La necessaria simmetria fra l’istanza di mediazione e la domanda giudiziale

SOMMARIO: Incipit – obbligatorietà della mediazione in materia condominiale- le “sentenze gemelle” del Tribunale di Foggia: il fatto – conclusioni
Incipit
Essendo l’istanza di mediazione condizione necessaria e prodromica alla domanda giudiziale, il contenuto  dei due atti deve coincidere?
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Obbligatorietà della mediazione in materia condominiale
Preliminarmente all’analisi della vicenda soffermiamoci sull’obbligatorietà della mediazione in materia condominiale. L’istituto della mediazione introdotto con il decreto legislativo n. 28 del 2010 nasce come soluzione alternativa, deflativa del carico giudiziale nei tribunali. Si inquadra in quegli istituti stragiudiziali di “Alternative Dispute Resolution” di esperienza anglosassone, volti alla risoluzione delle controversie in tempi brevi e con bassi dispendi in termini di denaro e di tempo. L’articolo 3 del citato provvedimento prevede a carico degli avvocati l’obbligo di informare, per iscritto, l’assistito sulla possibilità di avvalersi della mediazione, dei benefici fiscali connessi e dei casi in cui è obbligatoria. Dall’aprile 2011, per specifiche materie, le parti prima di poter muovere le loro pretese in giudizio, devono aver preliminarmente intentato la mediazione, pena l’improcedibilità del giudizio.
Le materie per le quali il procedimento di mediazione è obbligatorio sono:
-di natura condominiale;
-attinenti ai diritti reali;
-sulla divisione;
-in ambito di diritto successorio;
-vertenti su patti di famiglia;
– contratti di locazione, comodato o affitti di aziende;
– risarcimento del danno per responsabilità medica o sanitaria;
– risarcimenti derivanti da diffamazione per mezzo stampa od altro mezzo di pubblicità;
– in ambito di contratti bancari, assicurativi o finanziari
Nello specifico, la mediazione obbligatoria in ambito condominiale è prevista dall’articolo 71 quarter delle disposizioni di attuazione del codice civile, introdotto con la riforma del condominio. Per cui solo a titolo esemplificativo e non con spirito di esaustività, ecco degli esempi concreti in cui la mediazione è obbligatoria: per l’esecuzione delle delibere assembleari e la loro impugnazione, per l’osservanza del regolamento condominiale, per liti sulle parti comuni, altresì circa il mandato dell’amministratore.
Le sentenze “gemelle” del Tribunale di Foggia: il fatto
Il 1° ottobre 2020, il Tribunale di Foggia si è pronunciato con due sentenze c.d. gemelle, affrontando, per quel che qui analizziamo, la questione della coincidenza di contenuto fra l’istanza di mediazione e la domanda giudiziale.
Le vicende oggetto delle sentenze gemelle sono similari e riguardano l’impugnazione della delibera assembleare del condominio. Nella prima delle due il condomino impugna la delibera contestando l’approvazione del bilancio consuntivo, in sua assenza e all’unanimità dei presenti, similarmente nella seconda lite di cui qui si tratta, il condomino impugna l’approvazione del bilancio consuntivo tuttavia adducendo ulteriori motivi alla sua azione: erronea approvazione di bilancio in luogo di quello oggetto dell’ordine del giorno, approvazione del bilancio preventivo con una quota determinata senza aver fatto riferimento alle tabelle millesimali. Preliminarmente, in ambedue le liti in oggetto, il giudice pugliese chiarisce che i motivi addotti dalla parte attrice sono motivi di “annullabilità” e non “nullità”: “In tema di condominio negli edifici, debbono qualificarsi nulle le delibere dell’assemblea condominiale prive degli elementi essenziali, le delibere con oggetto impossibile o illecito (contrario all’ordine pubblico, alla morale o al buon costume), le delibere con oggetto che non rientra nella competenza dell’assemblea, le delibere che incidono sui diritti individuali sulle cose o servizi comuni o sulla proprietà esclusiva di ognuno dei condomini, le delibere comunque invalide in relazione all’oggetto; debbono, invece, qualificarsi annullabili le delibere con vizi relativi alla regolare costituzione dell’assemblea, quelle adottate con maggioranza inferiore a quella prescritta dalla legge o dal regolamento condominiale, quelle affette da vizi formali, in violazione di prescrizioni legali, convenzionali, regolamentari, attinenti al procedimento di convocazione o di