Impugnabilità dell’estratto di ruolo

Eccezione di prescrizione dei crediti tributari portati dalle cartelle presupposte
Le sentenze delle Sezioni Unite della Corte di Cass. civ. svolgono, com’è noto, il ruolo di coesione nomofilattica della giurisprudenza italiana; e pur tuttavia ogni volta che sembra che la motivazione di una sentenza, da essa promanante, abbia risolto una annosa questione altri e più complessi nodi gordiani appaiono all’orizzonte.
Se poi oggetto della materia è il sistema tributario italiano alla complessità della materia si aggiunge la vastità delle intelligenze e delle professionalità che si rinvengono nella magistratura tributaria. Giurisdizione speciale, senza esplicita copertura costituzionale, con componenti non di ruolo, nei due gradi di merito, la quale confluisce nella Corte di Cassazione unicamente per il giudizio di legittimità. La diversità dei linguaggi si unisce alle diverse “sensibilità” degli addetti ai lavori in una babele di interpretazioni che non hanno similitudini, neanche lontane, a livello di diritto comparato. La tematica dell’impugnabilità dell’estratto di ruolo consente di comprendere appieno quanto necessaria sia una riforma organica del processo tributario: il sistema dei tributi ed il suo processo merita (solo) appassionati cultori della materia e, forse, l’esigenza incomprimibile di una nomofilachia certa, non si addice a professionisti impegnati – come detto nei gradi di merito,  nella gran parte della loro giornata professionale – ad altro. Ma tale argomento ci porterebbe lontano dalla tematica dell’impugnabilità dell’estratto di ruolo e l’eccezione di prescrizione del credito portato dalla cartella che qui sono debbono essere trattati.
Natura del ruolo, dell’estratto di ruolo: impugnabilità per le SS.UU. N. 19704 del 02/10/2015
Per anni nelle Commissioni Tributarie ci si è contrastati tra due opposte visioni, in relazione alla ammissibilità dell’impugnabilità dell’estratto di ruolo: una sorta di moderni guelfi e ghibellini le cui vicende di lite intellettuale – come vedremo – sono carsicamente emergenti anche ai giorni nostri.
La prima opzione ideologica riteneva (da tempo) l’impugnabilità dell’estratto di ruolo e, quindi, la sottoponibilità a scrutinio delle cartelle presupposte, anche in ordine alla prescrizione maturata  a far data dalla regolare notifica del titolo esecutivo.
La seconda che riteneva che questo fosse impossibile (quindi ricorso inammissibile), attesa la chiara lettura restrittiva dell’art.19 d.lvo 54692 interpretato quale numerus clausus degli atti impugnabili.
Un contribuentericorrente non avrebbe mai potuto, ex ante, conoscere l’esito del ricorso, date come  ferme talune premesse: la soluzione dipendeva dall’appartenenza ideologica della prevalenza dei giudici all’interno del  collegio giudicante.
La sentenza delle SS.UU. n. 19704 del 02/10/2015 (Rv. 636309 – 01) ha avuto il pregio di risolvere (in parte) l’annoso problema.
La sentenza chiarisce preliminarmente il significato di “ruolo” per non confonderlo con lo “estratto di ruolo” e merita di essere sciorinata per la migliore comprensione del tema di questo scritto.
Il ruolo, per l’ art. 10 lett. b) del d.p.r. n. 602 del 1973, è l’elenco dei debitori e delle somme da essi dovute formato dall’ufficio ai fini della riscossione a mezzo del concessionario; nel ruolo sono indicati il numero del codice fiscale del contribuente, la specie del ruolo, la data in cui il ruolo diviene esecutivo e il riferimento all’eventuale precedente atto di accertamento ovvero, in mancanza, la motivazione, anche sintetica, della pretesa.
Il ruolo è un atto amministrativo impositivo (fiscale, contributivo o di riscossione di altre entrate) proprio ed esclusivo dell’ente creditore impositore).
In quanto titolo esecutivo, il ruolo sottoscritto dal capo dell’ufficio o da un suo delegato, giusta il dettato del primo comma dell’art. 24 d.p.r. n. 602 del 1973, viene consegnato al concessionario. Precede ogni attività del concessionario. II concessionario della riscossione, in forza del ruolo ricevuto, redige la cartella di pagamento e provvede (ai sensi del successivo art. 26) alla sua notificazione al debitore.
