La procedura aperta per gli appalti di servizi e forniture sopra soglia dopo il bando-tipo ANAC n. 1/2017
di Alessandro Massari
Il bando-tipo è stato pubblicato nella GURI – S.G. n.298 del 22 dicembre 2017, e pertanto, come stabilito dall’art. 213, comma 17-bis del Codice, ha acquistato efficacia dal 6 gennaio 2017.
Si tratta di un importante strumento operativo per le stazioni appaltanti, previsto nel quadro degli strumenti di regolazione flessibile di cui al comma 2 dell’art. 213 del Codice, a tenore del quale “L’ANAC, attraverso linee guida, bandi-tipo, capitolati-tipo, contratti-tipo ed altri strumenti di regolamentazione flessibile, comunque denominati, garantisce la promozione dell’efficienza, della qualità dell’attività delle stazioni appaltanti, cui fornisce supporto anche facilitando lo scambio di informazioni e la omogeneità dei procedimenti amministrativi e favorisce lo sviluppo delle migliori pratiche”. Il documento è aggiornato al decreto correttivo e tiene conto sia delle prescrizioni contenute nelle diverse Linee guida adottate dall’Autorità, sia degli orientamenti giurisprudenziali formatisi sotto la vigenza del precedente Codice che rivestono ancora carattere di attualità.
Come noto, a norma dell’art. 71 del Codice “Al fine di agevolare l’attività delle stazioni appaltanti omogeneizzandone le condotte, successivamente alla adozione da parte dell’ANAC di bandi tipo, i bandi di gara sono redatti in conformità agli stessi”. E’ consentita la deroga o integrazione allo schema del bando-tipo con adeguata motivazione nella determinazione a contrarre, peraltro nel rispetto delle norme del Codice e soprattutto del principio di tassatività delle cause di esclusione (art. 83, comma 8).
Nelle intenzioni dell’ANAC “L’adozione del Disciplinare-tipo agevolerà le stazioni appaltanti nella predisposizione dei documenti di gara, semplificando altresì gli adempimenti connessi alla partecipazione da parte degli operatori economici. Tale prassi favorirà, inoltre, la standardizzazione delle procedure di gara, riducendo scelte discrezionali della stazione appaltante con conseguenti maggiori garanzie in termini di legittimità, imparzialità, trasparenza e correttezza dell’azione amministrativa.
L’utilizzazione del disciplinare-tipo potrà in tal senso comportare vantaggi apprezzabili anche in termini di riduzione del contenzioso, con particolare riferimento alle ipotesi di impugnazione dei bandi di gara e dei provvedimenti di esclusione”. (Relazione AIR). Come ogni atto di regolazione, il Disciplinare – tipo sarà sottoposto a verifica di impatto che sarà condotta dopo 12 mesi dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.
Questo articolo intende illustrare e commentare il contenuto del bando-tipo attraverso gli opportuni richiami alle norme applicabili, ad una sintesi della giurisprudenza, mediante sistematici riferimenti alla nota illustrativa, alla relazione AIR, individuando al contempo gli aspetti di criticità e incertezza interpretativa, insieme alle indicazioni operative ritenute preferibili per meglio tutelare la stazione appaltante.
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