La responsabilità amministrativa per danni all’erario dello Stato

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L’individuazione della responsabilità amministrativa per danni all’Erario dello Stato
Le caratteristiche di essa
Conclusione

1. L’individuazione della responsabilità amministrativa per danni all’Erario dello Stato
Detta anche molto semplicisticamente responsabilità amministrativa oppure responsabilità amministrativo-contabile, responsabilità erariale, responsabilità contabile nonché responsabilità amministrativo-patrimoniale generica risarcitoria, essa mutua la propria origine terminologica dal campo d’incidenza dell’Istituzione ad essa preposta, dall’origine dell’Istituzione ad essa preposta nonché dall’oggetto delle competenze dell’Istituzione ad essa preposta.
E, infine, dalle caratteristiche di alcuni suoi propri aspetti.
L’istituzione ad essa preposta è la Corte dei Conti che è sia giurisdizione e corte contabile che giurisdizione e corte amministrativa (speciale).
Essa, infatti è una posizione soggettiva (la responsabilità amministrativa per danni all’Erario dello Stato è esclusivamente personale) (1) che viene accertata tramite processo giurisdizionale con finalità risarcitorie.
E può riguardare chiunque lavori nell’Amministrazione e chiunque sia in contatto con l’erario pubblico (in quest’ultimo caso, risorse pubbliche).
È responsabilità contabile (anche). In rapporto tra genere e specie ove la prima o le prime costituiscono il genere nell’ambito del quale, di quest’ultimo, vi rientrano varie specie (2).
E’, quindi, la dicotomia diritti / responsabilità. E, la posizione di responsabilità, da accertarsi in termini repressivi, nasce all’atto del non tollerabile mancato adempimento di obblighi, doveri ed oneri giuridici.
L’ambito d’azione della responsabilità amministrativa per danni all’erario dello Stato è considerato molto vasto sicché talvolta si è proceduti nella direzione tesa ad imporre talune limitazioni (ma che non sono e non possono essere e significare totale esclusione) al suddetto ambito d’azione dettate da contingenze avvertite e sentite non prive di fondamento. Ma si è trattato di fatti ed interventi circoscritti nel tempo che non hanno fatto comunque venire meno le caratteristiche puntuali e generali della responsabilità amministrativa per danni all’erario pubblico che conosciamo, che trovano sempre applicazione e che vedremo.
Il motivo risiede nella circostanza secondo cui l’Amministrazione, nel suo senso più ampio possibile nell’ambito del contesto ordina mentale interno, può incontrare non solo uno solo dei Poteri giudiziari nell’ambito della netta distinzione che sussiste tra funzioni dei vari Poteri dello Stato, cosicché nell’ambito di questa relazione si può ravvisare la fondata esigenza di rendere più snella e spedita (compatibilmente, si ripete, con la non totale impunità) la funzione dell’Amministrazione.

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2. Le caratteristiche di essa
Costituzione e legge prevedono, dunque, che chiunque, avendo un rapporto di servizio con l’Amministrazione o una relazione con le risorse pubbliche, cagioni un danno erariale allo Stato (Amministrazione o Ente) in base ad una condotta irregolare dolosa o gravemente colposa, è tenuto a risarcirlo.
In questi casi sulla base e secondo le leggi amministrative.
Vediamone ora le caratteristiche generali:

La sussistenza del rapporto di servizio tra fautore del danno e l’Amministrazione danneggiata;
la condotta malvagia o poco accorta è intesa come commissione e omissione;
la condotta detta deve essere caratterizzata da dolo e/o colpa grave (l’elemento psicologico);
il danno verificatosi e quindi concreto ed attaule;
il nesso di causalità tra condotta non regolare ed evento dannoso (e cioè il secondo deve scaturire dalla prima);
la disciplina del Codice di giustizia contabile;
le cause di giustificazione che possono essere addotte a difesa ovvero tutti quegli elementi oggettivi e soggettivi idonei ad attenuare o escludere la posizione di colpevolezza:se trattasi di atti che rientrano nella competenza di uffici tecnici o amministrativi la posizione di responsabilità non può essere attribuita agli organi politici che in buona fede li abbiamo approvati o ne abbiano consentito l’esecuzione. In ogni caso è esclusa la gravità della colpa quando il fatto dannoso tragga origine dall’emanazione di un atto vistato e registrato in sede di controllo preventivo di legittimità,limitatamente ai profili presi in considerazione nell’esercizio del controllo (ad esempio);
il primo impulso da parte del pubblico ministero contabile;
la responsabilità può essere attribuita a più persone;
il potere riduttivo che consente di ridurre l’entità del danno se del caso;
verificare se nonostante la condotta irregolare l’Ente abbia comunque avuto un profitto;
possono essere perseguiti anche i danni ad Enti diversi da quelli di appartenenza;
l’insindacabilità nel merito delle scelte discrezionali fatta eccezione circa le palesi discrasie;
nell’ambito degli organi collegiali la responsabilità può essere a carico solo di coloro che abbiano ufficialmente supportato;
l’intrasmissibilità del debito mortis causa eccetto però il caso dell’avente causa che ne trae ingiusto profitto;
la notizia di danno deve essere specifica e concreta. E cioè non deve essere troppo generica a pena della caducazione del prosieguo;
la parziarietà dell’obbligazione risarcitoria nel senso che nela caso di più persone condannate saranno tutti responsabili pro quota dell’intero indebito;
la competenza della responsabilità amministrativa anche per il danno all’immagine;
il termine di prescrizione è quinquennale;

