Lavoro Agile: le novità in vigore dal 1° settembre 2022

 Con l’entrata in vigore del c.d. Decreto Semplificazioni – Decreto-legge n. 73/2022, convertito con modificazioni dalla Legge 4 agosto 2022, n. 122, recante misure urgenti in materia di semplificazioni fiscali e di rilascio del nulla osta al lavoro, Tesoreria dello Stato e ulteriori disposizioni finanziarie e sociali, pubblicato in G.U. lo scorso 19 agosto – a decorrere dal 1° settembre 2022 trovano applicazione le nuove disposizioni in materia di Lavoro Agile.
In particolare, con il nuovo Decreto viene introdotta una importante modifica alla disciplina vigente in materia che rende strutturale la semplificazione del ricorso al Lavoro Agile, facilitando le modalità di comunicazione dei dati dei lavoratori al Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali e superando l’obbligo di trasmissione dell’Accordo Individuale.
Di seguito si riportano le principali novità.
     Indice

Procedura Semplificata Lavoro Agile
Accordo Individuale Lavoro Agile

1. Procedura Semplificata Lavoro Agile
Con l’art. 41-bis del Decreto Semplificazioni, così come modificato dalla Legge n. 122/2022, viene, infatti, sostituito il comma 1 dell’art. 23, Legge 22 maggio 2017, n.81, in materia di Lavoro Agile, recante “Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l’articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato”, e viene introdotta in maniera strutturale la procedura semplificata attraverso la quale, a far data dal 1° settembre 2022, sarà sufficiente per il datore di lavoro comunicare in via telematica al Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali:

nominativi dei lavoratori interessati;
data di inizio delle prestazioni lavorative in modalità agile;
data di cessazione delle prestazioni lavorative in modalità agile.

Ricordiamo che, ad oggi, la procedura semplificata di comunicazione dei nominativi per l’accesso alla prestazione lavorativa in modalità agile era stata introdotta dal D.P.C.M. 1° marzo 2020 per agevolare il ricorso allo smart working, fra le altre misure urgenti adottate in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, e che tale procedura, di volta in volta prorogata nell’ambito dei vari provvedimenti adottati in materia, rimarrà ancora in vigore fino al 31 agosto 2022.
In analogia con tale misura, la procedura semplificata di comunicazione strutturalmente introdotta non prevede la trasmissione del testo dell’Accordo individuale, ma il solo invio telematico delle informazioni relative alle singole posizioni, contenente i nominativi e le date di attivazione e cessazione del ricorso alla prestazione lavorativa in modalità agile.
I dati oggetto di trasmissione telematica sono resi disponibili anche all’INAIL, con le modalità previste dal codice dell’amministrazione digitale, ed in caso di mancata comunicazione secondo le modalità previste dal Decreto è prevista l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 500 euro per ogni lavoratore interessato, così come disposto dall’articolo 19, comma 3, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.
2. Accordo Individuale Lavoro Agile
A far data dal 1° settembre 2022, quindi, viene meno l’obbligo di trasmissione dell’Accordo Individuale precedentemente previsto in materia dalla Legge n. 81/2017 – Lavoro Agile – in favore di un regime semplificato delle comunicazioni, in considerazione del notevole impatto registrato dall’accelerazione dei processi di innovazione sull’organizzazione del lavoro ed in linea con quanto auspicato anche nel “Protocollo nazionale sul Lavoro in modalità agile” per il settore privato, sottoscritto dal Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali e dalle Parti Sociali in data 7 dicembre 2021.
In attuazione delle nuove disposizioni, il Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, Andrea Orlando, ha emanato il Decreto ministeriale 22 agosto 2022, n. 149, contenente le indicazioni con cui viene adottato il modello concernente le informazioni relative alla “Comunicazione Accordo di Lavoro agile”, da trasmettere in via telematica dal portale dedicato anche in modalità massiva, le cui disposizioni si applicano agli Accordi Individuali stipulati o modificati a decorrere dal 1° settembre 2022.
Come specificato nel testo del Decreto dal Ministero del Lavoro in merito alle regole di compilazione della comunicazione dell’Accordo, il sito consente di trasmettere e consultare distinte tipologie di informazioni relative alle singole posizioni lavorative:

Inizio: per comunicare l’avvio del periodo di lavoro agile;
Modifica: per apportare delle rettifiche e degli aggiornamenti sui periodi di lavoro agile in corso già comunicati;
Annullamento sottoscrizione: per eliminare un periodo di lavoro agile precedentemente comunicato (da non confondere con una cessazione o un recesso anticipato né dal periodo di lavoro agile né, tantomeno, dal rapporto di lavoro);
Recesso: per i casi di chiusura anticipata dei periodi di lavoro agile, ai sensi dell’articolo 19, comma 2 della Legge n. 81/2017.

Si ricorda, infine, che ai sensi di quanto previsto dalla normativa vigente all’articolo 19, comma 1, della Legge n. 81/2017, così come richiamato anche nel Decreto ministeriale, il datore di lavoro è tenuto a conservare l’Accordo individuale per un periodo di cinque anni dalla sottoscrizione.

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