Le novità introdotte dal decreto c.d. semplificazione in materia di contratti pubblici sopra- sotto soglia europea

Il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 (c.d. semplificazione) si pone l’obiettivo di rilanciare il Paese attraverso gli appalti, la digitalizzazione, l’ambiente e la green economy.
Il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 prevede misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale. Tali misure sono volte a realizzare un’accelerazione degli investimenti e delle infrastrutture attraverso la semplificazione delle procedure in materia di contratti pubblici e di edilizia e ad introdurre misure di semplificazione procedimentale, di sostegno e diffusione dell’amministrazione digitale oltre a misure in materi di ambiente e di green economy.
In particolare, il Capo I del Titolo I è composto da 9 articoli e si pone l’obiettivo di semplificare la materia dei contratti pubblici.
Le novità introdotte in relazione all’aggiudicazione di contratti pubblici sotto soglia
 L’articolo 1, denominato Procedure per l’incentivazione degli investimenti pubblici durante il periodo emergenziale in relazione all’aggiudicazione dei contratti pubblici sotto soglia, contiene modifiche al Codice dei contratti pubblici (decreto legislativo 28 aprile 2016, n.50) per un lasso di tempo limitato, ovvero nel caso in cui la determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il 31 luglio 2021.Nei casi di contratti per importi inferiori alle soglie di cui all’articolo 35 del Codice dei contratti pubblici si applicano le seguenti procedure:a)      l’affidamento diretto per lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 150 mila euro;b)      la procedura negoziata, senza bando prevista dall’articolo 63 del Codice dei contratti, previa consultazione di cinque operatori economici, ove esistenti, nel rispetto del principio di rotazione, in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici. Tale procedura si applica nel caso di affidamento di servizi e fornitura di importo pari o superiore a 150 mila euro e di lavori per importi da 150 mila euro a 350 mila euro. Nel caso di lavori per importi superiori a 350 mila euro ma inferiori alle soglie, devono essere, invece, invitati un maggior numero di operatori economici in modo proporzionale secondo lo scaglione di importo previsto a base d’asta. In caso di affidamento diretto si applica l’articolo 32 comma 2 del Codice appalti, il quale prevede che la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesto.Nel caso di procedura negoziata senza bando, le stazioni appaltanti procedono a loro scelta all’aggiudicazione, sulla base del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa o del prezzo più basso e nel rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di parità di trattamento.
Le novità introdotte in relazione all’aggiudicazione di contratti pubblici sopra soglia
 
L’articolo 2, denominato Procedure per l’incentivazione degli investimenti pubblici in relazione all’aggiudicazione dei contratti pubblici sopra soglia, contiene modifiche al Codice dei contratti pubblici (decreto legislativo 28 aprile 2016, n.50) per un lasso di tempo limitato, ovvero nel caso in cui la determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il 31 luglio 2021.
L’articolo 2, comma 2, prevede che le stazioni appaltanti procedono all’affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture, dei servizi di ingegneria e architettura, di importo pari o superiore alle soglie europee, mediante la procedura aperta, ristretta o, previa motivazione sulla sussistenza dei presupposti previsti dalla legge, della procedura competitiva con negoziazione di cui agli articoli 61 e 62 del decreto legislativo n. 50 del 2016, per i settori  ordinari, e di cui agli articoli 123 e 124, per i  settori  speciali,  in  ogni caso con i termini ridotti di cui all’articolo 8,  comma  1,  lettera c).
Al comma 3, invece, si prevede per i settori ordinari il ricorso alla procedura negoziata di cui all’articolo 63 del Codice dei Contratti Pubblici, e per i settori speciali della procedura negoziata di cui all’articolo 125 del Codice dei Contratti Pubblici, nella misura strettamente necessaria quando, per ragioni di estrema urgenza derivanti dagli effetti negativi della crisi causata dall’emergenza epidemiologica i termini, anche abbreviati previsti dal comma 2, non possono essere rispettati.
È, infine, prevista una deroga assoluta delle normative (ad eccezione della normativa penale, delle disposizioni antimafia e delle misure di prevenzione), nei settori dell’edilizia scolastica, universitaria, sanitaria e carceraria, delle infrastrutture per la sicurezza pubblica, dei trasporti e delle infrastrutture stradali, ferroviarie, portuali, aeroportuali, lacuali e idriche e per la transizione energetica.
 
Le ulteriori disposizioni introdotte dal decreto c.d. semplificazione in materia di contratti pubblici
Si pone uno sguardo anche alle ulteriori disposizioni in materia di contratti pubblici.
In primo luogo, l’articolo 3 rubricato “Verifiche antimafia e protocolli di legalità” prevede alcune novità volte a potenziare e semplificare il sistema delle verifiche antimafia.
L’articolo 4 “Conclusione dei contratti pubblici e ricorsi giurisdizionali” contiene alcune modifiche definitive all’articolo 32, comma 8 del Codice dei contratti , ed anche modifiche definitive all’articolo 120 del codice del processo amministrativo.
L’articolo 5 rubricato “Sospensione dell’esecuzione dell’opera pubblica” prevede deroghe temporanee all’articolo 107 del Codice dei contratti, prevedendo i casi tassativi in cui può esservi sospensione volontaria o coattiva. In particolare, può essere disposta per le seguenti ragioni: a) cause previste da disposizioni di legge penale, dal codice delle leggi antimafia e delle misure  di  prevenzione  di  cui  al  decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, da vincoli inderogabili derivanti dall’appartenenza all’Unione europea; b) gravi ragioni di ordine pubblico, salute pubblica o dei soggetti coinvolti nella realizzazione delle opere, ivi incluse  le  misure adottate per contrastare l’emergenza sanitaria globale da COVID-19; c) gravi  ragioni  di  ordine  tecnico,  idonee  a  incidere  sulla realizzazione a regola d’arte dell’opera, in relazione alle modalità di superamento delle quali non vi è accordo tra le parti;   d) gravi ragioni di pubblico interesse.
L’articolo 6 “Collegio consultivo tecnico” contenente modifiche non definitive ma soltanto a tempo del Codice dei contratti e cioè sino al 31 luglio 2021, mentre l’articolo 7 “Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche” contiene l’istituzione nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un fondo denominato Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche attraverso cui sono corrisposte alla stazione appaltante le somme necessarie per la regolare e tempestiva realizzazione delle opere pubbliche.
L’articolo 8 rubricato “Altre disposizioni urgenti in materia di contratti pubblici” contenente al comma 5 contenente alcune modifiche definitive al Codice dei contratti e nel dettaglio modifiche: all’articolo 38 sulla “Qualificazione delle stazioni appaltanti e centrali di committenza”; all’articolo 80 sui “Motivi di esclusione”; all’articolo 83 sui “Criteri di selezione e soccorso istruttorio”; all’articolo 183 sulla “Finanza di progetto”.
Infine, l’articolo 9 “Misure in materia di Commissari straordinari” contiene alcune modifiche definitive all’articolo 4 del decreto-legge n. 32/2019 (c.d. Sbloccacantieri), convertito, con modificazioni, dalla legge n. 55/2019.
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