L’art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992 elenca espressamente tra gli “atti impugnabili” (quindi da impugnare necessariamente per evitare la cristallizzazione irreversibile del credito), alla lett. d) del primo comma, “il ruolo e la cartella di pagamento”, mentre la seconda parte del primo comma dell’art. 21 del medesimo d.lgs. n. 546 dispone espressamente che “la notificazione della cartella di pagamento vale anche come notificazione del ruolo”.
La nullità della cartella di pagamento non comporta necessariamente quella del ruolo. La nullità del ruolo determina necessariamente la nullità anche della cartella, dipendente dallo stesso.
Il documento, chiamato estratto di ruolo, viene formato (quindi consegnato) soltanto su richiesta del debitore; esso costituisce un semplice elaborato informatico formato dall’esattore contenente gli  elementi della cartella e le notizie successive.
La inidoneità dell’estratto di ruolo a contenere qualsivoglia (autonoma e/o nuova) pretesa impositiva, diretta o indiretta (essendo, peraltro, l’esattore carente del relativo potere) comporta indiscutibilmente la non impugnabilità dello stesso in quanto tale, innanzitutto per la assoluta mancanza di interesse (ex art. 100 c.p.c.) del debitore a richiedere ed ottenere il suo annullamento giurisdizionale, non avendo infatti alcun senso l’eliminazione dal mondo giuridico del solo documento, senza incidere su quanto in esso rappresentato.
Peraltro, anche l’eventuale contestazione dell’attività certificativa del concessionario in sé considerata -ad esempio in relazione alla non corrispondenza tra quanto certificato nell’estratto e quanto risultante dal ruolo- avrebbe un senso solo in un ipotetico giudizio risarcitorio per aver confidato nella corrispondenza delle notizie riportate nell’estratto alle iscrizioni risultanti dal ruolo, non in un giudizio impugnatorio conducente esclusivamente ad un “annullamento” della certificazione.
Ecco perché l’estratto non è, e non sarà mai, ontologicamente impugnabile: esso NON è un provvedimento amministrativo quanto piuttosto un atto interno dell’Agente della riscossione.
Le Sezioni Unite tuttavia si sono occupate dell’impugnabilità del ruolo. La questione trattata dalle SS.UU. attiene alla ammissibilità della impugnazione della cartella invalidamente notificata (e conosciuta attraverso l’estratto di ruolo). Può esistere secondo le SS.UU. un interesse del contribuente ad impugnare il “contenuto” del documento stesso, ossia gli atti che nell’estratto di ruolo sono indicati e riportati.
La tesi cd. “negazionista” – la quale escludeva l’ammissibilità dell’impugnazione della cartella di pagamento –  si fondava sul rilievo che la richiesta al concessionario di copia dell’estratto di ruolo non avrebbe potuto comportare la riapertura dei termini per impugnare una cartella non tempestivamente opposta (ancorché per asserito difetto di notifica). La Corte di legittimità precisò che i termini decorrono – sempre e comunque – dalla (valida) notificazione della cartella e che quindi il problema non sussisteva.
Sempre le SS.UU. precisarono che il contribuente ha l’interesse (e il diritto) di provocare la verifica della validità della notifica della cartella. L’unico limite è che l’impugnazione non potrà mai condurre ad una riapertura dei termini per ricorrere.
Le SS.UU., quindi,  ritennero ammissibile l’impugnazione della cartella (e/o del ruolo) che non fosse stato (validamente) notificato e della quale (cartella) il contribuente fosse venuto a conoscenza attraverso l’estratto di ruolo rilasciato su sua richiesta dal concessionario.
Cosa accade se oltre all’omessa notifica della cartella il contribuente – a seguito di regolare produzione di idonea prova della notifica del titolo esecutivo da parte del concessionario – contesta anche la prescrizione del credito decorrente a far data dalla regolare notifica della cartella alla consegna dell’estratto di ruolo?
Ecco che le due storiche ed opposte fazioni hanno avuto modo di riformarsi, con l’aiuto di una certa giurisprudenza della Corte di legittimità che, invece di comporre[1], fornisce – suo malgrado –argomenti ad entrambe le opposte tesi.
Sopravvivenza delle due fazioni
La tesi dell’inammissibilità[2] della eccezione di prescrizione, a seguito della impugnazione di un estratto di ruolo (azione di mero accertamento), torna ad emergere e a far sentire la sua voce con la sentenza della Cassazione civile, sez. III, 10/11/2016, (ud. 06/10/2016, dep.10/11/2016), n. 22946[3].
