La violazione dei provvedimenti di assistenza familiare disposti nei procedimenti concernenti la crisi familiare

Di seguito si riporta un’analisi sulla violazione dei provvedimenti di assistenza familiare disposti nei procedimenti concernenti la crisi familiare.
Nello specifico ci si pone il problema di quale sia lo strumento utile al professionista per affrontare le problematiche e le questioni inerenti i rapporti genitori – figli, sul piano civilistico, penalistico e, altresì, internazionale.
La trattazione delle singole tematiche è accompagnata dall’analisi della relativa giurisprudenza.
Particolare rilievo è dato alle tipologie di tutela accordate ai figli e alle diverse forme di responsabilità dei genitori nei confronti dei figli stessi, nonché dei terzi.
Il testo è tratto dal volume”La responsabilità genitoriale”, edito da Maggioli Editore.
Benché l’art. 570 c.p. risulti implicitamente riferito alla famiglia unita in matrimonio, con riferimento alla prole, la sua applicazione prescinde totalmente dalla sussistenza di un vincolo di coniugio tra i genitori e dalla sussistenza di un vincolo di convivenza tra di essi. Nel corso del tempo il legislatore ha comunque introdotto specifiche norme penali inerenti all’omessa contribuzione economica verso i figli nelle ipotesi di crisi familiare tra i genitori. L’art. 12-sexies, l. 898/1970, introdotto dalla l. 6 marzo 1987, n. 74, prevedeva il reato di sottrazione all’obbligo di corresponsione dell’assegno divorzile, dovuto sia nei confronti del coniuge che dei figli, il quale richiamava le pene previste dall’art. 570 c.p.
Violazione degli obblighi di natura economica
Un’altra specifica norma penale in materia di omissione del contributo di mantenimento è stata introdotta dalla l. 8 febbraio 2006, n. 54 sull’affidamento condiviso. L’art. 3, l. 54/2006 rinviava lapidariamente all’art. 12-sexies, l. 898/1970 “in caso di violazione degli obblighi di natura economica” previsti dalla medesima legge, ponendo quindi in essere un duplice rinvio normativo.
Posto che la riforma sull’affidamento condiviso disciplinava tutti i provvedimenti riguardanti la prole a seguito della crisi familiare dei genitori, tale disposizione aveva di fatto un effetto estensivo della norma richiamata anche in relazione a tali provvedimenti. Entrambe le suddette norme speciali sono state abrogate dal d.lgs. 1° marzo 2018, n. 21 che ha sostituito tali precetti con l’art. 570-bis c.p. ai sensi del quale Gli obblighi genitoriali a contenuto patrimoniale 107 “le pene previste dall’art. 570 c.p. si applicano al coniuge che si sottrae all’obbligo di corresponsione di ogni tipologia di assegno dovuto in caso di scioglimento, di cessazione degli effetti civili o di nullità del matrimonio ovvero viola gli obblighi di natura economica in materia di separazione dei coniugi e di affidamento condiviso dei figli”.
La nuova norma penale non assume solamente un effetto sostitutivo rispetto alle norme speciali pregresse ma anche un effetto estensivo sotto il profilo soggettivo. A seguito della riforma del 2018, infatti, essa trova applicazione anche in relazione all’omesso versamento del contributo di mantenimento verso il coniuge separato. Tralasciando tale aspetto, in relazione al contributo di mantenimento dovuto verso la prole, l’art. 570-bis c.p. trova applicazione nel caso in cui lo stesso sia stato disposto a seguito di un provvedimento concernente la separazione personale, il divorzio o l’annullamento del matrimonio dei genitori.
La riforma del 2018 parrebbe aver escluso dal ventaglio applicativo della norma i provvedimenti di mantenimento della prole disposti nei procedimenti relativi ai figli nati fuori dal matrimonio. Sotto questo profilo potrebbe ritenersi che la norma si applichi anche in tali circostanze, nei limiti in cui richiama generalmente la violazione degli obblighi di natura economica “in materia di affidamento condiviso”. Tale aspetto fa sorgere qualche perplessità laddove si consideri che il contributo di mantenimento può essere disposto anche nei confronti del genitore non affidatario (art. 337-quater c.c.). Interpretando la norma sotto il profilo sistematico e quindi tenendo conto sia dell’effetto espansivo della legge sull’affidamento condiviso del 2006 che del richiamo civilistico all’art. 337-ter c.c. da parte dell’art. 337-quater c.c. deve ritenersi che la nuova norma trovi comunque applicazione anche in relazione all’obbligo di contribuzione del figlio nato al di fuori del matrimonio affidato esclusivamente all’altro genitore, benché sarebbe stata preferibile una riformulazione della norma in termini più chiari e precisi. Tale conclusione è supportata anche dalla giurisprudenza che, già in relazione all’art. 3, l. 54/2006, estendeva la portata della norma penale anche alla violazione dei provvedimenti di mantenimento disposti nei riguardi dei figli nati al di fuori del matrimonio (Cass. pen., sez. VI, 24 ottobre 2018, n. 55744; Cass. pen., sez. VI, 19 maggio 2017, n. 25267 (20)).