informazione dell’assemblea, quelle genericamente affette da irregolarità nel procedimento di convocazione, quelle che violano norme richiedenti qualificate maggioranze in relazione all’oggetto. Ne consegue che la mancata comunicazione, a taluno dei condomini, dell’avviso di convocazione dell’assemblea condominiale comporta, non la nullità, ma l’annullabilità della delibera condominiale, la quale, ove non impugnata nel termine di trenta giorni previsto dall’art. 1137, terzo comma, cod. civ. (decorrente, per i condomini assenti, dalla comunicazione, e, per i condomini dissenzienti, dalla sua approvazione), è valida ed efficace nei confronti di tutti i partecipanti al condominio”[1]. Oltrepassando le considerazioni proprie sulla species dei motivi di doglianza, si consideri che l’istanza di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale, per cui il condomino è tenuto dapprima a depositare l’istanza di mediazione entro trenta giorni dal dies a quo del termine di decadenza e, in caso di esito negativo del tentativo di composizione della lite, procedere con la domanda giudiziale. L’articolo 8 del d.lgs. 28 del 2010, disciplinando il procedimento di mediazione precisa che: la domanda e la data del primo incontro sono comunicate all’altra parte con ogni mezzo idoneo ad assicurare la ricezione, anche a cura della parte istante. In altri termini, la parte istante non è liberata dal proprio onere di tempestiva impugnazione con il semplice deposito entro il termine perentorio della domanda di mediazione presso l’Organismo. La parte stessa deve provvedere a comunicare all’altra l’istanza di mediazione in maniera contestuale e soddisfacente per rendere edotto il condominio dei motivi di doglianza, non è sufficiente una mera comunicazione di deposito dell’istanza. Scopo del termine perentorio è propriamente quello di consentire al condominio di conoscere il prima possibile i motivi di doglianza di parte istante per potervi porre rimedio/trovare un accordo evitando così il giudizio di impugnazione.
Il giudice pugliese specifica quindi che l’allegazione della domanda non può limitarsi all’indicazione della norma violata o del petitum richiesto ma, anzi, deve essere completa delle ragioni fondanti la domanda giudiziale così da rendere realmente edotta parte chiamata di quanto si sta contestando, quindi, le sentenze gemelle sottolineano l’importanza dell’istanza di mediazione nel suo contenuto e nella sua possibilità di essere azione risolutiva della controversia. L’istanza di mediazione deve presentare un contenuto necessariamente simmetrico all’atto introduttivo del processo riportando tutti gli elementi che qualificano la domanda giudiziale e che la rendono conoscibile nel merito.
Conclusioni
L’articolo 4 del D.Lgs. n. 28 del 2010 prescrive che la domanda di mediazione contenga l’indicazione dell’Organismo, delle parti, dell’oggetto e delle ragioni della domanda, ponendosi così in sintonia con quanto prescritto dall’art. 125 c.p.c., in tal modo si delinea la questione e si garantisce che quanto sottoposto all’Organismo di mediazione trovi corrispondenza con la pretesa fatta valere in giudizio. La mediazione costituisce l’unica alternativa alle lunghe e dispendiose cause in Tribunale, dove spesso, dopo anni di udienze, tutti si sentono sconfitti e nessuno vincitore. Il mediatore, terzo ed imparziale, ascolta le parti, le coadiuva avendo anche facoltà di avanzare una proposta risolutiva. Per cui, considerando la mediazione come un’opportunità alternativa al processo, sgravante i Tribunali dall’affrontare alcuni procedimenti che ben potrebbero trovare una soluzione in sedi alternative, si coglie l’importanza di quanto sottolineato dal giudice pugliese: la necessaria simmetria di contenuto fra istanza di mediazione e domanda giudiziale per rendere cosciente la parte chiamata di ciò che muove l’azione in giudizio. Ne consegue che completezza, interezza, coerenza nell’istanza di mediazione determinano la possibilità di trovare un accordo, risolvere la materia del contendere senza dover intraprendere un procedimento giudiziale ed anzi utilizzare un mezzo più snello e meno “rigoroso” rispetto al giudizio, anche nelle mediazioni obbligatorie di cui all’articolo 5 del D.Lgs. 28 del 2010.
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[1] SS. UU. N. 4806 del 7/03/2005

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