La colpa e i suoi caratteri
SOMMARIO:
Introduzione
La definizione nel diritto penale
Le cause
La Struttura
Introduzione
La colpa è il titolo di imputazione in base al quale un fatto è ascritto alla responsabilità di un soggetto giuridico in ragione della negligenza, dell’imprudenza o dell’imperizia del soggetto stesso, o a causa dell’inosservanza di specifiche regole cautelari espressamente codificate.
La definizione nel diritto penale
Il Codice Rocco all’articolo 42 comma 2 recita:
Nessuno può essere punito per un fatto preveduto dalla legge come delitto, se non l’ha commesso con dolo, salvi i casi di delitto preterintenzionale o colposo espressamente preveduti dalla legge.
Successivamente, il capoverso 2 dell’articolo 43 definisce che il reato
è colposo, o contro l’intenzione, quando l’evento, anche se preveduto, non è voluto dall’agente e si verifica a causa di negligenza o imprudenza o imperizia, ovvero per l’inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline.
Alcuni sostengono che la definizione indicata adesso non coglie completamente l’essenza della colpa, avendo la stessa un significato oggettivo, violazione di regole di condotta, ma anche un significato soggettivo, esigibile evitabilità dell’inosservanza delle regole di condotta.
Sulla base questo si possono individuare tre requisiti necessari per la colpa:
la mancanza della volontà del fatto materiale tipico
la violazione della regola di condotta
l’esigibilità della condotta alla stregua dei parametri dell’agente modello.
Il secondo dei requisiti individuati viene di volta in volta riassunto nell’ambito della cosiddetta colpevolezza colposa vale a dire del fatto tipico colposo, da taluni ritenuto strutturalmente diverso rispetto a quello doloso.
È opportuno distinguere tra attività il quale pericolo è giuridicamente autorizzato e attività il quale pericolo non è autorizzato.
In relazione alle prime si può parlare di un’assunzione dell’elemento della colpa sotto il fatto oggettivo tipico, dove si ritrovano le regole di condotta, mentre in relazione alle seconde non può che parlare di volontà colpevole.
Le cause
Le cause possono essere di varia natura.
Colpa generica
Negligenza, (omesso compimento di un’azione doverosa, mancanza di impegno, di attenzione, disinteressamento nel compimento dei propri doveri, nell’espletamento delle mansioni affidate.
Imprudenza, mancanza di prudenza, atteggiamento di chi, per sventatezza, per eccessiva audacia, per trasgressione delle norme dettate dalla ragione o dall’esperienza, agisce in modo da mettere in pericolo sé stesso o altri o comunque non valuta sufficientemente le possibili conseguenze dannose dei propri atti.
Imperizia, mancanza di abilità e di esperienza, soprattutto nelle cose relative alla propria professione.
Colpa specifica
Inosservanza di
leggi (atti del potere legislativo)
regolamenti (atti del potere esecutivo)
ordini (atti di altre pubbliche autorità)
discipline (atti emanati da privati che esercitano attività rischiose).
La Struttura
La colpa è una tecnica di imputazione soggettiva del reato, si può considerare un elemento della colpevolezza.
La sua struttura è anzitutto definita in maniera “negativa”: l’evento criminoso non deve essere voluto dall’agente, altrimenti si cade nell’ipotesi del dolo. È possibile che l’evento sia preveduto dall’agente, purché alla sua prospettazione non segua la volizione.
Questo caso viene denominato come “colpa cosciente” ed integra altresì l’aggravante preveduta all’articolo 61 nº 3 del codice Penale, vale a dire l’avere agito nonostante la previsione dell’evento.
È discusso se per volizione dell’evento si possa intendere il prospettarsi l’accadimento dello stesso. Si propende però per la soluzione negativa, essendo la prospettazione dell’evento inidonea a integrare il concetto di coscienza e volontà che il dolo sottende.
Perché il reato sia doloso è necessaria la integrale coscienza e volontà degli elementi positivi e negativi del fatto stesso.
L’errata convinzione dell’esistenza di una scriminante (elemento negativo del fatto), ad esempio, rende inconcepibile la sussistenza del dolo.
La prospettazione dell’evento, senza neanche ‘’accettazione del rischio del verificarsi dello stesso, si configura come colpa cosciente, apparendo legittima la distinzione tra questa e la ordinaria colpa incosciente. Impostato in tal modo il contenuto della colpa non ha ragione di essere la distinzione dottrinaria tra colpa propria ed impropria.
La colpa presenta un elemento “positivo”: la condotta negligente, imprudente vale a dire connotata da imperizia.
La diligenza rilevante è costruita per relazione con alcune particolari fonti:
da un lato la negligenza in senso stretto, l’imprudenza e l’imperizia, dall’altro l’inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline.
La funzione delle regole è quella di risolvere situazioni di potenziale conflitto di interesse tra beni tutelati.
In relazione alle fonti, si deve distinguere tra regole non scritte e regole scritte, che danno luogo a diversi tipi di colpa.
Simili regole devono avere un carattere necessariamente obiettivo, e vanno reperite sulla base del rischio dell’evento (sotto il profilo formale del reperimento della regola) e secondo la migliore scienza e esperienza (sotto il profilo della qualità sostanziale espressa dalla regola).
Un’ultima regola potrebbe apparire troppo rigida.
In realtà il reperimento della regola di condotta non implica anche la coerente condotta doverosa. L’adeguamento soggettivo si otterrà attraverso il metodo della esigibilità di un determinato comportamento.
Il metodo della migliore scienza ed esperienza è applicabile agli operatori in attività sperimentali, per le quali non è dato di reperire la lex artis di riferimento.
La colpa come atteggiamento soggettivo, pervade la condotta, che di solito è involontaria.
Se la condotta dovesse essere voluta, la questione si sposta sul piano dell’evento contemplato dal fatto tipico.
Se è voluto anche l’evento, si può parlare di dolo, dove non sussista una volontà su elementi negativi della fattispecie:
Se l’evento non è voluto, invece, si ricadrà nell’ipotesi di reato colposo.
Se l’evento non è previsto dal fatto tipico, (reati di pura condotta), perché sussista la colpa, la condotta deve essere impedibile.
Se non è impedibile la condotta, il reato (di pura condotta) non sussiste.
Nel caso la coscienza dell’intenzionalità della condotta o dell’evento siano viziate da un errore sul fatto, come già detto, non potrà contestarsi il dolo, sebbene la colpa. Recentemente, allo scopo di limitare i casi di responsabilità oggettiva, si è fatto rientrare nella colpa anche la semplice “prevedibilità” dell’evento. All’agente può essere rimproverato il fatto di aver cagionato un evento che, con più attenzione, avrebbe potuto prevedere e poi evitare.
In sintesi la struttura della colpa si compone di:
Azione cosciente e volontaria.
Evento dannoso o pericoloso prevedibile.
Evento evitabile dall’agente tramite una condotta differente.
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