La costituzione di parte civile è equivalente e può sostituire la presentazione della querela
L’estensione della già avvenuta costituzione di parte civile alle imputazioni oggetto di contestazione suppletiva, a condizione che intervenga entro tre mesi dalla data della nuova contestazione.
La procedibilità a querela
L’art. 124 del Codice Penale sancisce il limite dell’esercizio del diritto di querela, in capo alla persona offesa dal reato, entro tre mesi dall’evento illecito, o dalla notizia dello stesso; unica eccezione è rappresentata dai “reati sessuali”, per cui è previsto un termine di sei mesi per la presentazione della querela.
La querela è dunque la dichiarazione con cui la persona offesa dal reato manifesta la propria volontà che si proceda nei confronti del colpevole. La stessa può essere presentata personalmente dalla vittima del reato o da persona incaricata a mezzo di procura speciale. Se da un lato si tratta di una dichiarazione di scienza, è anche vero che la querela è al contempo una manifestazione di intenti, non vincolata dunque all’adozione di formule sacramentali. La persona che presenta querela ha diritto di ottenere l’attestazione della ricezione dall’autorità a cui la querela è stata presentata.
La querela è quindi un atto giuridico di natura negoziale con il quale un soggetto privato, titolare del relativo diritto, indica il fatto per il quale chiede che l’organo pubblico di giustizia si attivi ed inizi l’azione penale. La querela rappresenta altresì una tipica condizione di procedibilità, senza il quale l’azione penale, nei casi in cui per l’ipotesi di reato sia prevista la procedibilità a querela di parte e non d’ufficio, non può essere esercitata.
Gli artt. 414 e 415 del Codice di Procedura Penale disciplinano che per i minori degli anni quattordici e per gli interdetti il diritto di querela è esercitato dal genitore o dal tutore, mentre i minori che hanno compiuto gli anni quattordici e gli inabilitati possono presentare regolarmente querela, fermo restando la medesima facoltà in capo ai genitori, al tutore o al curatore.
Nelle situazioni in cui vi sia conflitto di interessi tra il minore degli anni quattordici ed il tutore, il diritto di querela è esercitato da un curatore speciale nominato dal Tribunale.
La querela va presentata oralmente o per iscritto, presso un qualsiasi ufficio del Pubblico Ministero o ufficiale di Polizia Giudiziaria, salvo verifica della competenza, e deve essere sottoscritta dal querelante o dal suo procuratore speciale, i quali, in caso di querela oralmente resa, devono invece sottoscrivere il relativo verbale.
Il diritto di querela non può essere esercitato se vi è stata rinuncia espressa o tacita, quest’ultima desumibile dal compimento di atti incompatibili con la volontà di querelarsi, da parte di colui al quale ne spetta l’esercizio.
La prassi della costituzione di parte civile
Se l’art. 337 del Codice di Procedura Penale dispone l’equiparazione delle modalità della querela e della denuncia, fermo restando l’attestazione di data e luogo di presentazione e dell’identificazione del proponente, è vero anche che il titolare del diritto di querela è solamente la persona offesa dal reato, e non il mero danneggiato, il quale ha solo subito un danno patrimoniale dalla commissione del fatto e può comunque costituirsi parte civile all’interno del processo penale o agire in un autonomo giudizio civile.
Dunque, il danneggiato dal reato che non sia persona offesa, ha solo facoltà (obbligo per reati tassativamente individuati dalla legge) di denuncia dei fatti-reato all’Autorità Giudiziaria. Si osserva che la persona che ha subito un danno dalla commissione del reato ha diritto di scegliere se esercitare l’azione davanti al Giudice civile o se costituirsi parte civile nel processo penale. La Corte di Cassazione ribadisce il carattere accessorio e subordinato dell’azione civile proposta nel processo penale rispetto agli obiettivi propri dell’azione penale, volta all’accertamento della responsabilità penale dell’imputato.
Il danneggiato non può in alcun modo integrare la condizione di procedibilità a querela.
