L’indennità sostitutiva del preavviso nel pubblico impiego

La indennità sostitutiva del preavviso deve essere corrisposta interamente al dipendente che sia stato dichiarato inidoneo alle prestazioni lavorative: questo principio si applica anche nel caso in cui la visita medica collegiale sia stata richiesta dal dipendente stesso. Si deve ricordare in premessa che la materia è disciplinata dal CCNL del personale delle Funzioni Locali del 21 maggio 2018 e dall’art .8, comma 1, del d.P.R. n. 171/2011.
Non costituisce ragione ostativa a tale conclusione il fatto che “la decisione del datore di lavoro pubblico è oggettivamente vincolata in quanto non potrebbe in alcun modo giustificarsi il mantenimento in servizio di un lavoratore nonostante una certificazione medica che vieti l’adibizione dello stesso a una qualunque attività lavorativa a causa della sua assoluta e permanente inidoneità psico-fisica”.

Annota conclusivamente l’ARAN che questa conclusione, da considerare come molto netta ed inequivoca, “trova il suo fondamento nell’art. 2110, comma 2 del codice civile che, ai fini della risoluzione del rapporto di lavoro, richiama l’art.2118 dello stesso codice civile in materia di preavviso”.

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