Libertà morale della persona nell’assunzione della prova

I riscontri e gli errori nella valutazione della prova.
La libertà morale della persona nell’assunzione della prova
In ogni fase delle indagini le informazioni devono essere acquisite in maniera ineccepibile. Soltanto in questo modo si riesce a garantire la piena utilizzabilità delle stesse nella fase processuale.
L’ineccepibilità della raccolta delle informazioni richiede il puntuale rispetto degli articoli del Codice di Procedura Penale (in modo particolare dell’art. 188 c.p.p.) che riguardano le modalità di assunzione delle informazioni.
Il citato articolo, derubricato proprio “la libertà morale della persona nell’assunzione della prova”, dispone che “non possono essere utilizzati, neppure con il consenso della persona interessata, metodi o tecniche idonei ad influire sulla libertà di autodeterminazione o ad alterare la capacità di ricordare e di valutare i fatti”.  Mentre l’obiettivo dell’investigatore nel corso dell’interrogatorio è quello di ottenere una piena confessione, l’art. 188 c.p.p. si prefigge lo scopo di assicurare il rispetto della corretta modalità con cui la confessione è stata raccolta e di come dovrà essere poi documentata in fase processuale. In base al Codice di Procedura Penale le dichiarazioni non possono essere forzate, né estorte con minacce o violenza.
C’è da dire inoltre che l’investigatore incaricato delle indagini è la prima persona che prende contatto con l’indagato: non deve agire con aggressività o violenza, poiché, come più volte sottolineato in precedenza, il prosieguo delle indagini dipenderà anche da come lui stabilirà questo contatto.
Abbiamo già visto come sia importante, nella prima fase di un interrogatorio, riuscire a stabilire un contatto psicologico con il sospettato. Questo, in primo luogo, eviterà il mutismo assoluto anche di fronte a domande banali; difatti l’investigatore deve mirare a conquistare la fiducia dell’indagato (anche se lo ritiene senza mezzi termini l’autore del reato) spiegandogli i vantaggi di un atteggiamento collaborativo, al fine di poter ridurre le conseguenze negative della sua condotta delittuosa.
Non è un caso che spesso lo stimolo più importante per indurre l’indagato ad ammettere le proprie responsabilità discende dalla consapevole valutazione dei benefici ottenibili con una piena confessione.
Con l’esperienza ogni buon investigatore riesce a seguire il processo decisionale di un indagato, arrivando a capire quando è prossima la decisione a collaborare. L’empatia creata tra indagato ed investigatore deve essere mantenuta anche dopo la sua ammissione di colpevolezza, con successivi e continui rinforzi ed apprezzamenti. La libertà morale, nel testo della disposizione, si articola in due riferimenti specifici alla libertà di autodeterminazione, vietando il ricorso a metodi o a tecniche che possano, in qualche modo, comprometterla o vanificarla, e alle capacità mnemoniche o valutative, vietando il ricorso a metodi o tecniche idonei ad alterarli. Non a caso il principio generale dell’articolo è il divieto di manipolare la psiche con mezzi di costrizione fisica o mentale, indipendentemente dalla volontà della persona. Con questa norma il nostro ordinamento manifesta la volontà di perseguire la tutela dei diritti fondamentali della persona rispetto all’accertamento della verità ad ogni costo[1]. E’ vietata l’adozione di metodi, che si rifanno al modello inquisitorio che, col pretesto di ricercare la verità ad ogni costo, giustificano il ricorso anche a strumenti come la tortura. Non è un caso infatti che l’etimologia del termine tortura sia proprio torquere mentem, cioè piegare la mente. L’imputato, in base all’art. 24 Cost., che sancisce il diritto di difesa in ogni stato e grado del procedimento, ha il diritto di rimanere in silenzio, di non rispondere e non accusare se stesso. Tuttavia parte della  dottrina[2] ritiene che la libertà di autodeterminazione non venga lesa dal poligrafo (e da altri strumenti e tecniche assimilabili ad esso) in quanto tale strumento si limiterebbe a registrare le variazioni di alcuni indicatori fisiologici che possono verificarsi all’atto della posizione di certe domande. In realtà però è stato sottolineato che attraverso questa tecnica non si viene valutati per quello che si dice, in quanto gli elementi di valutazione verrebbero tratti non dalle parole, ma da un comportamento del soggetto interessato, il quale diventerebbe, per così dire, testimone del proprio pensiero. Inoltre i mezzi in questione influirebbero sull’autodeterminazione, che non è più libera quando è sottoposta ad un controllo corporale che cerca una risposta involontaria al di fuori dell’autonomia del soggetto.
