La validità in Italia dei matrimoni celebrati all’estero
Negli anni recenti sono stati celebrati all’estero molti matrimoni, sia tra cittadini italiani sia tra nostri connazionali e cittadini stranieri.
I motivi possono essere diversi e di carattere personale.
Alcune persone preferiscono una celebrazione intima alla presenza dei testimoni, chi, in un secondo matrimonio, celebra le nozze fuori dall’Italia per evitare di invitare i parenti e gli amici, chi sceglie uno matrimonio estero per risparmiare.
Il costo di un matrimonio tradizionale è intorno ai 20.000 euro mentre oltre confine si possono spendere anche meno di 3.000 euro.
Ci sono anche coloro che prediligono mete esotiche come le Seychelles o stravaganti come Las Vegas per celebrare delle nozze fuori dal comune.
In qualsiasi circostanza ci si chiede se il matrimonio all’estero sia valido anche in Italia.
La risposta cambia a seconda del tipo di celebrazione, perché alcune hanno piena validità legale e sono legalmente riconosciute in Italia, altre non ne hanno nessuna e per lo Stato italiano il matrimonio non esiste.
Ne sono un esempio le nozze celebrate alle Maldive.
La disciplina del matrimonio all’estero di un cittadino italiano
In conformità alla legge di riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato, la capacità matrimoniale e le altre condizioni per contrarre matrimonio sono regolate dalla legge nazionale di ogni futuro sposo, vale a dire, quella italiana per il cittadino italiano, e quella richiesta dalla legge nazionale per il cittadino straniero (art. 27 L. n. 218/1995).
Le condizioni necessarie per consentire a un cittadino italiano di contrarre matrimonio all’estero sono stabilite dal nostro codice civile e sono relative all’età, alla sanità mentale e all’inesistenza di un matrimonio precedente.
Sono previsti anche degli impedimenti, come l’esistenza di determinati vincoli di parentela, affinità, adozione tra i nubendi e l’ipotesi del delitto (art. 84 e ss. c.c.).
Se manca uno di questi requisiti o è presente uno dei sopra menzionati impedimenti il matrimonio contratto, in relazione all’ordinamento giuridico italiano, è invalido.
La legge italiana prevede anche alcuni impedimenti al matrimonio che non ne determinano l’invalidità ma la sua irregolarità, che comporta l’applicazione di una sanzione pecuniaria, di modico importo, nei confronti degli sposi (artt. 134 e 140 c.c.).
Questi impedimenti sono il lutto vedovile (art. 89 c.c.) e l’omissione delle pubblicazioni.
Sempre stando al diritto internazionale privato, in relazione alla forma, il matrimonio contratto all’estero è valido se lo è per la legge del luogo di celebrazione o per la legge nazionale di almeno uno dei coniugi al momento della celebrazione o per lo Stato di comune residenza in quel momento (art. 28 L. n. 218/1995).
La legge straniera non si applica se i suoi effetti sono contrari all’ordine pubblico (art. 16 L. n. 218/1995).
L’ordinamento giuridico italiano ha disciplinato la materia prevedendo che, in modo che il matrimonio sia trascrivibile in Italia, la celebrazione deve avvenire davanti a un’autorità straniera locale, all’autorità diplomatica o consolare, a un ministro di culto religioso (art. 16 D.P.R. n. 396/2000).
Il matrimonio davanti all’autorità straniera locale
Il matrimonio celebrato da un cittadino italiano all’estero davanti all’autorità straniera locale è valido e produce subito effetti anche nell’ordinamento giuridico italiano, se si rispettano le forme previste nello Stato straniero, oppure, se ci sono le condizioni e la capacità necessarie per contrarre matrimonio a norma del codice civile.
In presenza di simili circostanze, le pubblicazioni non sono obbligatorie se non lo richiede la legislazione straniera.
In alcune ipotesi l’autorità straniera può richiedere una certificazione relativa alla capacità matrimoniale del connazionale oppure un nulla osta.
Il matrimonio davanti all’autorità diplomatica o consolare italiana
Le autorità diplomatiche e consolari italiane all’estero possono svolgere le funzioni di ufficiale dello stato civile.
Il Console può celebrare i matrimoni tra cittadini italiani o tra un cittadino italiano e uno straniero.
I futuri sposi devono presentare l’istanza di celebrazione del matrimonio consolare, andando di persona al consolato oppure inviandola per posta, via fax o attraverso e mail.
All’istanza si devono allegare le copie dei documenti di identità dei nubendi.
Quando l’istanza viene accolta, i futuri sposi devono richiedere le pubblicazioni in base al luogo dove risiedono.
Se entrambi risiedono in Italia, le pubblicazioni vanno richieste all’ufficiale dello stato civile del Comune di residenza.
Se il cittadino italiano risiede all’estero e l’altro, italiano o straniero, risiede in Italia, le pubblicazioni si richiedono all’ufficiale dello stato civile del Comune di residenza in Italia o, in alternativa, all’autorità consolare italiana all’estero nella quale circoscrizione ha la residenza il futuro sposo.
Se il cittadino italiano risiede nel bel Paese e l’altro, italiano o straniero, risiede all’estero, le pubblicazioni devono essere richieste al Comune italiano di residenza.
Se i futuri sposi risiedono all’estero, le pubblicazioni devono essere richieste all’autorità consolare.
Quando si celebra il matrimonio davanti all’autorità consolare si applica la procedura prevista dal codice civile italiano (art. 107 c.c.).
Nel giorno che le parti indicano, l’ufficiale dello stato civile, alla presenza di due testimoni, anche se parenti, dà lettura agli sposi degli articoli 143, 144 e 147 c.c., riceve da ognuna delle parti, l’uno dopo l’altra, la dichiarazione che si vogliono prendere in marito e moglie e di seguito dichiara che sono unite in matrimonio.
L’atto di matrimonio deve essere compilato subito dopo la celebrazione.
In un secondo tempo l’autorità consolare lo invia all’ufficiale dello stato civile del Comune italiano competente.
Se per l’ordinamento del Paese straniero il matrimonio non dovesse essere valido, il Console si può rifiutare di celebrarlo oppure lo può celebrare, informando gli sposi che l’atto è inefficace nello Stato straniero.
Il matrimonio religioso del cittadino italiano celebrato all’estero
Un matrimonio religioso celebrato da un cittadino italiano all’estero è valido ed efficace se produce effetti civili per l’ordinamento giuridico dello Stato straniero nel quale viene celebrato.
Il matrimonio deve essere trascritto nei registri dello stato civile italiano, e la trascrizione ha un valore dichiarativo e di pubblicità.
In relazione ai matrimoni che vengono celebrati all’estero con rito canonico-concordatario, la Corte di Cassazione ne ha affermato la piena validità, sostenendo che questo tipo di matrimoni hanno valore ultraterritoriale e possono essere ricevuti in qualunque parte del mondo dove ci siano ministri del culto cattolico, vale a dire, i sacerdoti.
Questi matrimoni, siccome vengono celebrati secondo un ordinamento giuridico vigente anche all’estero, riconosciuto dallo Stato italiano per la sua competenza in materia matrimoniale, si devono considerare validi in senso civile e si possono trascrivere nei registri dello stato civile italiano.
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