INPS: Proroga alla possibilità di incarichi al personale in pensione

Emergenza da COVID-19: prorogata fino al 31 dicembre 2023 la possibilità di conferire incarichi al personale sanitario e socio-sanitario in pensione
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    Indice

Il messaggio dell’INPS
Il rapporto tra il trattamento pensionistico ed i nuovi redditi

1. Il messaggio dell’INPS
L’art. 36, co. 4 bis del Decreto-Legge 21 giugno 2022, n. 73 (noto come Decreto Semplificazioni ) – Misure urgenti in materia di semplificazioni fiscali e di rilascio del nulla osta al lavoro, Tesoreria dello Stato e ulteriori disposizioni finanziarie e sociali – convertito con modificazioni dalla L. 4 agosto 2022, n. 122 (in G.U. 19/08/2022, n. 193) dispone la proroga, fino al 31 dicembre 2023, della possibilità di conferire incarichi di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa, a dirigenti medici, veterinari e sanitari, nonché al personale del ruolo sanitario del comparto sanità, collocati in quiescenza, anche se non iscritti al competente albo professionale in conseguenza del collocamento a riposo, nonché agli operatori socio-sanitari collocati in quiescenza, per fronteggiare l’emergenza COVID-19.
L’INPS, con messaggio n. 3287/2022  ad opera della Direzione Centrale Pensioni, definisce la compatibilità tra i nuovi compensi e il trattamento pensionistico già percepito.
La scadenza della suddetta proroga era prevista al 31 dicembre dell’anno corrente.
2. Il rapporto tra il trattamento pensionistico ed i nuovi redditi
L’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale rammenta che gli incarichi in scrutinio non sono soggetti all’incumulabilità tra redditi provenienti dal lavoro autonomo e trattamento pensionistico “quota 100” e “quota 102”, ovverosia la pensione anticipata con il requisito anagrafico di 64 anni di età e 38 anni di contribuzione da maturare nell’anno 2022. Sicché, con riferimento al trattamento pensionistico, in virtù della postergazione dei termini al 31 dicembre 2023, fino a tale data i redditi percepiti a seguito degli incarichi conferiti continuano a essere cumulabili con i trattamenti pensionistici, ad eccezione di quelli previsti dall’articolo 1, comma 199, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 – Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019 – riguardanti la pensione ai lavoratori c.d. precoci.

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