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La libertà morale della persona nell’assunzione della prova è considerata dal legislatore alla stregua di un valore irrinunciabile e indisponibile, la cui tutela appare prioritaria rispetto all’accertamento processuale. Motivo per il quale i mezzi di coartazione psichica, come l’ipnosi o il siero della verità, o gli strumenti invasivi di controllo della veridicità delle dichiarazioni come il lie detector, sono considerate lesivi del rispetto della persona perché incidono sulla libera determinazione dell’accusato. La norma quindi esprime in maniera inequivocabile che nessuna prova può essere ammessa, né tanto meno assunta, quando presupponga il ricorso a metodiche idonee a vanificare, o comunque compromettere, la normale attitudine della persona all’autodeterminazione e all’esercizio delle facoltà mnemoniche e valutative. Proprio con riferimento all’ipnosi il nostro codice di Procedura Penale non contiene riferimenti espliciti all’utilizzazione della stessa come mezzo probatorio. Le rimostranze più esplicite all’uso nell’interrogatorio dell’imputato e del testimone vengono registrate dalla dottrina[3]. Negli anni, l’ipnosi in campo forense è stata applicata per riconoscere eventuali simulazioni di malattie, ottenere confessioni, suscitare ricordi, indagare sulla volontà criminosa, diagnosticare la capacità di intendere e di volere, fornire terapie in criminologia e in vittimologia. Indipendentemente dagli studi e dalle applicazioni pregresse, occorre soffermarsi su quelli che possono essere i vantaggi dell’ipnosi oggi, ovviamente considerando il passato, con tutti i successi e gli insuccessi che una qualsiasi scienza può aver conseguito.
Oggi, l’ipnosi forense può essere volta essenzialmente a:

a) migliorare il ricordo di avvenimenti passati;
b) risolvere situazioni di amnesie;
c) operare in modo terapeutico e nell’ambito della vittimologia.

In California si è ammesso l’uso della testimonianza sotto ipnosi e si sono ottenute, nel 77% dei casi, informazioni non raggiungibili con il semplice interrogatorio. Anche la Polizia israeliana ha stabilito l’ammissibilità come prova processuale delle deposizioni rese in stato di ipnosi. Resta assodato che l’ipnosi va solo adoperata da parte di personale (psichiatri, psicologi) esperto.
Anche l’FBI utilizza l’ipnosi in modo scientifico e professionale, specie in riferimento a rapine, rapimenti, estorsioni e crimini nel mondo lavorativo, tanto che essa  può essere considerata uno strumento elettivo soprattutto in vittimologia. Difatti potrebbe essere impiegata non solo per studiare la personalità della vittima, ma anche per attuare piani di prevenzione per i soggetti che tendono a divenire vittima, oltre a rappresentare un metodo scientifico e terapeutico di indagine. L’ipnosi è comunque da considerarsi terapeutica, indipendentemente dallo scopo che si intende perseguire. Allo scopo, si precisa che, attualmente le tecniche utilizzabili, anche per attività di tipo sperimentale sono:
– l’ipnosi ericksoniana;
– l’ipnosi dinamica.