Secondo questo ultimo arresto[4] solo se si contesta l’omessa notifica dell’atto prodromico si ha accesso giurisdizionale alla richiesta di annullamento del ruolo: se la cartella risulta regolarmente notifica la prescrizione non può essere eccepita e, quindi, il ricorso è inammissibile.
Testualmente, in questo arresto, si legge: “L’impugnazione della cartella esattoriale, la cui esistenza risulti da un estratto di ruolo rilasciato dal concessionario per la riscossione su richiesta del debitore è ammissibile a prescindere dalla notificazione di essa congiuntamente all’estratto di ruolo soltanto se il contribuente alleghi di non aver mai avuto conoscenza in precedenza della cartella per un vizio di notifica, e quindi solo in funzione recuperatoria”.
Diversamente opinando, e cioè ammettendo l’azione di mero accertamento negativo del credito risultante dalla cartella o dal ruolo tutte le volte in cui il contribuente si procuri un estratto di ruolo in cui essa sia riportata si produrrebbe l’effetto distorto di rimettere in termini il debitore rispetto alla possibilità di impugnare la cartella anche in tutti i casi in cui egli fosse già stato ben a conoscenza, in precedenza, della sua esistenza……………….
……………..L’impugnazione diretta del ruolo esattoriale da parte del debitore che chieda procedersi ad un accertamento) negativo del credito dell’amministrazione ivi risultante deve ritenersi inammissibile per difetto di interesse non prospettandosi tale accertamento come l’unico strumento volto ad eliminare la pretesa impositiva dell’Amministrazione: ben avrebbe potuto infatti il debitore, rivolgersi direttamente all’amministrazione, in via amministrativa, chiedendo l’eliminazione del credito in via di autotutela (il c.d. sgravio). Avendo egli uno strumento per eliminare la pretesa dell’amministrazione a cui far ricorso, ciò rende non percorribile, per difetto di interesse, la proposizione di un’azione di mero accertamento.
……………..Deve escludersi, perché estranea all’operatività giudiziale e oppositiva della prescrizione come fatto estintivo del credito altrui, che essa possa esser fatta valere in via di azione, a mezzo, come in questo caso, di un’azione di mero accertamento.
…………ben avrebbe potuto infatti il debitore, rivolgersi direttamente all’amministrazione, in via amministrativa, chiedendo l’eliminazione del credito in via di autotutela (il c.d. sgravio). Avendo egli uno strumento per eliminare la pretesa dell’amministrazione a cui far ricorso, ciò rende non percorribile, per difetto di interesse, la proposizione di un’azione di mero accertamento.
Molte sono le affermazioni concettuali – non condivisibili – nella sentenza Cassazione, sez. 3, n. 22946 del 2016:

non sussiste alcun pericolo di riapertura dei termini per effettuare il ricorso. La prescrizione è quella che matura dalla notifica della cartella alla data di stampa dell’estratto di ruolo; quindi non è assolutamente configurabile alcun aggiramento della decadenza[5]  per ricorrere, che non può mai essere recuperata;
l’interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. è ampiamente sussistente. La cartella è un titolo esecutivo che ingloba una richiesta “permanente” verso il contribuente; quindi solo apparentemente si tratta di un’azione pretensiva del contribuente ma è, nella ontologica essenza, chiaramente oppositiva[6]. La domanda del contribuente volta ad ottenere la prescrizione costituisce una chiara reazione alla (immanente) pretesa della Pubblica Amministrazione la quale detiene un titolo esecutivo – con credito certo, liquido ed esigibile – con il quale può agire in qualsiasi momento[7]; nella sostanza è indubitabile che non si tratta di una azione di accertamento sol che si pensi alla possibilità, da parte del concessionario, di azionare il pignoramento presso terzi, anche attraverso una cartella incorporante un credito sicuramente prescritto;
la Cassazione – per giustificare l’inammissibilità – è costretta, per non incorrere in una patente violazione dell’art.24 Cost., subordinare l’azione ad una previa richiesta di sgravio[8] al Concessionario con la quale si invochi l’autotutela in ordine alla maturata prescrizione. Tale tesi appare difficilmente configurabile[9] secondo l’id quod plerumque accidit[10] : in primis poiché si tratta di una materia sottoposta a riserva di legge; in fatto il concessionario[11] non potrà mai essere autorizzato a disporre di un credito altrui. Il concessionario è un mero esecutore è non può normativamente disporre del credito, né rinunciarvi neanche a fronte di palmare prescrizione del credito.