Costituzione di parte civile del querelante
La Corte di Cassazione[1] già aveva ritenuto validamente integrata la sussistenza dell’istanza di querela per factia concludentia, nel caso in cui la persona offesa, sporgendo denuncia, manifestava contestualmente la propria volontà a costituirsi parte civile; secondo la Corte infatti, considerato che la sussistenza della volontà di punizione da parte della persona offesa non richiede formule particolari e può, pertanto, essere riconosciuta dal giudice anche in atti che non contengono la sua esplicita manifestazione, i quali, ove emergano situazioni di incertezza, vanno, comunque, interpretati alla luce del “favor querelae”, la dichiarazione con la quale la persona offesa, all’atto della denuncia, affermi di volersi immediatamente costituire parte civile deve essere qualificata come valida manifestazione del diritto di querela, rendendo superfluo ogni altro adempimento ai fini della procedibilità.
Tale orientamento non è in contraddizione con il principio di tassatività dei soggetti querelanti, non ampliando la platea dei legittimati a proporla.
Querela per imputazioni suppletive
L’art. 517 del Codice di Procedura Penale, rubricato “reato concorrente e circostanze aggravanti risultanti dal dibattimento”, disciplina le contestazioni per i capi di imputazione suppletivi, emergenti nel corso dell’istruzione dibattimentale, in coerenza con il valore attribuito al dibattimento, quale sede principale dell’accertamento processuale: rientrano in tale casistica i reati connessi e le circostanze aggravanti.
Nel corso del dibattimento, il Pubblico Ministero ha il potere esclusivo di modificare ed integrare l’accusa nei confronti dell’imputato.
Requisiti essenziali per la procedibilità per le imputazioni suppletive – Sent. Cass. Pen. nr. 29546/2020
La Corte di Cassazione – Sezione Sesta Penale, con sentenza nr. 29546/2020 del 7 ottobre 2020, nell’analisi di imputazioni suppletive, ha ribadito il principio di validità della querela per factia concludentia, pur subordinandolo ai limiti temporali propri della procedibilità a querela.
Infatti, secondo l’orientamento interpretativo del Tribunale Supremo, l’estensione della costituzione di parte civile per i reati contestati in via suppletiva, esprimendo la volontà della persona offesa di punizione del reo, resta comunque vincolata al termine generale previsto dall’art. 124 del Codice Penale e fissato in 90 giorni.
Dunque, la condizione di procedibilità dei nuovi reati concorrenti contestati, è comunque correlata alla presentazione della querela da parte del soggetto offeso dal reato, specificamente per i nuovi fatti-reato, la quale deve rispettare i limiti temporali dei tre mesi imposti dal Codice Penale.
Nulla rileva la connessione investigativa tra i diversi reati contestati.
L’unica ipotesi in cui si riconosce un effetto estensivo oggettivo degli effetti della querela è quella in cui la persona offesa formuli una richiesta di punizione in relazione ad una condotta idonea ad integrare una pluralità di fatti-reato, ossia nell’ipotesi di concorso formale di reati, integrato dal soggetto che con una sola condotta commette più reati.
Sembra dunque che per gli Ermellini, alla luce della sentenza in disamina, ciò che rilevi ai fini della procedibilità a querela di parte per le condotte suppletive, più che la pluralità di reati integrati, sia la pluralità delle azioni realizzate dall’autore del reato; per ciascuna azione occorreranno i seguenti requisiti:
1 – che la querela sia specifica per la condotta di reato integrata:
2 – che la querela sia presentata anche a mezzo di denuncia con contestuale costituzione di parte civile;
3 – che la querela sia presentata entro il termine di 90 giorni dalla conoscenza del reato.
La mancanza di uno solo dei predetti punti, renderà il reato non perseguibile perché l’azione penale non può essere esercitata.
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Note
[1] Sent. Cass. Pen. – V Sez. nr. 2293 del 20 gennaio 2016
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