L’ipnosi ericksoniana parte dal favorire uno stato di rilassamento nel soggetto, stato che mano mano diviene sempre più profondo ed utilizza anche la comunicazione verbale.
Nell’ipnosi dinamica, il soggetto è in una posizione “ortostatica” e non si favorisce uno stato di rilassamento, ma uno stato progressivo di tensione. Essa utilizza in minima percentuale la comunicazione verbale e adopera soprattutto la comunicazione non verbale, simbolico-analogica. L’ipnosi non crea dipendenza, né provoca alcun tipo di problematica fisiologica e/o emotiva ma, come giustamente sottolineato, va applicata solo ed esclusivamente da professionisti specializzati. Diventa palese la rilevanza di tale tecnica anche in ambito forense e in generale, nel settore investigativo e criminologico[4].
Nel panorama giudiziario italiano, contro il suo utilizzo si è espressa la Corte di Cassazione in due decisioni[5]. Nella prima, la n. 6 del 1999, in un giudizio davanti la Corte d’Assise di Caltanissetta, l’utilizzabilità della stessa è stata respinta in un processo in cui un neuropsichiatra, incaricato di effettuare una perizia su un testimone, aveva impiegato l’ipnosi a fini peritali. La Corte decise che il perito, nell’accertare i fatti, non poteva derogare alle regole che governano il processo di acquisizione delle prove e che non è mai possibile utilizzare forme di coazione della persona, al fine di indurla a superare le proprie reticenze e per farle dichiarare il vero. Un’altra sentenza del 2007 ha sancito che sottoporre un testimone a seduta ipnotica al fine di recuperare ricordi rimossi costituisce un illecito disciplinare e per tale motivo ha condannato il sostituto procuratore della repubblica presso il tribunale di Ancona per aver disposto, nel corso delle indagini preliminari per omicidio volontario, che una persona informata dei fatti venisse sottoposta a seduta ipnotica per farle recuperare i ricordi rimossi. Lo stesso si difendeva asserendo che l’ipnosi era stata utilizzata solo nel corso delle indagini preliminari ma la Corte ribadì però che l’ipnosi, in relazione a quanto stabilito dall’art. 188 c.p.p. non si può utilizzare in ogni stato e grado del processo, quindi neppure nel corso delle indagini preliminari o nelle perizie, dal momento che, in entrambi i casi, ne potrebbe venire compromesso l’esito investigativo e processuale. Sempre la Corte chiarisce che la violazione dell’art. 188 c.p.p. prescinde dall’esito dell’esperimento e dalla genuinità degli elementi acquisiti tramite la tecnica vietata ed è sussistente anche quando non sia stato di fatto conseguito alcun risultato e la capacità di ricordare i fatti non sia stata compromessa.
Negli USA la sicurezza dell’ipnosi è sancita ormai da tempo, addirittura dal 1958 quando il “Council of Mental Health of the American Association” approvò l’ipnosi come pratica sicura e priva di effetti collaterali data la sua intrinseca natura fisiologica.
Si è spesso portati a pensare che l’ipnosi sia pericolosa perché si tratta di uno strumento manipolativo, invasivo in mano all’ipnologo che quindi può fare quello che vuole (quando in realtà è il soggetto che controlla, non l’induttore). Va ricordato che si può uscire dall’ipnosi quando si vuole e, come afferma il dott. Torelli[6] “…in ipnosi si rimane sempre in grado di mantenere i propri segreti e di rivelare soltanto quello che si vuol far sapere e nulla di più”. È inoltre impossibile (come testimoniato e accertato ormai da tempo immemore) indurre nel soggetto posto in stato ipnotico, comportamenti antisociali o che vadano contro le proprie convinzioni etiche. Alcune credenze che possono apparire, in qualche modo, distorte sono spesso conseguenza di ciò che viene diffuso dal mondo dello spettacolo che tende a far credere che l’ipnologo (o meglio l’ipnotizzatore in questo caso) sia una sorta di maghetto dotato di poteri sovrannaturali.
