Nel ricorso per Cassazione avverso l’ordinanza che ha disposto la misura coercitiva per la tardiva decisione sulla richiesta di riesame possono essere sottoposte solamente le questioni concernenti la sussistenza delle condizioni di legittimità della misura cautelare al momento dell’emissione dell’ordinanza custodiale
(Ricorso dichiarato inammissibile)
Il fatto
Il Tribunale di Sassari sezione per il riesame dei provvedimenti restrittivi della libertà personale rigettava la richiesta di riesame avverso l’ordinanza emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Tempio Pausania con la quale era stata applicata all’istante la misura della custodia cautelare in carcere in relazione ai delitti di cui agli artt. 648 e 497 bis cod. pen..
I motivi addotti nel ricorso per Cassazione
Avverso la decisione summenzionata proponeva ricorso per cassazione l’indagato tramite il difensore di fiducia eccependo: l’erronea applicazione dell’art. 309 cod. proc. pen. per la tardiva decisione del Tribunale di Sassari, intervenuta dopo la scadenza del termine di dieci giorni dal deposito dell’istanza e il vizio di motivazione per l’omesso riscontro dei motivi oggetto di riesame.
Le valutazioni giuridiche formulate dalla Cassazione
Il ricorso proposto veniva ritenuto inammissibile per le seguenti ragioni.
Per quanto riguarda la declaratoria d’inefficacia dell’ordinanza che aveva disposto la misura coercitiva per la tardiva decisione sulla richiesta di riesame (oltre il termine di dieci giorni dalla ricezione degli atti), si evidenziava come la Corte di Cassazione avesse più volte precisato che al giudice di legittimità, in sede di impugnazione avverso il relativo provvedimento, possono essere sottoposte solamente le questioni concernenti la sussistenza delle condizioni di legittimità della misura cautelare al momento dell’emissione dell’ordinanza custodiale mentre le questioni che riguardano la perdita di efficacia del provvedimento, risolvendosi in vizi che non concernono la validità del provvedimento, devono essere fatte valere in un distinto procedimento e vanno decise con l’ordinanza specificamente prevista dall’art. 306 cod. proc. p,en, suscettibile di appello ex art. 310 cod. proc. pen. (Cass. sez. 6, sent. n. 2033 del 02/06/1999 – dep. 27/07/1999; Cass. sez. un., sent. n. 25 del 16/12/1998 – dep. 18/01/1999; più recentemente Cass. sez. F, sent. n. 34889 del 11/08/2015 – dep. 13/08/2015).
Difatti, se è pur vero che la citata pronuncia delle sezioni unite (n. 25/1998) ha precisato che, qualora con il ricorso avverso la decisione di riesame la perdita di efficacia del provvedimento coercitivo sia prospettata insieme alle censure sulla legittimità originaria dello stesso, opera la “vis” attrattiva del proposto gravame e si radica la competenza del giudice di legittimità, con la conseguenza che se l’eccezione di inefficacia sopravvenuta è fondata si evita il ritardo nella decisione “de libertate“, è altrettanto vero che, nel caso di specie, tuttavia, non può ritenersi prospettata alcuna censura sul provvedimento genetico (oltre che sulla statuizione relativa all’istanza di riesame) per le ragioni di seguito indicate.
Ciò posto, per quanto attiene il secondo motivo, dopo essersi fatto presente che il Tribunale di Sassari aveva deciso la richiesta di riesame ex art. 309 cod. proc. pen. e il difensore di ufficio aveva proposto ricorso per cassazione mentre successivamente il Tribunale di Sassari aveva depositato l’ordinanza (ossia il provvedimento comprensivo di motivazione, comunque trasmesso in Cassazione) che aveva definito il procedimento di riesame ex art. 309 cod. proc. pen., si notava come il ricorrente avesse impugnato il dispositivo di decisione, nella pendenza del termine di trenta giorni previsto per il deposito dal decimo comma dell’art. 309 cod. proc. pen. lamentando la carenza della motivazione in corso di redazione e dunque, ad avviso del Supremo Consesso, il ricorso in parte qua risultava essere all’evidenza inammissibile per genericità dell’impugnazione che censura per l’appunto un provvedimento la cui motivazione non era stata ancora depositata in quanto non è consentito che l’ammissibilità di un gravame possa essere valutata “ex post” richiedendosi, invece, che i relativi requisiti siano apprezzabili in presenza del provvedimento gravato nel suo insieme e costituito tanto dalla parte dispositiva, quanto da quella motivazionale (Cass. sez. 3, sent. n. 50790 del 18/09/2019 – dep. 16/12/2019).
Oltre a ciò, si osservava che il fatto che il ricorso per cassazione debba essere presentato avverso l’ordinanza completa di dispositivo e motivazione fosse, del resto, coerente con lo scopo delle impugnazioni dirette a sollecitare un sindacato della decisione alla luce degli argomenti spesi dall’autorità deliberante per giustificarla, cosicché il ricorso è proponibile solo dopo il deposito delle motivazioni.
La disciplina dei termini, invero, stabilisce che essi decorrono dalla «lettura del provvedimento in udienza» solo «quando è redatta anche la motivazione» (lettera b del comma 2 dell’art. 585 cod. proc. pen.) mentre decorrono, in tutti gli altri casi, dal deposito dell’integrale provvedimento o dalla data della relativa comunicazione atteso che, diversamente argomentando, sarebbe consentita alla stessa parte processuale la possibilità di proporre, in tempi diversi, una doppia impugnazione contro lo stesso provvedimento ipotizzandosi una causa di inammissibilità per consumazione del potere che, nella specie, ridonderebbe a carico della stessa parte ricorrente in rapporto alla seconda sua impugnazione (in termini, in motivazione, di recente Cass sez. 3, sent. n. 20723 del 17/06/2020 – dep. 13/07/2020).
Conclusioni
La decisione in esame è assai interessante nella parte in cui, avvalendosi di precedenti conformi, viene affermato che avverso l’ordinanza che ha disposto la misura coercitiva per la tardiva decisione sulla richiesta di riesame, possono essere sottoposte in sede di legittimità solamente le questioni concernenti la sussistenza delle condizioni di legittimità della misura cautelare al momento dell’emissione dell’ordinanza custodiale mentre le questioni che riguardano la perdita di efficacia del provvedimento, risolvendosi in vizi che non concernono la validità del provvedimento, devono essere fatte valere in un distinto procedimento e vanno decise con l’ordinanza specificamente prevista dall’art. 306 cod. proc. pen. suscettibile di appello ex art. 310 cod. proc. pen..
Questa pronuncia, pertanto, deve essere presa nella dovuta considerazione al fine di evitare di introdurre nel ricorso per Cassazione argomentazioni non prospettabili, in tale caso, con questo mezzo di impugnazione.
Il giudizio in ordine a quanto statuito in siffatto provvedimento, proprio perché contribuisce a fare chiarezza su tale tematica procedurale, dunque, non può che essere positivo.
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