Curioso notare che la sentenza della Cassazione Sez. 3, n. 22946 del 2016 (in materia tra l’altro non tributaria) motiva sostenendo che la tesi non si pone in contrasto con le SS.UU. n. 19704 del 2015 poiché nel precedente caso, preso in esame dalle Sezioni Unite, si affermava la possibilità per il contribuente di far valere immediatamente le proprie ragioni avverso l’estratto di ruolo  (solo[12]) nel caso in cui la eccezione fosse relativa alla cartella esattoriale non notificata (o invalidamente notificata), della cui esistenza fosse venuto a conoscenza appunto attraverso l’estratto di ruolo rilasciato su sua richiesta.
La sentenza della Cassazione n.2249616 (peraltro relativa all’omesso pagamento di sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada), ridiventa la bandiera della vecchia fazione negazionista: gli interpreti favorevoli a tale opzione ermeneutica ritengono – in presenza di cartella regolarmente notificata –  non invocabile la prescrizione da parte del ricorrente, anche se la cartella si sia successivamente prescritta appunto far data dalla notifica della cartella al tempo della stampa dell’estratto di ruolo.
Nelle Commissioni Tributarie la sentenza ha, pertanto, dato nuova linfa motivazionale alla tesi sostenitrice dell’inammissibilità, tesi che era uscita ridimensionata dalle SS.UU. N. 19704 del 02/10/2015.
Danno alla giurisprudenza tributaria di merito e moltiplicarsi dei ricorsi
I giudizi di merito[13] sono ormai pervasi ed invasi della seguente sostanziale affermazione:
“Il debitore intendeva infatti far accertare, con l’azione di mero accertamento, l’estinzione del suo debito per intervenuta prescrizione. E’ ben vero che l’ordinamento, con la disciplina della prescrizione, attribuisce al soggetto passivo del rapporto la disponibilità dell’effetto estintivo, escludendone la rilevabilità d’ufficio. Tuttavia, l’attribuzione al debitore della scelta se far valere o meno l’estinzione della pretesa nei suoi confronti in dipendenza dell’inerzia del creditore prolungata nel tempo è strutturata, nella previsione normativa (artt. 2938 e 2939) nella forma dell’eccezione, ovvero della facoltà del debitore di opporsi alla altrui pretesa creditoria, ove la stessa sia fatta valere nei suoi confronti e sia fatta valere quando ormai l’inerzia del titolare del diritto si è protratta per il periodo di tempo preso in considerazione dalla legge al fine di determinarne l’estinzione. Deve escludersi, perché estranea all’operatività giudiziale e oppositiva della prescrizione come fatto estintivo del credito altrui, che essa possa esser fatta valere in via di azione, a mezzo, come in questo caso, di un’azione di mero accertamento” (così Cass. 22946/2016)”.
In sostanza per una affermazione resa nella sentenza della Cass. n.2249616 (ripresa dall’omologa Cass. civ. sez. III, 09/03/2017, ud. 31/01/2017, n. 6034), entrambe peraltro non tributarie, è riemersa – seppur ridimensionata – la tesi dell’inammissibilità.
Tale tesi si pone evidentemente quanto clamorosamente in contrasto con l’art.24 della Costituzione. Si elide – con una interpretazione a contrario (le SS.UU. hanno aperto solo a patto che…….) – un diritto costituzionale sancito dall’art.24 della Costituzione.
E’ ben vero che il legislatore (si pensi ad es. alla mediazione obbligatoria ex art.17bis dlvo54692) prevede in alcuni casi la mediazione obbligatoria; ma è sempre il legislatore e mai la Corte di legittimità in via interpretativa ad incidere sulle modalità di esercizio di un diritto costituzionalmente garantito.
E poi a ben vedere questa fantomatica istanza di sgravio, di cui riferisce la sentenza della Cassazione n.2249616 (invero non tributaria) non sarebbe applicabile nei processi tributari ove l’art.17 bis dlvo54692 prevede già quale condizione la previa istanza di mediazione.
Quindi come è possibile che le Commissioni tributarie continuino a dichiarare l’inammissibilità dei ricorsi avverso l’estratto di ruolo, nella eccezione di prescrizione della cartella a far data dalla sua notifica?