La nascita dell’ipnosi, per così dire, forense negli Stati Uniti risale al 1898 quando scoppiò il caso Ebanks[7]. Costui, per difendersi da un’accusa di omicidio, si avvalse della testimonianza processuale di un ipnologo esperto il quale affermò che Ebanks, una volta posto in stato di trance ipnotica, aveva tassativamente negato la propria responsabilità. La Corte Suprema rifiutò di ammettere nel dibattimento la testimonianza dell’ipnologo ma ne seguì un dibattito che indusse una decisa apertura verso l’uso delle tecniche ipnotiche.
La diatriba durò quasi un secolo fino ad arrivare nel 1987 in cui la stessa Corte Suprema affermò l’incostituzionalità di norme che escludessero aprioristicamente il ricorso all’ipnosi. Negli USA quindi l’impiego dell’ipnosi a scopi investigativi o giudiziari è cosa nota e regolamentata tanto che esiste anche un Corso di Ipnosi Forense all’Università di Houston, Texas.
I sostanziali ambiti applicativi per cui viene utilizzata l’ipnosi a scopi giuridici sono: il  recupero delle memorie in testimoni di fatti delittuosi, l’ assistenza psicologica alle vittime di reati che hanno determinato la comparsa di disturbi o fobie da trauma (vittimologia) nonché l’uso per scopi investigativi.
È interessante notare come la legge dello stato del Texas abbia regolamentato l’uso dell’ipnosi in ambito forense. Nel Settembre del 1979 l’assistente alla Direzione del Dipartimento di Salute Pubblica del Texas, nominò una commissione responsabile dello studio dei dati e degli ambiti applicativi dell’ipnosi in campo giuridico. Come risultato vi fu la formulazione di una serie di linee guida basate sui criteri professionali e comportamentali da seguire nella selezione e formazione del personale destinato ad impiegare l’ipnosi a scopi investigativi e giudiziari.
La Corte Criminale d’Appello, il più alto istituto giuridico del Texas, ha definitivamente ammesso l’uso dell’ipnosi a patto che siano considerati e attentamente valutati i seguenti elementi: il livello di addestramento del personale deputato all’applicazione delle metodiche di indagine dell’ipnosi; l’indipendenza dell’ipnologo dai soggetti coinvolti (investigatori, accusa, difesa, giuria, imputati, testimoni); l’esistenza di una documentata conoscenza del caso da parte dell’ipnologo prima di effettuare ogni sedua di trance ipnotica; l’evidenza documentata di ciò che il soggetto ricorda in stato cosciente prima di essere sottoposto a seduta ipnotica; la presenza di registrazioni audio-video di ogni contatto tra soggetto e ipnologo; la presenza di terze persone durante ogni fase del procedimento ipnotico; l’adeguatezza dell’induzione ipnotica e delle metodiche usate per il recupero delle memorie; la consapevolezza dell’applicabilità o meno dell’ipnosi (e dei suoi limiti) nel recupero del tipo di ricordi che si vuole richiamare; l’esistenza di ogni tipo di prova documentale o testimoniale a sostegno delle informazioni ricavate in ambiente ipnotico;  l’assenza di eventuali risposte indotte dall’ipnologo durante la seduta di indagine ipnotica (che potrebbero alterare o falsare i risultati ottenuti).
