No alla tenuità del fatto se la condotta alla guida coinvolge quattro veicoli

Un uomo, violando le leggi in materia di circolazione stradale, provocava un incidente che coinvolse quattro veicoli, così ponendo in pericolo l’incolumità di numerosi utenti della strada. La Corte di Cassazione (Sezione IV penale, sentenza n. 20038 del 23 maggio 2022) ribaltando la pronuncia di seconde cure, ha statuito che in tali ipotesi non è possibile applicare la non punibilità per particolare tenuità del fatto.
Indice

La dinamica che ha posto in pericolo numerosi utenti della strada
La valutazione per poter applicare l’articolo 131 bis c.p.

1. La dinamica che ha posto in pericolo numerosi utenti della strada
Il giudice di seconde cure aveva assolto l’imputato dal reato ex articolo 590 bis c.p. penale ritenendo il fatto non punibile per particolare tenuità ai sensi dell’articolo 131 bis c.p. Il procuratore generale della Repubblica presso la Corte d’appello ha interposto ricorso per Cassazione lamentando l’erronea applicazione dell’articolo 131 bis c.p., osservando che l’uomo era accusato di una grave violazione delle leggi in materia di circolazione stradale a causa della quale provocava un incidente che coinvolse quattro veicoli ponendo in pericolo l’incolumità di numerosi utenti della strada. Lo stesso ricorrente evidenziava anche che, a seguito dell’urto, la persona offesa riportava lesioni personali che ebbero durata ben superiore ai 40 giorni necessari a connotare la gravità delle lesioni ex articolo 583, comma I, numero 1, c.p., e anche il passeggero di un’altra vettura coinvolta riportava lievi lesioni.
2. La valutazione per poter applicare l’articolo 131 bis c.p.
Il ricorso è stato giudicato fondato: la Cassazione ha rilevato che il giudizio sulla tenuità del fatto necessario per poter applicare la causa di esclusione della punibilità (ex articolo 131 bis c.p.), richiede una valutazione complessa e congiunta delle peculiarità della fattispecie, che tenga conto delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza e dell’entità del danno o del pericolo. Secondo la Cassazione la pronuncia impugnata non ha fatto buon governo di tali principi, ritenendo applicabile l’articolo 131 bis c.p. senza fare alcun riferimento all’entità del danno causato alla persona offesa, e del pericolo derivato alla sicurezza della circolazione stradale, e neppure al grado della colpa, valorizzando ai fini della non punibilità solo comportamenti successivi al reato come la confessione e la sollecita definizione del risarcimento del danno. La sentenza è stata annullata con rinvio per un nuovo giudizio ad altra sezione della Corte d’appello

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