Le molestie sessuali
SOMMARIO:
Introduzione
La disciplina normativa
La situazione nel mondo
La Prevenzione svizzera
Introduzione
Con l’espressione “molestie sessuali” s’ intendono comportamenti lesivi e molestie relativi alla sfera sessuale.
Le definizioni differiscono a seconda dei quadri normativi dei diversi ordinamenti giuridici nazionali.
Nell’ambito delle molestie come definite internamente alle organizzazioni, dai regolamenti delle organizzazioni che li dispongono.
1. La disciplina normativa
Le molestie sessuali sul posto di lavoro sono considerate un atto discriminatorio, anche da un punto di vista normativo.
Dalla fine degli anni ottanta anche l’Unione Europea si è occupata a più riprese della questione, l’ultima volta nella direttiva 2006/54/CE, nella quale viene affermato che:
“Le molestie e le molestie sessuali sono contrarie al principio della parità di trattamento tra uomini e donne e costituiscono forme di discriminazione fondate sul sesso ai fini della presente direttiva. Queste forme di discriminazione dovrebbero essere vietate e soggette a sanzioni efficaci proporzionate e dissuasive.”
2. La situazione nel mondo
Italia
Oggi in Italia la fattispecie di molestie sessuali si configura nel quadro del delitto di “violenza sessuale” che è un reato contro la persona disciplinato dagli articoli 609 bis e seguenti del codice penale.
Svizzera
Il divieto di discriminazione è stato introdotto nel 1981 nell’articolo 4 capoverso 2 della vecchia Costituzione federale, ed è stato ripreso nell’articolo 8 capoverso 2 della Costituzione federale. Il divieto di molestie sessuali sul posto di lavoro è uno dei numerosi elementi sanciti nella legge federale del 24 marzo 1995 sulla parità dei sessi per proibire la discriminazione o promuovere la parità nella vita professionale.
L’articolo 4 della legge sulla parità delimita la fattispecie, l’articolo 5 definisce le pretese giuridiche e l’articolo 10 la protezione dal licenziamento durante la procedura di reclamo.
Altre disposizioni di legge rilevanti per il divieto delle molestie sessuali sono contenute nell’articolo 328 capoverso 1 del codice delle obbligazioni (CO), nell’articolo 198 seconda frase del codice penale come nell’articolo 6 capoverso 1 della legge sul lavoro.
Il divieto di molestie si rivolge alle datrici e ai datori di lavoro che, nell’ambito della loro responsabilità, hanno l’obbligo di tutelare la personalità, l’integrità fisica e psichica come pure la salute delle lavoratrici e dei lavoratori.
3. La prevenzione svizzera
In aggiunta al divieto sancito dalla legge, sia il legislatore sia la prassi puntano molto sulla prevenzione da parte delle datrici e dei datori di lavoro.
In Svizzera, dalla metà degli anni ‘90, la prevenzione delle molestie sessuali si basa su un set di misure nel quale un ruolo di primo piano spetta all’informazione fornita alle lavoratrici e ai lavoratori in merito a cosa si intende per molestie sessuali.
Un’altra misura preventiva importante consiste nella dichiarazione esplicita da parte della direzione dell’impresa con la quale la stessa afferma a chiare lettere che al suo interno le molestie sessuali non sono tollerate, che è disponibile un servizio di sostegno per le vittime di questo tipo di discriminazione e che gli autori di molestie sessuali incorrono in sanzioni.
Sinora ad avere introdotto regolamenti interni contro le molestie sessuali e ad aver designato interlocutrici e/o interlocutori interni preposti al sostegno delle vittime sono soprattutto le imprese di maggiori dimensioni e le pubbliche amministrazioni.
Allo stesso tempo sono attivi sul territorio diversi consultori pubblici pronti a consigliare e ad accompagnare le vittime.
Si tratta di servizi sociali locali o regionali, uffici per le pari opportunità, consultori donna e lavoro nonché uffici di conciliazione cantonali.
Nell’attività di sensibilizzazione delle datrici e dei datori di lavoro in merito ai loro obblighi, gli uffici pubblici delle pari opportunità svolgono una funzione importante nella misura nei quali informano e approntano materiale a sostegno del lavoro di prevenzione.
Rimedi offerti dall’ordinamento
In virtù dell’articolo 5 della legge sulla parità dei sessi, le vittime di molestie sessuali possono chiedere a un giudice di accertare una discriminazione nella fattispecie delle molestie sessuali e di farla cessare.
Il Tribunale può condannare le datrici e i datori di lavoro al versamento di un’indennità, al risarcimento del danno e alla riparazione morale.
Malgrado questa possibilità, alle vittime si raccomanda di optare nel limite del possibile per una procedura extragiudiziale.
Ad esempio, una procedura interna all’azienda oppure le misure dell’ufficio di conciliazione cantonale competente il quale compito principale è quello di fare da mediatore tra le parti.
Nel 2004, gli uffici di conciliazione si sono riuniti nella Conferenza svizzera degli uffici di conciliazione secondo la legge sulla parità dei sessi.
Nel quadro di un’inchiesta condotta in Svizzera nel 2007, il 28% delle donne e il 10% degli uomini intervistati hanno riportato di avere subito molestie sessuali o di essersi sentiti infastiditi da un comportamento a connotazione sessuale.
In tre quarti delle situazioni moleste dichiarate dalle donne gli autori erano di sesso maschile, di altre forme sessuali per la maggior parte uomini soli, ma anche gruppi di uomini.
Nel restante quarto, i comportamenti molesti sono stati spesso imputati a gruppi misti, composti da uomini e donne, e anche delle stesse donne.
In relazione agli uomini, in circa la metà delle situazioni moleste dichiarate gli autori erano altri uomini, in un quarto anche le donne ed il restante quarto di gruppi misti.
Ad assumere comportamenti molesti nei loro confronti sono stati in primo luogo colleghi e colleghe di lavoro seguiti da clienti e, in terza posizione, da superiori.
Le donne hanno indicato molto più spesso degli uomini di aver subito comportamenti molesti da parte di superiori.
Gli uomini, per contro, hanno segnalato più spesso delle donne comportamenti molesti da parte di persone subalterne.
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