Nel 1985 il “Council of Scientific Affair of the American Medical Association” ha stabilito che, sebbene vi siano possibilità che la qualità ed utilità dell’ipnosi nel recupero dei ricordi possa essere compromessa da errori metodologici, l’uso dell’ipnosi in ambito forense dovrebbe rifarsi ad alcuni criteri di base formulati per ridurre il più possibile i rischi di un uso improprio dei dati ottenuti da parte di chi conduce l’indagine ipnotica. Alcuni di questi criteri sono i seguenti: chi conduce l’indagine deve essere uno psicologo o uno psichiatra qualificato e già esperto in ipnosi clinica e forense; tutti i contatti tra l’ipnologo e il soggetto devono essere videoripresi dall’inizio alla fine inquadrando sempre un orologio per permettere la verifica della continuità della seduta;  prima e durante la seduta d’ipnosi deve essere vietata qualunque comunicazione tra l’ipnologo e le altre persone coinvolte nell’indagine. Qualunque comunicazione si rendesse necessaria deve essere svolta per iscritto; durante i colloqui pre-ipnosi tra il soggetto e l’ipnologo non devono essere presenti terze persone; la seduta deve cominciare con una breve valutazione dello stato mentale del soggetto. Subito dopo il soggetto deve raccontare nei minimi dettagli ciò che ricorda nel suo pieno stato cosciente; l’ipnologo deve condurre la sessione ipnotica con molta attenzione e delicatezza evitando commenti, espressioni di consenso o stupore, etc.
Volendo analizzare i dati finora esistenti bisogna sottolineare come non sia facile ottenere riscontri comprovati e raccolti su un campione statistico significativo in quanto la letteratura al riguardo è piuttosto scarsa.
Dati analoghi arrivano dagli archivi del Dipartimento di Pubblica Sicurezza del Texas dove tra il 1° Luglio 1980 e il 31 Dicembre 1990 sono state condotte 1187 sessioni di ipnosi forense[8] fornendo nel 73.8% dei casi informazioni aggiuntive a quelle ottenute con i metodi classici di investigazione. Tali informazioni spaziano dai minimi dettagli fino a elementi che hanno permesso l’identificazione e l’arresto di autori di reato.
Quanto all’attendibilità delle testimonianze rese, è importante ricordare che sotto ipnosi non si può mentire. Questo naturalmente non implica che tutto ciò che il soggetto afferma in stato ipnotico corrisponda automaticamente alla verità; questo perché si possono verificare situazioni di ricordi falsati che egli ritiene del tutto veri. Ma già il fatto che la menzogna non sia possibile rende le cose più significative.
Se ad esempio analizzassimo i dati raccolti dal Dipartimento di Polizia di Los Angeles, noteremmo che l’alta percentuale di informazioni raccolte mediante ipnosi e poi suffragate da verifiche incrociate, denota che se le sessioni ipnotiche vengono eseguite correttamente da un punto di vista tecnico e formale, l’attendibilità dei dati ottenuti è piuttosto elevata.  L’equivoco di fondo è quello che tende a vedere nell’ipnosi un modo per conoscere la verità assoluta delle cose mentre in realtà non si tratta di un surrogato del poligrafo ma più semplicemente di una tecnica di interrogazione e di indagine che offre la possibilità di facilitare il recupero dei ricordi grazie al fenomeno dell’ipermnesia. Nonostante tali precisazioni tuttavia negli Stati Uniti non tutti gli stati ammettono l’uso delle tecniche ipnotiche a scopo investigativo o giuridico.
Oltre ai casi già citati di California e Texas, gli altri stati nei quali la pratica ipnotica viene utilizzata sono Alabama, Pennsylvania, Alaska, Michigan, Utah, Arizona, Minnesota, Virginia, Connecticut, Missouri, Washington, Delaware, Nebraska, West Virginia, Florida, New York, Indiana, Hawaii, North Carolina, Iowa, Illinois, Oklahoma, Kansas, Massachussets, Kentucky e Maryland.
Esistono, in alcuni di questi stati, codici deontologici e linee guida che governano l’uso dell’ipnosi a scopo forense molto rigide; ad esempio non è ammesso l’uso della trance ipnotica nei confronti degli imputati o dei sospettati.
