La costituzione in giudizio dell’attore e del convenuto
Si legge e si sente parlare spesso di costituzione in giudizio dell’attore e del convenuto.
In questa sede scriveremo in che cosa consistono e quali sono le differenze.
La costituzione in giudizio dell’attore
A norma dell’articolo 165 del codice di procedura civile, entro dieci giorni dalla notificazione della citazione al convenuto oppure entro cinque giorni nel caso di abbreviazione dei termini ai sensi dell’articolo 163 bis, l’attore si deve costituire in giudizio a mezzo del procuratore o personalmente nei casi consentiti dalla legge.
Con questo atto, si concretizza il principio del contraddittorio, la parte si rende presente, in senso giuridico, nel processo e non può essere dichiarata contumace.
La costituzione in giudizio dell’attore di solito avviene attraverso un procuratore legale e si concretizza con il deposito in cancelleria della nota d’iscrizione a ruolo e del suo fascicolo, che contiene l’originale dell’atto di citazione notificato, con la relazione di notifica alla controparte, la procura, se rilasciata con atto separato, e i documenti offerti in comunicazione.
L’attore quando si iscrive a ruolo deve provvedere al pagamento del contributo unificato.
Iscrivendo la causa a ruolo, effettuata dal cancelliere su istanza della parte costituita e sulla base della nota di iscrizione a ruolo presentata con gli estremi per l’individuazione della causa, la controversia viene inserita presso l’ufficio giudiziario che la deve trattare.
Gli effetti della costituzione in giudizio dell’attore
Allo stesso momento dell’iscrizione della causa nel ruolo, il cancelliere procede alla formazione del fascicolo d’ufficio nel quale inserisce la nota di iscrizione a ruolo e la copia dell’atto di citazione.
Una volta formato il fascicolo d’ufficio, lo presenta al presidente del tribunale, che entro due giorni, con decreto, nomina il giudice davanti al quale le parti devono comparire, se non crede di procedere egli stesso all’istruzione.
La nomina viene fatta sulla base di metodi oggettivi e predeterminati seguendo determinate tabelle approvate dal Consiglio Superiore della Magistratura.
Un tempo veniva fatta sulla base di un potere discrezionale del capo dell’ufficio giudiziario.
La notifica a più soggetti
Se dovesse essere necessaria una notificazione a più soggetti e non avvenga in modo contemporaneo, il termine di dieci giorni stabilito dall’articolo 165 del codice di procedura civile per la costituzione dell’attore decorre dalla prima notificazione sia nel giudizio di primo grado sia in quello di appello.
Questo adempimento, se entro il termine l’attore non sia ancora rientrato in possesso dell’originale dell’atto notificato, può avvenire con il deposito in cancelleria una copia, chiamata velina.
Lo hanno affermato da molto tempo le Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione che, con la sentenza 18 maggio 2011 n. 10864, hanno risolto da un lato pratico una importante questione di diritto.
Secondo l’ultimo comma dell’articolo 165 del codice di procedura civile “Se la citazione è notificata a più persone, l’originale della citazione deve essere inserito nel fascicolo entro dieci giorni dall’ultima notificazione”.
La costituzione del convenuto
La parte convenuta, sia una persona fisica sia una persona giuridica, che ha ricevuto la notifica di un atto di citazione non è obbligata a partecipare al processo, che può proseguire anche in sua assenza.
Se il convenuto non vuole restare inerme davanti alle domande dell’attore e subire un processo contumaciale, per svolgere le sue difese si dovrà costituire in giudizio.
La disciplina relativa alla costituzione del convenuto, nel rito civile ordinario è regolata dagli articoli 166 e 167 del codice di procedura civile, secondo i quali la parte si deve costituire in giudizio a mezzo del difensore o personalmente, nei casi che la legge consente, nei termini indicati, di solito venti giorni prima dell’udienza di comparizione, depositando in cancelleria, oggi in modo telematico, il suo fascicolo, che contiene comparsa di costituzione e risposta, copia della citazione notificata, della procura e dei documenti offerti in comunicazione.
