In materia di mandato di arresto europeo, quando l’intervenuta prescrizione del reato o della pena può rilevare in Italia esclusivamente come causa di rifiuto della consegna
(Ricorso dichiarato inammissibile)
Il fatto
La Corte di appello di Genova dichiarava non sussistenti le condizioni per l’accoglimento della richiesta di consegna di cui al mandato di arresto europeo emesso nei confronti di un cittadino polacco in quanto stabilmente residente in Italia mentre, nel contempo, riconosceva ad ogni effetto di legge una sentenza di condanna divenuta irrevocabile e in relazione alla quale era stato adottato il mandato di arresto nei riguardi del prevenuto.
I motivi addotti nel ricorso per Cassazione
Avverso tale sentenza veniva proposto ricorso per Cassazione deducendosi violazione di legge in relazione all’art. 172 cod. pen., per avere la Corte distrettuale omesso di dichiarare la estinzione della pena comminata dall’autorità giudiziaria polacca essendo oramai decorso il termine decennale.
Le valutazioni giuridiche formulate dalla Cassazione
Il ricorso proposto veniva dichiarato inammissibile per le seguenti ragioni.
Si osservava a tal proposito prima di tutto, dopo essersi fatto presente che l’art. 18 della legge 22 aprite 2005, n. 69, prevede, alla lett. n) del comma 1, che “la corte di appello rifiuta la consegna […] se i fatti per i quali il mandato di arresto europeo è stato smesso potevano essere giudicati in Italia e si sia verificata la prescrizione del reato o della pena”, come la eccepita prescrizione del reato sembrerebbe acquisire una rilevanza esclusivamente laddove il giudice italiano ritenga che vi siano in linea astratta le condizioni per accogliere la richiesta di consegna.
Tra l’altro, ad avviso degli Ermellini, quand’anche si volesse sostenere che la considerata causa di rifiuto della consegna impedisse anche il riconoscimento della sentenza agli effetti previsti dal nostro ordinamento, sarebbe a loro avviso discutibile che, nel caso di specie, potesse sussistere un interesse a coltivare il ricorso tenuto conto che era stato lo stesso ricorrente a segnalare alla Corte di Appello di trovarsi stabilmente in Italia con la propria famiglia e a domandare espressamente che l’esecuzione della pena inflitta con la richiamata sentenza dell’autorità giudiziaria polacca potesse avvenire in Italia.
Oltre a ciò, veniva oltre tutto fatto presente come non andasse trascurato che, secondo l’orientamento interpretativo privilegiato da questa Corte di cassazione, l’intervenuta prescrizione del reato o della pena può rilevare in Italia esclusivamente come causa di rifiuto della consegna in presenza di entrambi i presupposti indicati dal citato art. 18, comma 1, lett. n), della legge n. 69 del 2005: dunque anche in presenza delle condizioni di procedibilità di cui all’art. 9 cod. pen., che avrebbero astrattamente consentito di giudicare in Italia il fatto di reato oggetto del mandato di arresto europeo, condizioni nella fattispecie assenti (in questo senso Sez. 6, n. 51 del 33/12/2014) rilevandosi al contempo che, sempre secondo la Suprema Corte, il ricorrente, peraltro, nel prospettare l’intervenuta estinzione della pena, non si era confrontato con la motivazione della sentenza impugnata nella quale la Corte territoriale aveva evidenziato come l’ipotizzato termine di prescrizione decennale non fosse, in ogni caso, scaduto, incidendo sulla sua decorrenza l’arresto del consegnando ovvero il momento di esecuzione del relativo provvedimento giudiziario: decisione, questa coerente con l’indirizzo esegetico secondo il quale, in tema di mandato di arresto europeo, la prescrizione della pena da eseguire, quale possibile motivo obbligatorio di rifiuto della consegna, si computa a decorrere dalla esecutività della sentenza di condanna e non invece dalla sua irrevocabilità (Sez. 6, n. 18:352 del 1.1/06/2020,).
Conclusioni
La decisione in esame è assai interessante in quanto in essa si affronta la seguente tematica: in materia di mandato di arresto europeo, quando l’intervenuta prescrizione del reato o della pena può rilevare in Italia esclusivamente come causa di rifiuto della consegna.
Orbene, tenuto conto di quanto sancito dall’art. 18, c. 1, lettera n), legge n. 69/2005 (“La corte di appello rifiuta la consegna (…) se i fatti per i quali il mandato d’arresto europeo e’ stato emesso potevano essere giudicati in Italia e si sia gia’ verificata la prescrizione del reato o della pena”), in questa pronuncia, difatti, gli Ermellini postulato, da un lato, che la eccepita prescrizione del reato acquisisce una rilevanza esclusivamente laddove il giudice italiano ritenga che vi siano in linea astratta le condizioni per accogliere la richiesta di consegna, dall’altro, citandosi giurisprudenza conforme, che l’intervenuta prescrizione del reato o della pena può rilevare in Italia esclusivamente come causa di rifiuto della consegna in presenza di entrambi i presupposti indicati dal citato art. 18, comma 1, lett. n), della legge n. 69 del 2005, e quindi: a) se i fatti per i quali il mandato d’arresto europeo e’ stato emesso potevano essere giudicati in Italia; b) si sia gia’ verificata la prescrizione del reato o della pena rilevandosi al contempo, sempre richiamandosi giurisprudenza conforme, che la prescrizione della pena da eseguire, quale possibile motivo obbligatorio di rifiuto della consegna, si computa a decorrere dalla esecutività della sentenza di condanna e non invece dalla sua irrevocabilità.
Tale pronuncia, quindi, deve essere presa nella dovuta considerazione al fine di comprendere se, e in che termini, possa rilevare la prescrizione (del reato o della pena) in subiecta materia.
Il giudizio in ordine a quanto statuito in siffatta sentenza, proprio perché prova a fare chiarezza su cotale tematica procedurale, dunque, non può che essere positivo.
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