parte danneggiata sarà l’Amministrazione (l’Ente).
Circa gli interessati già è stato detto al par.1.
3. Conclusione
Visto l’inquadramento e le caratteristiche generali, c’è solo da dire che la responsabilità amministrativa per danni all’Erario dello Stato in contra un solo di limite d’ordine assoluto e cioè quello relativo a chi nulla abbia a che fare con la cosa pubblica e le risorse pubbliche.
Vasta nella competenza, nella normativa e nella giurisprudenza, essa può talvolta incorrere anche in altri per così dire limiti ma che assoluti non sono e né tantomeno costituiscono novità e che, infatti, allo stato, sono fattispecie abbastanza consuetudinarie di facile anche reperimento.
Infine, come detto più sopra, non è sconosciuta, in alcuni casi la tipicità di condotte ma la maggioranza fa dire che la responsabilità amministrativa d’interesse qui è da definire generica.
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Il volume raccoglie 62 pronunce che rappresentano significativamente i principi fondamentali, gli istituti e le regole del diritto amministrativo sostanziale e processuale; fornendo – anzitutto agli studenti – uno strumento che consente di cogliere la sostanza di quanto nei manuali viene descritto in termini generali e, in definitiva, i modi concreti in cui il diritto amministrativo opera e interviene sulle situazioni reali.

La suddivisione degli argomenti ricalca, in via di massima, lo schema seguito nelle trattazioni manualistiche.

Per ogni argomento si esaminano una o due decisioni, rese in sede giurisdizionale o anche consultiva.

La struttura di ciascun contributo è così articolata: il quadro generale; la vicenda; la sentenza o il parere; il commento; la bibliografia di riferimento.

Nei contributi in cui vengono esaminate due decisioni, lo schema “la vicenda – la sentenza (o il parere) – il commento” si ripete per entrambe.

IL QUADRO GENERALE tende precisamente a collocare la singola pronuncia nel contesto dei principi e delle regole che la riguardano, anche con rinvio ad essenziali riferimenti di dottrina.

Segue, quindi, LA VICENDA, vale a dire la descrizione dei fatti da cui trae origine la controversia.

I fatti sono talora noti, riferendosi a vicende importanti, oggetto di attenzione da parte dei media; in altri casi, sono invece eventi di minore importanza, capitati a cittadini comuni in circostanze ordinarie.

Si tratta, comunque, di casi che si presentano particolarmente idonei ad evidenziare profili rilevanti del diritto amministrativo.

Nella parte concernente LA SENTENZA o IL PARERE, poi, viene riportato un estratto della pronuncia del giudice (Consiglio di Stato, T.A.R., Cassazione, Corte costituzionale) che risolve la questione.

Infine, IL COMMENTO tende a fornire qualche elemento per collocare la pronuncia nel contesto più generale della giurisprudenza, segnalando se l’orientamento adottato si presenti, rispetto ai precedenti, pacifico o quanto meno prevalente, o se sia all’opposto minoritario o, ancora, se si tratti di un caso privo di precedenti.

Al termine di ogni contributo, nella BIBLIOGRAFIA DI RIFERIMENTO è fornito un elenco essenziale delle opere bibliografiche richiamate nel testo, secondo il modello di citazione “all’americana”.

Marzia De Donno
Ricercatrice TD B di Diritto amministrativo, Università degli studi di Ferrara.
Gianluca Gardini
Professore ordinario di Diritto amministrativo, Università degli studi di Ferrara.
Marco Magri
Professore ordinario di Diritto amministrativo, Università degli studi di Ferrara.

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A cura di Marzia De Donno, Gianluca Gardini e Marco Magri, 2022, Maggioli Editore

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Note

Ritiene Fratini M.”Compendio sistematico di Contabilità pubblica”,Accademia del Diritto,Roma,2021/2022 che,fautore di illecito contabile può essere anche una persona giuridica.
Già si è osservato sul rapporto tra genere e specie:Nunziante Cesàro R.”Le responsabilità amministrativo-sanzionatorie”,diritto.it,2022.
Fermo è anche il principio generale che soprassiede a tutte le attività pubbliche e che, tra l’altro, è stato molto di recente invocato ad elevatissimi livelli,e volendo in politica, dall’attuale Capo del Governo al Senato della Repubblica.

BIBLIOGRAFIA
FRATINI M.”Compendio sistematico di Contabilità pubblica”,2021/2022,Roma.
NUNZIANTE CESARO R.”Le responsabilità amministrativo-sanzionatorie”,Diritto.it,2022.

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