L’inadempimento obbligo di mantenimento dei minori
Secondo l’orientamento prevalente la fattispecie si configurerebbe anche in relazione ad un inadempimento parziale dell’obbligo di mantenimento, sia esso ordinario o straordinario. Sotto questo profilo deve comunque ritenersi che il reato possa ritenersi scriminato o scusato in relazione a tutte quelle circostanze che escludono un’oggettiva offensività del fatto o che rendano l’omissione parziale o temporanea del tutto giustificabile. Risolvendo alcuni contrasti verificatisi in passato in relazione all’applicabilità della norma ai provvedimenti di carattere provvisorio, deve oggi ritenersi che la norma sia indubbiamente applicabile anche in tali circostanze. Diversamente dalle fattispecie previste dall’art. 570 c.p. quella in esame si applica anche in relazione alla violazione dell’obbligo di contribuzione economica verso il figlio maggiorenne non ancora economicamente autosufficiente senza sua colpa poiché ai sensi dell’art. 337-septies c.p. l’obbligo di contribuzione è previsto anche nei suoi confronti (Cass. pen., sez. VI, 16 febbraio 2009, n. 6575). Anche sotto tale profilo devono quindi ritenersi sorpassati quegli orientamenti contrari che, nel regime previgente alla riforma del 2018, escludevano tale possibilità. Così come in relazione alle fattispecie penali sostituite, anche l’art. 570- bis c.p. deve ritenersi perseguibile d’ufficio poiché la perseguibilità a que[1]rela di parte non può desumersi dal richiamo all’art. 570 c.p., che risulta limitato alle sanzioni e non alla perseguibilità penale (Cass. pen., sez. VI, 13 ottobre 2009, n. 39938; Cass. pen., sez. VI, 22 dicembre 2003, n. 49115; Cass. pen., sez. VI, 21 marzo 2001, n. 11005). La riforma del 2018 non ha risolto quei contrasti interpretativi venuti[1]derivanti dalla cessazione del rapporto di convivenza” (Cass. pen., sez. VI, 19 maggio 2017, n. 25267).
Gli obblighi genitoriali a contenuto patrimoniale 109 si a creare nel regime previgente in relazione all’individuazione della sanzione concretamente richiamata dalla norma. Il generico riferimento alle pene previste dall’art. 570 c.p. ha infatti sempre suscitato alcune perplessità poiché le pene previste dall’art. 570 c.p. sono in realtà di due specie diverse in virtù delle quali la multa è considerata alternativamente o congiuntamente alla reclusione. La distinzione non è priva di rilievo anche in ragione degli effetti che ne possono derivare sotto il profilo processuale. Poiché il contrasto non è stato risolto dalla riforma del 2018 devono estendersi le medesime considerazioni già avanzate nel previgente regime. Secondo un primo orientamento, il richiamo alle pene previste dall’art. 570 c.p. deve essere interpretato come un richiamo ad entrambe le tipologie di sanzione a seconda che la violazione concretamente posta in essere ricada nella mera sottrazione agli obblighi di assistenza familiare o piuttosto nella sottrazione dei messi di sussistenza economica. Questa interpretazione è favorita proprio dall’indeterminatezza della norma, la quale, richiamando generalmente l’intera norma penale, rinvia a ciascuna possibile fattispecie contenuta al suo interno. A ciò deve anche aggiungersi che il riferimento “alle pene” al plurale può essere inteso in senso estensivo a tutte quelle previste dalla norma ri[1]chiamata. Secondo una diversa impostazione, il richiamo alle pene previste dall’art. 570 c.p. dovrebbe invece intendersi riferito alle pene stabilite dall’art. 570, co. 1° c.p., anche in base al principio del favor rei, applicabile in virtù dell’indeterminatezza del rinvio. In questo senso, dovrebbe quindi applicarsi la pena alternativa della reclusione o della multa di cui al primo comma, la quale costituisce la fattispecie “base” della norma penale comune. Quest’ultima soluzione potrebbe essere avvalorata anche dalla rubrica della nuova norma penale riferita alla “violazione degli obblighi di assistenza familiare in caso di separazione o di scioglimento del matrimonio”. Anche in questo caso, è stato tuttavia osservato che l’art. 570, co. 2° c.p. potrebbe comunque trovare applicazione in tutti quei casi in cui, a segui[1]to dell’omissione contributiva, il genitore faccia mancare i mezzi di sussistenza nei confronti del figlio minore (Cass. pen., sez. VI, 16 febbraio 2009, n. 6575; Cass. pen., sez. VI, 25 agosto 2005, n. 32540)
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La responsabilità genitoriale
Alessio Anceschi, 2021, Maggioli Editore
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