Le cause di non punibilità
Le cause di non punibilità nel diritto penale neutralizzano o rendono non applicabile la sanzione associata a un precetto o norma penale, previste dall’articolo 384 del codice penale.
Il concetto di punibilità costituisce la questione centrale di chi si interroga sugli elementi costitutivi della norma penale e più in genere della norma punitiva.
La disposizione punitiva è tale se contiene precetto e sanzione (si dicono infatti “imperfette” le disposizioni punitive prive di sanzione). Dalla sanzione discende infatti l’effetto punitivo. Ne consegue che la norma punitiva prevede una condotta caratterizzata dalla punibilità. La norma penale è norma punitiva per eccellenza sicché si può sostenere che la punibilità è una caratteristica intrinseca della norma penale.
Elementi del reato e punibilità
Sono le cause che escludono la sussistenza del fatto, dell’antigiuridicità, della colpevolezza.
Fanno parte dell’elemento oggettivo del reato l’azione/omissione (la condotta), l’evento, il nesso di causalità, l’antigiuridicità.
Su questa base oggettiva si fonda la colpevolezza nella triplice forma del dolo, colpa preterintenzione.
Che si utilizzi la sintetica teoria della bipartizione, oppure l’analitica quadripartizione il risultato non cambia.
Le cause di non punibilità, definite come sopra, fanno venire meno uno degli elementi adesso menzionati.
L’inquadramento nelle diverse teorie è causa di dibattito per alcune fattispecie di esclusione della punibilità che colpiscono l’elemento oggettivo (antigiuridicità, qualità dell’agente), ma che possono atteggiarsi come negativi dell’elemento soggettivo.
A titolo di esempio può menzionare l’articolo 54, da alcuni ritenuto cauLa dottrina si chiede quali siano le cause che escludano o che neutralizzino la pena e se incidano sul reato o elementi ad esso estraneisa di esclusione della colpevolezza, da altri causa di non giustificazione (esclusione dell’antigiuridicità).
Le cause che escludono o neutralizzano la pena
La dottrina si chiede quali siano le cause che escludano o che neutralizzino la pena e se incidano sul reato o elementi ad esso estranei.
Per punibilità s’intende il presupposto per l’irrogazione della sanzione, e perché sussista, può essere necessario il verificarsi di condizioni intrinseche perché il reato sia integrato i suoi estrinseche o ulteriori rispetto al reato (che invece risulta perfetto in tutti i suoi elementi).
La definizione della punibilità quale presupposto per l’irrogazione della sanzione raccoglie consenso presso tutte le dottrine del reato, ed è punto d’incontro nelle diverse teorie generali del reato (Teoria bipartita, Teoria tripartita, Teoria quadripartita, Teoria quadripartita avanzata).
A partire dalla esposta duplice accezione del concetto di punibilità, inconvenienti sorgono al momento dell’inquadramento logico di questo elemento nella teoria generale del reato.
Le cause di non punibilità possono attingere all’elemento oggettivo o all’elemento soggettivo del reato, e possono riguardare il fatto, l’antigiuridicità, la colpevolezza.
Di particolare rilievo è la tendenza registrata nei periodi più recenti, per la quale il legislatore, sull’onda dell’emergenza, tende sempre di più a fare utilizzo della “non punibilità”per garantire a determinati soggetti una condizione di privilegio, giustificato dal contributo processuale o patrimoniale di soggetti altrimenti punibili (amnistie, pentitismo, indulgenzialismo fiscale).
Cause interruttive del nesso causale
Sul piano delle cause di non punibilità in senso stretto troviamo la problematica della interruzione del nesso eziologico (art.40 co.1 c.p.) e dell’esclusione dello stesso.
Le diverse teorie che si contendono il campo sono la teoria condizionalistica pura (condicio sine qua non), la teoria della causalità adeguata, e quale correttivo, la teoria della causalità umana.
La giurisprudenza affronta il tema della causalità sotto prospettive diverse e variegate, arrivando a soluzioni varie.
Ad esempio, per alcuni sono inconvenienti legati alla causalità quelli del caso fortuito e della forza maggiore.
La giurisprudenza dominante, spesso fondando i suoi assunti sul principio condizionalistico, sostiene che il caso fortuito escluda la colpevolezza.
La Dottrina autorevole, fondando i propri assunti su una lettura costituzionalmente orientata alle norme che affonda le radici nella teoria condizionalistica temperata dal metodo dell’adeguatezza, sostiene che il fortuito faccia venir meno la punibilità sul piano della causalità. Sicché il fatto non sarebbe integrato già sul piano oggettivo.
Cause di esclusione della “suitas”
Con il vocabolo “suitas”, per suitas della condotta la coscienza e volontà del fatto ex articolo 42 comma 1 del codice penale intesa nel senso di attribuibilità all’autore.
La stessa mancare dove una forza maggiore abbia costretto l’autore o dove il caso fortuito non ne consenta la sussistenza.
Il caso fortuito è un evento che il soggetto agente non avrebbe potuto prevedere, ed è il risultato idoneo a provocare il danno.
Ad esempio, un’auto in corsa su un’autostrada, a velocità sostenuta.
Un piccione si schianta contro il parabrezza causando una impulsiva sterzata del conducente con lesioni al conducente di un’altra utilitaria.
In questo caso è logico che l’evento, di per sé esterno dalla volontà dell’agente (il conduttore), escluderà il nesso di causalità ed escluderà la sua colpevolezza.
Cause di giustificazione
Queste cause di non punibilità escludono l’offesa oppure l’antigiuridicità, tolgono tipicità al fatto scriminato e il reato non è integrato sul piano oggettivo.
Alcuni contestano l’impostazione ndicata a volte in modo drammatico, sostenendo la mancanza del requisito dell’offensività nel diritto penale e ritenendo assente l’offesa dal quadro degli elementi costitutivi del reato, finiscono per estendere l’ambito dell’antigiuridicità e della colpevolezza.
Alle ipotesi previste dagli articoli 50-54 del codice penale si affiancane alcune ipotesi di non punibilità previste nella parte speciale.
Cause di esclusione della colpevolezza
Errore sul fatto (di fatto o di diritto).
Errore sul precetto (quando l’ignoranza della legge sia inevitabile, illegittimità costituzionale dell’art. 5 c.p., dichiarata da parte della Corte Costituzionale).
Stato di necessità, quando si ritenga che abbia natura scusante e non scriminante.
Cause di non punibilità in senso stretto
Sono situazioni antecedenti o concomitanti al fatto di reato dalle quali deriva la non applicazione della pena in virtù di un bilanciamento di interessi compiuto dal Legislatore.
Queste circostanze escludono la punibilità e non intaccano il fatto che resta reato, a differenza delle cosiddette scriminanti o cause di giustificazione, come ad esempio la legittima difesa, che eliminano il reato in origine.
Da questa definizione derivano almeno due corollari di fondamentale importanza.
La presenza di cause di non punibilità in senso stretto non incide sulle conseguenze civili del fatto, legittimando la persona offesa a compiere azioni civili per ottenere il risarcimento del danno subito.
In secondo luogo, queste non si estendono ad eventuali concorrenti nel reato che resteranno responsabili penalmente.
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