In tema di impugnazioni avverso provvedimenti applicativi di misure cautelari, è inammissibile il ricorso proposto avverso il solo dispositivo dell’ordinanza

(Ricorso dichiarato inammissibile)
Il fatto
Il Tribunale di Bolzano, in funzione di giudice del riesame, aveva respinto l’istanza di riesame avverso il decreto di sequestro preventivo emesso dal Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Bolzano.
I motivi addotti nel ricorso per Cassazione
Il difensore dell’indagata proponeva ricorso per cassazione, avverso il dispositivo di ordinanza del tribunale del riesame, deducendo i seguenti motivi di ricorso: a) violazione di cui all’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) in relazione all’art. 321 c.p. e alla motivazione sul periculum in mora adottata dal Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Bolzano poiché la ricorrente aveva messo in vendita l’immobile che, secondo l’accusa, era destinato all’attività di prostituzione; b) violazione di cui all’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c) in relazione all’art. 292 c.p.p., comma 2, lett. c) e nullità dell’ordinanza per assenza di autonoma motivazione da parte del G.I.P. sia quanto al reato di gestione di una casa di prostituzione, insussistente per assenza dell’esercizio della prostituzione da parte di più persone e al reato di favoreggiamento della prostituzione, argomentato con mere formule stereotipate.
Motivi nuovi
Il difensore dell’indagata, letta la motivazione dell’ordinanza del tribunale, depositava motivi nuovi al ricorso per cassazione con cui deduceva la violazione di cui all’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) in relazione all’art. 125 c.p.p., comma 3 sotto il profilo della mancanza di motivazione del provvedimento impugnato non essendo evincibile l’iter logico giuridico seguito dal tribunale in punto sussistenza del periculum in mora come argomentato nel primo motivo di ricorso.
La richiesta formulata dalla Procura generale presso la Corte di Cassazione
Il Procuratore generale depositava requisitoria scritta con cui chiedeva il rigetto del ricorso.
Le valutazioni giuridiche formulate dalla Cassazione
Il ricorso per cassazione veniva dichiarato inammissibile perché proposto avverso ad un provvedimento non impugnabile autonomamente.
Si osservava in via preliminare necessario procedere ad una ricostruzione dei fatti operata dalla Suprema Corte nei seguenti termini: “In proposito, deve premettersi una breve ricostruzione dei fatti: il Tribunale di Bolzano, all’esito della camera di consiglio dell’11 novembre 2019, ha depositato, in data 14 novembre 2019, il dispositivo della decisione di rigetto del ricorso promosso dalla ricorrente. Il dispositivo della decisione era comunicato al difensore, come egli deduce, in data 14 novembre 2019. Nel dispositivo dell’ordinanza, il Tribunale di Bolzano riservava la motivazione nel termine di giorni trenta. La ricorrente, con impugnazione del 28 novembre 2019, ha proposto ricorso per cassazione avverso i capi e punti come di seguito specificati della suddetta ordinanza ex artt. 322 e 324 c.p.p. della quale il giorno 11/11/2019 è stato emesso il solo dispositivo – con termine di trenta giorni per depositare le motivazioni- e della quale ha ricevuto notificazione in data 14/11/2019”.
Orbene, una volta terminato di analizzare il modo con cui i fatti erano avvenuti, gli Ermellini rilevavano come risultasse a loro avviso chiaramente, dalla semplice lettura del ricorso, che la ricorrente aveva impugnato il dispositivo della decisione non essendovi al momento del deposito del ricorso con enunciazione dei motivi null’altro che questo, tant’è che le censure si appuntavano sul provvedimento del Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Bolzano che aveva emesso il decreto di sequestro preventivo di cui si contestava, a vario titolo, l’assenza dei presupposti di autonoma valutazione e di sussistenza del periculum in mora.
A fronte di ciò, i giudici di piazza Cavour notavano come l’impugnazione avverso al dispositivo della decisione, assunta dal tribunale del riesame, secondo il loro parare, fosse inammissibile perché proposta avverso un provvedimento (il dispositivo appunto) non impugnabile autonomamente tenuto conto altresì del fatto che il ricorso per cassazione deve contenere a pena di inammissibilità i motivi; la legge, in altri termini, non ammette una dichiarazione di ricorso con riserva di motivi.
