi era uno con cui si deduceva inosservanza ed erronea applicazione della legge penale e inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità, con riferimento all’art. 299, comma 3, cod. proc. pen., perché il giudice di merito avrebbe omesso di considerare che la difesa dell’imputato non aveva notificato la richiesta di revoca o di sostituzione della misura cautelare ai prossimi congiunti della vittima o alla persona a questa legata da relazione affettiva e stabilmente convivente (verso i quali deve essere notificato l’atto in caso di decesso della persona offesa in conseguenza del reato, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità), nonostante il reato contestato rientrasse nell’elenco indicato nell’art. 299, comma 3, cod. proc. pen..
2. La soluzione adottata dalla Cassazione
Il ricorso era accolto per la fondatezza del motivo aggiunto appena menzionato, considerato avente carattere assorbente rispetto alle ulteriori questioni prospettate.
Si evidenziava al riguardo prima di tutto che l’art. 299, commi 2-bis e 3, cod. proc. pen. prevede che, qualora l’istanza di revoca o sostituzione di una misura cautelare attenga, come nel caso di specie, a procedimenti per delitti commessi con violenza alla persona, essa, qualora non sia stata proposta in sede di interrogatorio di garanzia, deve essere contestualmente notificata, a cura della parte richiedente e a pena d’inammissibilità, presso il difensore della persona offesa o, in mancanza di questo, alla persona offesa.
Premesso ciò, gli Ermellini notavano come la peculiarità della citata norma sia rappresentata dal fatto che l’onere di avviso condiziona la procedibilità dell’istanza de libertate e quindi, di fatto, anche l’esercizio del diritto di difesa da parte dell’imputato o dell’indagato e l’interesse di questi a non vedere ingiustificatamente negato o sospeso l’esame della propria istanza, fermo restando che tale situazione implica il contemperamento di due ordini di beni tutelati e costituzionalmente rilevanti: da una parte i diritti (di libertà e difesa) dell’imputato o dell’indagato; dall’altra i diritti (di tutela della vita privata, dell’incolumità personale e di esercizio delle proprie facoltà) della persona offesa dal reato, posto che la tutela offerta alla vittima ha una valenza che supera i diritti di informazione, risultando piuttosto espressione di una tutela processuale connessa a profili di salvaguardia della incolumità della persona (come emerge da due elementi: la sostanziale natura di condizione di procedibilità dell’informativa rispetto alla istanza de libertate e l’obbligo di comunicazione dell’esito del subprocedimento), rafforzata dalla possibilità di portare all’attenzione del giudice circostanze rilevanti tramite il deposito di memorie.
La violazione dell’onere di notifica, dunque, ad avviso del Supremo Consesso, costituisce una causa di inammissibilità che investe tanto il corretto formarsi dell’iter procedimentale di tipo cautelare, quanto la legittimità del provvedimento de libertate, tanto che l’inammissibilità dell’istanza di revoca o sostituzione della misura cautelare personale applicata nei procedimenti aventi ad oggetto delitti commessi con violenza alla persona, prevista dall’art. 299, comma 3, cod. proc. pen., come modificato dall’art. 2, comma 1, lett. b), n. 2), d.l. 14 agosto 2013, n. 93 (convertito, con modificazioni, nella legge 15 ottobre 2013, n. 119), quale conseguenza della mancata notifica della richiesta medesima – a cura della parte richiedente – alla persona offesa, è deducibile e rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del processo cautelare (Sez. 2, n. 33576 del 14/07/2016).
Orbene, secondo la Corte di legittimità, nel caso in esame, come (ritenuto) correttamente evidenziato dal ricorrente, la difesa dell’imputato non aveva notificato la richiesta di revoca o di sostituzione della misura cautelare ai prossimi congiunti della vittima o alla persona a questa legata da relazione affettiva e stabilmente convivente, nonostante questi avessero presentato memorie e si fossero costituiti nel processo, mentre, nei procedimenti per delitti commessi con violenza alla persona, la notifica della richiesta di revoca o sostituzione della misura cautelare di cui all’art. 299, comma 4-bis, cod. proc. pen., in caso di decesso della persona offesa in conseguenza del reato, deve essere effettuata, con le stesse modalità previste per chi abbia direttamente subito il pregiudizio, ai prossimi congiunti o alla persona a quella legata da relazione affettiva e già stabilmente convivente, anch’essi inclusi nella nozione di vittime del reato (Sez. U, n. 17156 del 30/09/2021).
Siffatta circostanza, invece, rilevava la Cassazione, non era avvenuta nel caso di specie.
Alla luce di quanto sopra, la Cassazione, pertanto, annullava senza rinvio il provvedimento impugnato.
3. Conclusioni
La decisione in esame desta un certo interesse essendo ivi chiarito a chi deve essere indirizzata la notifica della richiesta di revoca o sostituzione della misura cautelare di cui all’art. 299, comma 4-bis, cod. proc. pen., in caso di decesso della persona offesa in conseguenza del reato.
Difatti – fermo restando che, come è noto, l’art. 299, co. 4-bis, secondo periodo, cod. proc. pen. dispone che la “richiesta di revoca o di sostituzione delle misure previste dagli articoli 282-bis, 282-ter, 283, 284, 285 e 286, applicate nei procedimenti di cui al comma 2-bis del presente articolo, deve essere contestualmente notificata, a cura della parte richiedente ed a pena di inammissibilità, presso il difensore della persona offesa o, in mancanza di questo, alla persona offesa, salvo che in quest’ultimo caso essa non abbia provveduto a dichiarare o eleggere domicilio” – si afferma, in tale pronuncia, sulla scorta di quanto già postulato dalle Sezioni Unite nella pronuncia n. 17156/2021, che la notifica della richiesta di revoca o sostituzione della misura cautelare di cui all’art. 299, comma 4-bis, cod. proc. pen., in caso di decesso della persona offesa in conseguenza del reato, deve essere effettuata, con le stesse modalità previste per chi abbia direttamente subito il pregiudizio, ai prossimi congiunti o alla persona a quella legata da relazione affettiva e già stabilmente convivente, anch’essi inclusi nella nozione di vittime del reato.
Tal che ne consegue che, ove tale notifica non sia stata fatta a costoro ove si verifichi il decesso della vittima, essa, ove compiuta in altro modo, deve considerarsi inammissibile.
Tale provvedimento, quindi, deve essere preso nella dovuta considerazione ogni volta si debba fare una notifica di questo genere.
Il giudizio in ordine a quanto statuito in codesta sentenza, proprio perché contribuisce a fare chiarezza su siffatta tematica procedurale sotto il profilo giurisprudenziale, dunque, non può che essere positivo.
 
 

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