Irap ai professionisti, la tecnologia informatica non prova l’“autonoma organizzazione”
L’utilizzo della tecnologia informatica da parte del professionista, non può di per sé costituire prova della sussistenza dell’”autonoma organizzazione” ai fini del pagamento dell’Irap.
Sulla base di ciò la Corte di Cassazione, quinta sezione civile, sentenza 18709 del 13 luglio 2018, ha respinto il ricorso di un professionista avverso la pronuncia con cui la Commissione tributaria regionale aveva confermato la legittimità dell’avviso di accertamento dell’Agenzia delle Entrate per mancato versamento dell’Irap.
In particolare, secondo il ricorrente, il giudice di appello aveva erroneamente ritenuto che non fossero necessari ad integrare l’autonoma organizzazione, la presenza di personale dipendente e la quantificazione dei beni strumentali al di sopra di una soglia minima indispensabile, atteso che le innovazioni tecnologiche nel settore dell’informatica con costi minimi, consentissero a tutti di effettuare un’attività economica senza dipendenti e sede.
Irap: quando il lavoro autonomo costituisce presupposto di imposta
Accogliendo la censura, la Corte di Cassazione ha innanzitutto ribadito quanto segue: in tema di Irap, l’esercizio per professione abituale, ancorché non esclusiva, di attività di lavoro autonomo diversa dall’impresa commerciale, costituisce presupposto dell’imposta soltanto qualora si tratti di attività autonomamente organizzata. Il requisito dell’autonoma organizzazione, il cui accertamento spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato, ricorre quando il contribuente che eserciti attività di lavoro autonomo:
a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione, e non sia quindi inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse;
b) impieghi beni strumentali eccedenti le quantità che, secondo l’”id quod plerumque accidit“, costituiscono nell’attualità il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività anche in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui.
Ripartizione dell’onere probatorio
Ed ancora, quanto alla ripartizione dell’onere probatorio, richiamando un’altra recente pronuncia, la Corte ha affermato che “in tema di Irap, qualora il contribuente impugni la cartella esattoriale, incombe sull’Amministrazione finanziaria l’onere di dimostrare il corretto esercizio del potere, indicando gli elementi di fatto necessari ad integrare il presupposto d’imposta, quali le caratteristiche della strumentazione tecnica e la portata dell’eventuale attività di collaborazione”.
Tutti principi – sostengono gli Ermellini – che nella specie non sono stati applicati dalla Commissione regionale, laddove, a fronte delle contestazioni del contribuente (che ha sottolineato come svolgesse la sua attività in un piccolo studio, senza beni strumentali e dipendenti), non ha adeguatamente motivato sugli elementi in base ai quali ha tratto la convinzione che lo stesso si avvalesse di un’autonoma organizzazione, che potesse accrescere la sua capacità contributiva, eccedendo il limite del “minimo indispensabile” per l’esercizio dell’attività professionale.
Al contrario, ed erroneamente, il giudice di appello ha ritenuto di poter considerare, come elemento a riprova della sussistenza dell’”autonoma organizzazione”, l’utilizzo, da parte del contribuente della tecnologia informatica; contraddittoriamente evidenziando sul punto come detto utilizzo, non comportando costi ingenti ed essendo alla portata dei più, costituisca una modalità ordinaria di svolgimento dell’attività professionale. Accolto dunque il ricorso del professionista, la Corte Suprema cassa la sentenza impugnata con rinvio alla Ctr in diversa composizione.
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