Vi sono poi stati nei quali le regole sono ancora più stringenti e richiedono procedure di salvaguardia e verifica incrociata affinché le testimonianze rese in stato ipnotico siano ammissibili e cioè: Georgia, South Dakota, Wyoming, Mississippi, Louisiana, Colorado, Nevada, North Dakota, Idaho, New Mexico, Oregon, Ohio, New Jersey, Tennessee.
Come prima anticipato, non solo gli USA hanno da tempo adottato l’uso dell’ipnosi in ambito giuridico e/o investigativo. Tra gli altri paesi vanno ricordati: Canada, Australia, Israele, Russia mentre, oltre l’Italia, vi sono anche altri paesi occidentali nei quali l’ipnosi non è ammessa come Spagna, Germania e Francia.
Come abbiamo anticipato, ai sensi dell’art. 188 del c.p.p. sono vietati i mezzi illeciti o scorretti, tra i quali sono considerati i tranelli psicologici. I tranelli psicologici sono quelli che espongono il soggetto al pieno controllo di chi lo interroga. Di questi tranelli, non consentiti dalla legge, ne ricordiamo alcuni: esagerare o minimizzare sulla gravità del fatto (ad esempio suggestionare il soggetto sulla presunta gravità di un reato di poco conto, intimorendolo, o al contrario banalizzare un grave reato, rassicurandolo o illudendolo sul fatto che non sarà punito); suggerire una motivazione positiva (come ad esempio che la vittima si è provocata da sola quanto le è successo); solidarizzare con l’accusato (dicendogli adesso a chiare lettere, che chiunque al posto suo avrebbe fatto la stessa cosa che lui ha fatto); richiamare la sua attenzione su inesistenti tremori, sospiri, fremiti, carenze di salivazione, pallori, rossori, come prova della sua colpevolezza. Taluni tranelli psicologici vengono anche insegnati alle scuole dell’FBI[9], essi sono: il “knoweledge bluff”, dove chi interroga comunica con il finto atteggiamento di saperne molto di più, comunicando dettagli verosimili, facendo credere all’interrogato di avere delle notizie, da altre fonti, che in realtà non si hanno. Si tratta della tecnica più rappresentata nei film polizieschi che, talvolta, viene utilizzata anche dai “fraud auditor” per ottenere delle informazioni riguardanti un fatto di frode aziendale interna; altra tecnica è il “fixed line up”, in tal caso si fa credere all’interrogato che altri testimoni, in realtà inesistenti, lo indicano come colpevole; versione simile alla precedente è il “reverse line up”, quando cioè al sospettato si fa credere che finti testimoni lo accusano di reati più gravi di quelli di cui è accusato, talvolta con questa tecnica l’accusato ammette un (eventuale) reato meno grave; il “bluff on a split pair”, in cui al sospettato viene mostrato un falso verbale di confessione di un ipotetico complice che ammette il reato fatto in concorso; il “dilemma del prigioniero”, in questo caso se gli imputati sono due, si tenta di metterli l’uno contro l’altro, facendo credere a ciascuno che l’altro ha confessato, accusandolo di correità, e sfruttando quindi la reciproca mancanza di fiducia.
Considerato inoltre che l’articolo che stiamo analizzando, pur non indicando in modo dettagliato e preciso delle ipotesi tassative, ha una portata alquanto vasta sono da considerare incluse nell’implicito divieto richiamato anche le confessioni non attendibili, o non sostenibili durante le fasi processuali, come quelle ottenute dopo periodi di isolamento, di paura, con ansietà, sotto gli stimoli della fame, dopo insonnia protratta, in fase d’ira, di angoscia, di dolore.
Queste infatti sono tutte condizioni in cui vengono meno le funzioni razionali della mente e prevalgono le suggestioni emotive, per cui un soggetto, allo scopo di vedere cassata la condizione in cui si trova, ammetterebbe e confesserebbe qualsiasi cosa verrebbe chiesta di ammettere o confessare.