Ma qualcosa si muove e la Cassazione sta tornando a rivisitare i propri indirizzi.
La recente giurisprudenza della cassazione (tributaria) sul punto
Una recente controversia, proprio in ordine ad un estratto di ruolo di origine tributaria, merita di essere riportata per intero poiché chiarisce e risolve definitivamente l’equivoco in cui sono incorsi molti giudici tributari a seguito della Cass. n.2249616.
Innanzi alla Commissione tributaria provinciale di Enna[14] si impugna un estratto di ruolo, per omessa notifica della cartella e si eccepisce la prescrizione del credito in esso incorporato.
Il Collegio di prime cure, accertata la regolare notifica della cartella presupposta, dichiarò il ricorso avverso l’estratto di ruolo inammissibile poiché:
a) non vi è l’interesse concreto ed attuale ex art. 100 c.p.c.;
b) non sono ammesse azioni di accertamento negativo del tributo.
La Commissione tributaria regionale della Sicilia[15] a seguito dell’appello del contribuente, di contrario avviso, accolse – tra le altre molte doglianze – l’eccezione preliminare di prescrizione del credito portato dalla cartella, appunto a far data dalla regolare notifica della stessa alla data di conoscenza dell’estratto di ruolo. La sentenza della CTR del 9 maggio 2016 accoglieva quindi l’appello proposto dal ricorrente avverso la sentenza n. 423/1/13 della Commissione tributaria provinciale di Enna che ne aveva dichiarato inammissibile il ricorso contro la cartella di pagamento/estratto di ruolo per imposte ormai prescritte.
La CTR osservava in particolare che era fondata l’eccezione di prescrizione sollevata dal contribuente, posto che la cartella esattoriale impugnata gli era stata notificata il 15 novembre 2000, senza che ulteriori atti interruttivi fossero effettuati dall’Agente della riscossione prima dell’impugnativa dei relativi estratti di ruolo avvenuta il 22 febbraio 2013.
Il concessionario propose ricorso innanzi alla Suprema Corte sostenendo, tra le altre, la assenza di eccezione della prescrizione nell’atto di appello del contribuente.
L’inammissibilità del ricorso è rilevabile in ogni stato e grado del giudizio. E pur tuttavia la Corte di Cassazione, con l’ordinanza n.41818 del 6.12.2017, depositata l’11.1.2018 rigettava il ricorso e confermava la sentenza della CTR, definitivamente avallando la teorica della intervenuta prescrizione  del credito portato dalla cartella, maturata a far data dalla notifica del titolo esecutivo alla data dell’estratto di ruolo.
Nel caso in cui il concessionario provi in giudizio la regolare notifica della cartella impugnata tramite l’estratto di ruolo, successivamente acquisito dal contribuente presso gli sportelli dell’Agente della riscossione, i Giudici di merito devono comunque sottoporre al vaglio l’eccezione di prescrizione, cioè verificare se dopo la notifica della cartella esattoriale (regolarmente notificata) sia nuovamente decorso il termine di prescrizione proprio della specifica imposta analizzata.
La giurisprudenza non tributaria
Moltissime sentenze non tributarie hanno parimenti smentito gli assunti della sentenza Cass. n. 2249616. Il ricorrente impugna quindi l’estratto di ruolo ed ha diritto ad eccepire sia la mancata notifica delle cartelle, in subordine l’intervenuta prescrizione delle cartelle esattoriali riportate nella copia dell’estratto di ruolo rilasciato dall’Agente della Riscossione. Sul punto si veda: Cass. civ., sez.VI, 30/01/2018, (ud. 09/11/2017, dep.30/01/2018), n. 2301; Cass. civ. sez.VI, 06/12/2017, (ud. 09/11/2017, dep.06/12/2017), n. 29179; Cass. civ., sez.VI, 06/12/2017, (ud. 09/11/2017, dep.06/12/2017), n. 29177; Cass. civ., sez.VI, 06/12/2017, (ud. 09/11/2017, dep.06/12/2017),  n. 29174; Cass. civ., sez. VI, 20/10/2017, (ud. 21/09/2017, dep.20/10/2017), n. 24932.
I molteplici insegnamenti che si possono trarre dalla vicenda
Si auspica che le decisioni, soprattutto quelle delle SS.UU., siano in  futuro quanto più possibile motivate, al fine di non rendere agevole applicazioni e letture cd. “limitanti”.
