Maltrattamenti in famiglia, un litigio non basta
Importante pronuncia della Cassazione: nel caso di litigi in famiglia anche violenti e di lesioni verso il coniuge e verso i figli non scatta il reato di maltrattamenti se la condotta incriminata non è abituale e reiterata. I familiari offesi devono dunque provare che il comportamento violento si è ripetuto nel tempo e non possono basare la loro accusa sulla basa di un solo litigio, per quanto grave. Questo quanto stabilito dalla controversa sentenza della sesta sezione penale della Cassazione n. 40936, pubblicata il 7 settembre 2017. Vediamo allora nel dettaglio cosa succede in caso di maltrattamenti e come ci si può difendere.
Maltrattamento solo se il comportamento è abituale
Si può essere condannati per maltrattamenti in famiglia, quindi, ai sensi dell’art. 572 del Codice penale, solo in caso di condotta abitualmente violenta ai danni del coniuge e dei figli minori. Il reato di maltrattamenti è infatti per la Cassazione “necessariamente abituale” ed è definito da una serie di fatti commessi lungo un determinato atto di tempo che assumono rilevanza penale proprio perché sono reiterati e sistematici. Si deve venire a creare, in sostanza, un sistema di vita improntato alla sistematica vessazione dei propri familiari. I fatti isolati, se violenti, possono costituire altri reati, ma non quello di maltrattamenti.
Ne consegue che non può essere condannato per maltrattamenti il marito denunciato dalla moglie sulla base di un solo litigio. Né è sufficiente sostenere che siano accaduti in precedenza numerosi episodi simili, se non si hanno le prove.
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Marito assolto senza le prove dei precedenti litigi
Gli Ermellini si erano trovati a giudicare il caso di un uomo condannato in secondo grado per il maltrattamento di moglie e figli minori e per lesioni personali nei confronti della donna, oltre che per lesioni nei confronti degli agenti intervenuti sul posto. L’uomo aveva fatto ricorso in Cassazione contestando tutti i punti della sentenza, e in particolare la sussistenza del reato di maltrattamenti.
La Suprema Corte ha ritenuto fondato questo motivo di doglianza, pur respingendo gli altri punti del ricorso. Nel caso di specie, la moglie dell’accusato si era rivolta alle forze dell’ordine il giorno successivo all’ultimo litigio, denunciandolo e presentando querela per il suo comportamento violento. Dalla denuncia della donna, però, e dalla sentenza di primo e secondo grado, non emergono sicuri elementi che provano la condotta abitualmente violenta e vessatoria dell’uomo. Solo, per l’appunto, le lesioni causate dall’ultimo litigio.
Gli atteggiamenti violenti occasionali
La Cassazione specifica inoltre che esiste una sostanziale differenza tra litigi, per quanto violenti, e maltrattamenti. Anche in base a quanto riportato dalla querela della moglie, i litigi avvenuti più volte tra i due erano sempre causati “da situazioni specifiche all’interno della coppia” e non da una specifica condotta atta al maltrattamento dei propri familiari.
Come accennato, gli atteggiamenti violenti dell’uomo –quando provati– caratterizzano altri tipi di reato, procedibili a volte anche solo a querela. Tra questi vanno annoverate le ingiurie, le percosse e le minacce lievi.
Lesioni personali e percosse
Molto importante anche la differenza tra lesioni personali e percosse. Le percosse identificano un reato meno gravo, perseguibile a querela, che consiste nell’avere attaccato fisicamente un’altra persona. Le lesioni si hanno invece quando si causano dei danni fisici alla vittima, che possono essere a seconda dei casi lievi o gravi. Nel caso di specie, è stato respinto dalla Cassazione il ricorso dell’accusato che sosteneva che nei confronti della moglie fosse integrato il reato di percosse e non di ingiurie perché dalla violenza dell’uomo non è stata causata alcuna malattia alla donna.
La Suprema Corte ha ritenuto infondata la tesi dell’uomo, specificando che “basta anche un solo giorno di prognosi” a configurare una malattia e a determinare il reato di lesioni. In secondo grado, tuttavia, il marito era stato assolto dallo stesso reato nei confronti dei propri figli perché non era stata esposta querela.
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