Le tesi oggettivistiche e soggettivistiche sull’inadempimento
L’inadempimento, nel diritto italiano, è la mancata o inesatta esecuzione della prestazione dovuta. In questa circostanza si dovrà valutare in che misura il rischio vada sopportato dal debitore, in che misura debba risarcire il creditore e in che misura il rischio vada accollato al creditore.
La nozione di inadempimento
La nozione è definita nell’ordinamento giuridico italiano all’articolo 1218 del codice civile, rubricato “responsabilità del debitore” che recita: il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del danno, se non prova che l’inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile.
La dottrina partendo dall’articolo 1218 ha proposto alcune distinzioni nell’ambito della categoria dell’unitario concetto di inadempimento.
La prima distinzione si ha tra inadempimento totale e inadempimento parziale.
Nel primo caso la prestazione manca, nel secondo caso la prestazione è stata eseguita, ma con modalità da renderla qualitativamente o quantitativamente inesatta.
Rientra in questo caso il ritardo, definito come violazione di una modalità temporale di esecuzione della prestazione.
Presupposto dell’inadempimento è l’esistenza di una obbligazione, in forza della quale un soggetto, detto debitore, è tenuto ad eseguire una determinata prestazione in favore di un soggetto, detto creditore.
Non realizza un’ipotesi di inadempimento la mancata esecuzione di una obbligazione naturale, o l’inosservanza di un onere.
La legge effettua un’altra distinzione, a seconda che l’inattuazione sia imputabile o non imputabile al debitore.
La prima ipotesi merita la qualifica di inadempimento, perché comporta la responsabilità del debitore, tenuto al risarcimento del danno.
In relazione all’interpretazione della norma, che si basa sull’integrazione dell’articolo 1218 del codice civile con gli articoli 1175 (reciproco dovere di correttezza) e 1176 (metodo della diligenza) del codice civile, e alla “imputabilità” della non attuazione del rapporto, la dottrina è ancora oggi divisa.
Si possono identificare due grandi orientamenti, uno di tipo soggettivistico, che esige la colpa come elemento psicologico dell’inattuazione, l’altro oggettivistico, secondo il quale l’inadempimento si sostanzia nell’unico elemento materiale della non attuazione del rapporto, la cosiddetta responsabilità oggettiva.
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Le tesi oggettivistiche
L’impostazione oggettivistica ha trovato la migliore elaborazione teorica negli scritti di Giuseppe Osti.
Nell’impostazione di questo illustre Autore l’unica norma competente a governare l’inadempimento è l’articolo 1218 del codice civile.
Secondo l’autore menzionato, l’impossibilità sopravvenuta scriminante deve essere oggettiva e assoluta, oltre che totale e definitiva. T
Una simile impossibilità non deve, a sua volta, derivare da causa imputabile al debitore.
Il metodo di imputazione della sopravvenuta impossibilità è di tipo soggettivo, vale a dire che non deve dipendere da dolo o colpa del debitore, perché lo stesso venga esonerato da responsabilità, oppure, deve dipendere da dolo o colpa perché il debitore sia chiamato a risarcire i danni.
Nella teorica classica il dolo e la colpa sono relative all’imputazione dell’impossibilità che sopravviene e non direttamente all’inadempimento.
Osti, come membro autorevole della sottocommissione ministeriale per la redazione del libro IV del codice civile, promosse, oltre al testo dell’articolo 1218 anche lo spostamento della norma pertinente alla misura di diligenza, a sottolineare la diversa funzione della norma stessa.
A suo avviso l’articolo menzionato serve, in gran parte, a svolgere una funzione integrativa del contenuto dell’obbligazione.
Come l’articolo 1178 del codice civile precisa e definisce il contenuto dell’obbligazione di dare cose generiche, l’articolo 1176 del codice civile precisa e definisce il contenuto delle obbligazioni non sufficientemente determinate, precisamente quelle di mezzi.
Ad esempio, l’obbligazione del professionista.
L’accordo si limita a descrivere il tipo di prestazione.
Si rende necessario individuare con esattezza i comportamenti dedotti in obbligazione, come mezzi da utilizzare, articoli di legge da menzionare e simili.
Una volta definito con esattezza il contenuto del rapporto, l’inattuazione di questo verrà valutato base all’articolo 1218 del codice civile.
Restano da definire i caratteri dell’impossibilità.
Secondo Osti, come scritto in precedenza, deve essere oggettiva e assoluta.
L’impossibilità è assoluta quando l’impedimento non può essere rimosso con nessuna intensità di sforzo, ed è oggettiva quando è “relativa alla prestazione in sé e per sé considerata”.
Con l’entrata in vigore del codice del 1942, che è il codice vigente, Osti confidava che le tesi a difesa della colpa sarebbero tramontate.
Non fu così per due motivi.
Alcuni autori, come Ugo Natoli, pur avendo compreso il suo pensiero, si ingegnarono a piegare l’elemento normativo all’opposto orientamento.
Altri, la maggior parte, non compresero a fondo il pensiero di Osti e lo stravolsero.
Tra questi, ad esempio, Trabucchi, che nel suo noto manuale espone un confuso coacervo delle due le tesi.
Le tesi soggettivistiche
La miglior costruzione a difesa delle tesi soggettivistiche è quella proposta da Ugo Natoli, secondoil quale, atteso che l’articolo 1218 del codice civile non precisa la misura dell’impossibilità scriminante, spetta all’interprete l’individuazione della stessa.
Egli ritiene che questa misura si possa di sicuro determinare secondo l’articolo 1176 del codice civile, il quale, esigendo dal debitore che l’adempimento, sia prodotto dispiegando una diligenza non superiore a quella del buon padre di famiglia, che consente di argomentare a favore della rilevanza dell’impossibilità relativa e soggettiva.
Natoli osserva che a fronte di un impedimento ancora superabile ma esclusivamente con un impegno superiore a quello prima detto, il debitore non è più tenuto ad eseguire la prestazione dell’articolo 1176 del codice civile.
Siccome l’ostacolo riporta a un’impossibilità relativa e soggettiva, il combinato disposto della disposizione e l’articolo 1218 del codice civile, permettono di concludere che una simile impossibilità non imputabile costituisce il limite della responsabilità debitoria.
Sino qui non si è ancora dimostrato che il limite della responsabilità sia la prova di essere stato diligente, perché a prima vista, mancanza di colpa e impossibilità sembrano essere concetti diversi.
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