Detto questo, si rilevava a tal riguardo come fosse insegnamento costante che il termine per proporre ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 325 c.p.p., comma 1, avverso le ordinanze emesse dal tribunale all’esito di appello o di riesame, proposti avverso i provvedimenti in materia di misure cautelari reali, è quello ordinario di quindici giorni previsto dall’art. 585, comma 1, lett. a), c.p.p. per le decisioni adottate in camera di consiglio il quale, secondo il disposto dello stesso art. 585 c.p.p., comma 2, lett. a), inizia a decorrere dal momento della comunicazione o notificazione dell’avviso di deposito dell’ordinanza (Sez. U, n. 5 del 20/04/1994).
Oltre a ciò, veniva evidenziato come il fatto che il ricorso per cassazione deve essere presentato avverso l’ordinanza completa di dispositivo e motivazione fosse, del resto, coerente con lo scopo delle impugnazioni dirette a sollecitare un sindacato della decisione alla luce degli argomenti spesi dall’autorità deliberante per giustificarla cossiché il ricorso è proponibile solo dopo il deposito delle motivazioni.
Da ciò se ne faceva discendere che i termini decorrono dalla “lettura del provvedimento in udienza” solo “quando è redatta anche la motivazione” (art. 585 c.p.p., comma 2, lett. b), mentre essi decorrono, in tutti gli altri casi, dal deposito dell’integrale provvedimento, o dalla data della relativa comunicazione o da una data convenzionalmente stabilita dalla legge atteso che, diversamente ragionando, secondo il Supremo Consesso, se fosse consentita alla stessa parte processuale la possibilità di proporre, in tempi diversi, una doppia impugnazione contro lo stesso provvedimento, si dovrebbe ipotizzare una causa di inammissibilità per consumazione del potere che, nella specie, per inciso, ridonderebbe a carico della stessa ricorrente in rapporto alla seconda sua impugnazione (Sez. 6, n. 22145 del 03/12/2014; Sez. 5, n. 6402 del 11/11/2009; Sez. 1, n. 4971 del 13/10/1998, che ha ritenuto inammissibile per genericità l’impugnazione con cui si censura una sentenza la cui motivazione non è stata ancora depositata, in quanto il nostro ordinamento non consente che l’ammissibilità di un gravame possa essere valutata “ex post”, richiedendosi, invece, che i relativi requisiti siano apprezzabili in presenza del provvedimento gravato nel suo insieme costituito tanto dalla parte dispositiva che da quella motivazionale).
In tale ambito, è bene chiarire per la Suprema Corte che a nulla rileva che nel dispositivo dell’ordinanza fosse stato precisato che la motivazione era riservata nel termine di giorni trenta, termine di deposito ora previsto dall’art. 324 c.p.p., comma 7 e art. 309 c.p.p., comma 10, e ciò in quanto detta previsione (ivi compresa la sua comunicazione mediante pec) è strumentale solamente al mantenimento della misura perché adottata nei termini di decisione previsti dalla legge la cui inosservanza produce la perdita di efficacia della misura, qualora non sia rispettato il termine per la decisione, ma non vale a rendere autonomamente impugnabile il dispositivo di decisione per dedurre il vizio di mancanza di motivazione, motivazione che era stata espressamente riservata nei trenta giorni successivi.
Alla luce delle considerazioni sin qui esposte, la Cassazione ribadiva che, in tema di impugnazioni avverso provvedimenti applicativi di misure cautelari, è inammissibile il ricorso proposto, prima del deposito della motivazione, avverso il solo dispositivo dell’ordinanza.
La causa di inammissibilità rilevata, di natura originaria, di conseguenza, non consentiva per gli Ermellini l’instaurazione del rapporto processuale e non consentiva, come logico corollario, la disamina dei motivi ivi compresi quello nuovo.
Da ciò se ne faceva discendere come l’inammissibilità del ricorso principale si estendesse pure ai motivi nuovi proposti ex art. 585 c.p.p., comma 4, non potendo essi essere considerati quale autonomo ricorso perché proposti tardivamente rispetto ai termini ex art. 325 c.p.p. tenuto del deposito, nei termini di trenta giorni, della data della motivazione.
Conclusioni
La decisione in oggetto è assai interessante nella parte in cui, avvalendosi di precedenti conformi, si afferma che, in tema di impugnazioni avverso provvedimenti applicativi di misure cautelari, è inammissibile il ricorso proposto, prima del deposito della motivazione, avverso il solo dispositivo dell’ordinanza.
Questa pronuncia, dunque, deve essere tenuta nella dovuta considerazione laddove si verifichi una evenienza processuale di tal genere per evitare di incorrere nella preclusione in cui è incorsa il legale nel caso di specie.
Il giudizio in ordine a quanto statuito in siffatta sentenza, proprio perché fa chiarezza su tale tematica procedurale, quindi, non può che essere positivo.
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