L’ordinanza sindacale che vieta l’utilizzo di fuochi d’artificio, petardi, mortaretti e artifici esplodenti in genere per esigenze di tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza), sentenza 24 agosto 2016, n.970 ha rigettato il ricorso proposto avverso l’ordinanza con la quale il Sindaco, limitatamente ad alcune festività ed eventi particolari, ha ordinato che “all’interno dell’abitato è vietato l’utilizzo di fuochi d’artificio, petardi, mortaretti e artifici esplodenti in genere anche se di libera vendita”.
Con tale gravame parte ricorrente ha sostenuto che l’ordinanza contraddice la normativa europea in materia di libera vendita e circolazione di materiale pirotecnico all’interno del mercato comune, ed è carente dei presupposti indicati dall’art. 54, comma 4, del d.lgs. n. 267 del 2000 in tema di provvedimenti contingibili e urgenti adottati dal Sindaco.
Entrambi i motivi sono stati ritenuti infondati dal Giudice Amministrativo:

a) considerato che l’ordinanza vieta per motivi di sicurezza l’utilizzo di materiale pirotecnico limitatamente “all’interno del centro abitato” e non già sull’intero territorio comunale, essendo perciò coerente con la ratio di cui all’art. 1, comma 3, del d.lgs. n. 58 del 2010, recante disposizioni di “Attuazione della direttiva 2007/23/CE relativa all’immissione sul mercato di prodotti pirotecnici“, la cui disciplina non osta all’adozione di misure di pubblica sicurezza idonee a rafforzare la prevenzione nell’impiego di articoli pirotecnici. Infatti, le disposizioni dell’ordinanza riguardano specificatamente l’uso improprio dei fuochi d’artificio in determinate circostanze, non incidendo in alcun modo sulla vendita di materiale pirotecnico in genere né, tantomeno, sul suo normale utilizzo al di fuori dei limiti prescritti.

Peraltro non può nemmeno ritenersi che tale provvedimento contrasti con gli artt. 14, 15 e 16 del d.lgs. n. 58/2010, con riguardo ai poteri spettanti al Dipartimento di Pubblica Sicurezza del Ministero dell’Interno di sorveglianza sul mercato, d’inibizione di specifici articoli pirotecnici e di poteri speciali prefettizi, non risultando che il Sindaco del Comune resistente abbia invaso tali ambiti di competenza statale;

b) considerato che la sussistenza di una oggettiva situazione di pericolo per la sicurezza urbana è insita nell’obiettiva pericolosità connessa allo sparo di fuochi di artificio in area densamente popolata quale il centro abitato- indipendentemente dai controlli che sul materiale pirotecnico in genere vengono effettuati ai sensi del d.lgs. n. 58 del 2010- il Sindaco ha legittimamente provveduto, ai sensi dell’art. 54 del d.lgs. n. 267 del 2000, trattandosi di situazioni temporanee di necessità e urgenza.

Infatti, l’ordinanza sindacale impugnata richiama espressamente l’art. 50 d.lgs. n. 267 del 2000, autoqualificandosi quale ordinanza contingibile e urgente.
Il principio di diritto
Costituisce ius receptum il principio secondo cui il potere del Sindaco di emanare ordinanze contingibili e urgenti presuppone la necessità di provvedere con immediatezza in ordine a situazioni di natura eccezionale e imprevedibile cui non sia possibile farvi fronte con gli strumenti ordinari apprestati dall’ordinamento (emergenze sanitarie, di igiene pubblica, situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell’ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana – con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti- e tutela dell’incolumità pubblica e della sicurezza urbana).
In argomento, il ruolo della giurisprudenza amministrativa è stato decisivo nel tracciare un chiaro percorso che, muovendo dal principio generale di legalità, è pervenuta alla progressiva “conformazione” delle ordinanze contingibili e urgenti ancorandole a chiari presupposti oggettivi oltreché motivazionali.
In sintesi, trattandosi di manifestazione di un potere residuale e atipico, a rischio di divergenza con il principio di legalità dell’azione amministrativa, il suo esercizio legittimo è condizionato dall’esistenza di presupposti tassativi, di stretta interpretazione, di pericolo per l’igiene, la sanità o l’incolumità pubblica, pericolo che deve essere peraltro dotato del carattere di eccezionalità, tale da rendere indispensabile interventi immediati e indilazionabili, consistenti nell’imposizione di obblighi di fare o di non fare a carico del privato, presupposti da esternare con congrua motivazione.
 
 
 
 
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