Le spese processuali dinanzi al Giudice di Pace
Le spese giudiziali dinanzi al Giudice di Pace
La Corte di Cassazione è intervenuta in materia di spese giudiziali con l’ordinanza n. 182 pronunciata lo scorso 8 gennaio. In particolare, il quesito riguarda l’incidenza del criterio del valore della domanda per la determinazione delle spese da liquidare al difensore.
Nel caso di specie, uno dei motivi di ricorso in Cassazione, riguardava appunto l’applicazione dell’art. 91 c.p.c., il quale prevede, in relazione alle cause di cui all’art. 82, comma 1 c.p.c., ovverosia alle controversie il cui valore non supera il limite di euro 1.100, “le spese, competenze ed onorari liquidati dal giudice non possono superare il valore della domanda“.
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La decisione della Suprema Corte
La Corte di Cassazione ha respinto le domande della ricorrente, affermando che il limite di valore della controversia, ai fini della liquidazione delle spese di giudizio, opera unicamente per le controversie suscettibili di decisione assunta in via equitativa. Pertanto, non rientrano fra queste, le opposizioni a sanzioni amministrative, oggetto del procedimento de quo. In questi tipi di procedimento, ancorché ci si trovi dinanzi al Giudice di Pace e, ancorché il valore della controversia non ecceda i 1.100 euro, la sentenza deve essere adottata secondo diritto. Di conseguenza, è legittimo che venga meno il limite valoriale per la liquidazione delle spese, essendo richiesta e volta dall’avvocato, una vera e propria difesa tecnica.
L’orientamento consolidato in giurisprudenza
Nel testo dell’ordinanza può leggersi che “questa Corte ha già avuto modo di chiarire con condiviso e ribadito principio ermeneutico che “in tema di liquidazione delle spese giudiziali, il limite del valore della domanda, sancito dal quarto comma dell’art. 91 cod. proc. civ., opera soltanto nelle controversie devolute alla giurisdizione equitativa del giudice di pace e non si applica, quindi, -nelle controversie di opposizione a ordinanzaingiunzione o a verbale di accertamento di violazioni del codice della strada, le quali, pur se di competenza del giudice di pace e di valore non superiore ai millecento euro, esigono il giudizio secondo diritto, ciò che giustifica la difesa tecnica e fa apparire ragionevole sul piano costituzionale l’esclusione del limite di liquidazione” ( Cass. civ. , Sez. Seconda, Sentenza 30 aprile 2014 , n. 9556),
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