I termini per la costituzione del convenuto
Secondo l’articolo 166 del codice di procedura civile, la costituzione del convenuto (come novellato dalla legge n. 353/1990), deve avvenire, attraverso il deposito in cancelleria del fascicolo, almeno venti giorni prima dell’udienza di comparizione fissata da parte dell’attore nell’atto di citazione, o dal giudice nell’udienza fissata a norma dell’articolo 168-bis, comma e del codice di procedura civile, o almeno dieci giorni prima nel caso di abbreviazione dei termini, a norma dell’articolo 163bis comma 2 del codice di procedura civile.
Il termine non è perentorio perché on c’è niente che vieti al convenuto di costituirsi sino all’udienza di precisazione delle conclusioni (ex art. 189 c.p.c.).
La costituzione tardiva implica le decadenze delle quali all’articolo 167 del codice di procedura civile.
Nella comparsa di risposta il convenuto può svolgere le sue difese.
Se la stessa viene depositata nei termini il soggetto può anche sollevare eccezioni, svolgere domande riconvenzionali o richiedere la chiamata in causa di un terzo.
In relazione alla verifica della tempestività della costituzione del convenuto, il termine del quale all’articolo 166 del codice di procedura civile, al pari dei termini all’indietro, deve essere calcolato considerando come dies a quo, non computabile per il disposto dell’articolo 155 comma 1 del codice di procedura civile, il giorno prima del quale va compiuta l’attività processuale, e il giorno dell’udienza di comparizione indicata nell’atto di citazione, vale a dire, quello differito a norma dell’articolo 168 bis comma 5 del codice di procedura civile, e come dies ad quem, computabile come termine non libero, il ventesimo giorno precedente l’udienza stessa”(Cass. n. 6601/2012). qualora il giorno dell’udienza di comparizione indicato nell’atto di citazione sia festivo, “deve aversi In relazione al primo giorno seguente non festivo successivo alla data fissata nella citazione, in applicazione dell’articolo 155 comma 4 del codice di procedura civile (Cass. n. 3132/2012).
I terzi chiamati dal convenuto
Il convenuto ha la facoltà di esperire nei termini dei quali all’articolo 167 del codice di procedura civile, è la chiamata di un terzo in causa, da dichiarare, a pena di decadenza, nella stessa comparsa, provvedendo, come dispone l’articolo 269 del codice di procedura civile, a “chiedere al giudice istruttore lo spostamento della prima udienza allo scopo di consentire la citazione del terzo nel rispetto dei termini dell’articolo 163 bis”.
Il giudice istruttore, entro cinque giorni dal giorno della richiesta, deve provvedere a fissare la data di un’altra udienza.
Da quel momento, il convenuto a suo carico, dovrà notificare al terzo un atto di chiamata in causa.
Volume consigliato
Compendio di procedura civile
Luca Tantalo, 2019, Maggioli Editore
Il testo affronta la disciplina che regolamenta il processo civile, con un approccio semplice e lineare e, al contempo, tecnico. In tal modo, l’opera si presenta quale efficace strumento di primo approccio e di ripasso della materia, permettendo una preparazione funzionale al superamento…
30,00 € 25,50 € Acquista
su www.maggiolieditore.it
Diventa autore di Diritto.it
Scopri di più!
Ti potrebbe interessare anche
Volontaria giurisdizione
di Redazione
18 ottobre 2018
L’impugnazione nell’ordinamento civile
di Concas Alessandra
7 luglio 2020
Il liticonsorzio necessario
di Concas Alessandra
12 novembre 2019
Prova testimoniale nel processo
di Concas Alessandra
18 ottobre 2018
The post La costituzione in giudizio dell’attore e del convenuto appeared first on Diritto.it.
Source: Diritto.it