Con riguardo invece all’audizione del minore, l’articolo in questione si riferisce non tanto (o almeno non soltanto) al divieto di ricorrere ai cosiddetti strumenti scientifici di ricerca della verità, quanto all’uso di minacce, inganni e suggestioni idonei a determinare forme di coartazione della volontà ed a incidere sull’atto dichiarativo che ne costituisce il prodotto, sia nel corso dell’esame dibattimentale, sia durante l’audizione operata in sede investigativa[10].
I riscontri e gli errori nella valutazione della prova
Il professionista dovrebbe saper utilizzare sé stesso, ossia la sua personalità, la sua esperienza e le sue cognizioni, come tecnica interpretativa e di studio dell’azione deviante e della personalità del reo. Tuttavia l’impiego di queste modalità richiedono un professionista esperto e cosciente delle proprie problematiche e delle proprie caratteristiche di personalità. Proprio l’utilizzo di tale metodica consente di ridurre alcuni errori tipici di interpretazione che possono presentarsi nel corso del colloquio come ad esempio:

L’errore logico, che consiste nel far derivare da un tratto rilevato, tutta una serie di altri tratti ad esso correlato (ad esempio se una persona appare estroversa di conseguenza sarà considerata anche amichevole e socievole);
L’effetto di indulgenza, in tal caso si attuano atteggiamenti benevoli nei confronti del reo (ad esempio se una donna ha ucciso il marito dopo anni di soprusi, si può tendere a sfumarne la colpa);
L’effetto alone, che è una distorsione molto comune ed avviene quando tratti riscontrati su un solo aspetto di personalità vengono ampliati ad altri aspetti (se un individuo viene riscontrato come scostante viene di conseguenza considerato come poco socializzato o potenzialmente aggressivo);
L’effetto pregiudizio, che ha molte variabili che vanno dal farsi influenzare da una precedente valutazione fatta da un altro professionista, all’assumere dei pensieri preconcetti in base ad alcune caratteristiche rilevate (ad esempio sono molto discriminate, in questo ambito, le minoranze razziali e religiose).

In sostanza, durante l’analisi del crimine, l’interrogante deve essere in grado di considerare sé stesso come facente parte del processo di valutazione dei fatti e considerarsi come una variabile indipendente (cioè la variabile introdotta dallo sperimentatore per valutarne l’influenza) da cui scaturiscono le variabili dipendenti (ossia le ipotesi investigative). Il primo obiettivo che deve porsi il professionista quindi è quello di mettere in atto e rendere operativo un processo di autocoscienza che lo renda consapevole della propria influenza nello sviluppo del lavoro analitico. Tale influenza è dovuta non solo ai propri tratti di personalità e alle proprie cognizioni tecniche, ma anche alla percezione subitanea e all’attribuzione del significato che in quel preciso istante egli da agli stimoli provenienti dall’esterno e dall’interno.
BIBLIOGRAFIA E SITOGRAFIA
[1] Ruberto – Barbieri, Il futuro tra noi. Aspetti etici, giuridici e medico – legali della neuroetica, Franco Angeli 2011, pag. 39.
[2] Ricci, Le prove atipiche, Giuffrè editore 1999, pag. 543.
[3] Gulotta, Ipnosi e atti antisociali, in Psicologia, psicopatologia e diritto, Giuffrè editore 1971, pag. 271 ss.
[4] Turco, L’ipnosi forense in www.forensicgroup.it.
[5] Gulotta, Compendio di psicologia giuridico- forense, criminale e investigativa, Giuffrè editore 2011, pag. 195 ss.
[6] www.altor.org.
[7] Brown, Conscoiusness and Cognition, 1995, pag. 130 ss.
[8] Articolo di Torinesi, L’ipnosi forense, 2008.
[9] Turani, L’oscuro piacere, Lulu Press 2015, pag.133.
[10] Cesari, Il minorenne fonte di prova nel processo penale, G[11]iuffrè editore 2008, pag. 66.

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