Un sola sentenzaordinanza della Corte di Cassazione è capace di creare varie opzioni ermeneutiche che, in definitiva, rischiano di moltiplicare le controversie, aumentando il contenzioso complessivo.
La giurisprudenza di merito ne aveva tratto l’impossibilità della declaratoria di avvenuta prescrizione del credito, attraverso una lettura che, da una parte, riduceva un diritto costituzionalmente garantito quale il diritto all’azione (24 Cost.), dall’altra degradava ad atto “pretensivo[16]“un vero e proprio interesse legittimo a vedere eliminato un credito potenzialmente sempre azionabile.
Non esiste un credito che non si prescriva oltre i dieci anni (art.2946 c.c.): paradossalmente la giurisprudenza tributaria lascia(va) i contribuenti in balia delle discrezionali azioni dei concessionari, effettuabili potenzialmente a vita, ben oltre la data dei 10 anni.
In questo senso la riforma[17] del rito del processo per cassazione civile, con la camera di consiglio non partecipata e la ordinanza quale modello generalizzato di decisione, se da una parte incrementa (solo) numericamente le decisioni, rischia parimenti di creare modelli di riferimento ingannevoli e di fungere da volano a nuove e diverse controversie che, diversamente, in presenza di sentenza esaustivamente motivata, probabilmente non si sarebbero generate.
L’ordinanza, succintamente motivata, seppur inquadrata quale mero strumento di risoluzione della specifica controversia[18], funge egualmente da volano ermeneutico e viene, a volte, esibita quale erroneo vessillo di opzioni interpretative opinabili.
In effetti già nella materia tributaria poche sono le certezze; se il diritto processuale aumenta la moltitudine di linguaggi si rischia l’impugnazione della sentenza, speranzosi in una revisione favorevole sempre possibile.
Inoltre la sentenza di inammissibilità[19] dovrebbe essere relegata alla strettissima interpretazione: solo ove è previsto per legge, unicamente ove essa è inevitabile. Non può mai essere frutto di portati teorici generici eo deboli, in una lettura riduttiva dell’art.24 della Costituzione il quale – com’è noto – sancisce, anche nel tributario, un diritto primario troppo spesso obliterato in nome di concezioni acceleratorie della Giustizia.
Sotto il versante della magistratura si auspica che essa, nella materia tributaria, diventi finalmente di ruolo, con forte riduzione del numero degli addetti, si spera impiegati in via assolutamente esclusiva.
Il diritto tributario, il contribuente e la parte pubblica non meritano addetti part-time nella cura e definizione degli interessi legittimi, peraltro sottoposti a riserva di legge.
E’ indubitabile che la pletora di giudicanti, tuttavia a tempo parziale, tenda a far proliferare le opzioni ermeneutiche e renda complessa, in un caleidoscopio di indaffarate professionalità a tempo definito, ogni tentativo di coerenza nomofilattica.
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[1] Per approfondire il tema dello ius constitutionis  si veda articolo del prof. Giuliano Scarselli, Questione Giustizia.it
[2] Sempre a seguito di impugnazione di estratto di ruolo.
[3] Il ricorrente assumeva di aver appreso della avvenuta iscrizione a ruolo di cartelle esattoriali del 2001 (notificate nel 2005 e 2006) relative all’omesso pagamento di sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada e proponeva azione di accertamento negativo del credito, deducendo l’estinzione per prescrizione del debito dell’Amministrazione risultante dal ruolo.
[4] Leda Rita Corrado, Esecuzione forzata: è inammissibile l’impugnazione autonoma del ruolo in assenza di esecuzione. Diritto & Giustizia, fasc.80, 2016, pag. 6.
[5] Art.21 dlvo 54692.
[6] Guglielmo Fransoni Spunti ricostruttivi in tema di atti impugnabili nel processo tributario, Riv. dir. trib., fasc.11, 2012, pag. 979 secondo il quale “per alcuni studiosi del diritto tributario, il carattere necessariamente impugnatorio di quest’ultimo deriverebbe dalla natura esclusivamente costitutiva delle azioni proposte: la domanda, secondo queste concezioni, sarebbe esclusivamente diretta all’annullamento di un atto, a sua volta costitutivo dell’obbligazione tributaria.
[7] Si pensi ad es. agli artt. 72 e 72 bis del DPR60273. Parlare di azione di “mero” accertamento pare francamente fuori dalla dimensione normativa. Il contribuente ha un diritto pieno alla eliminazione della
[8] Mario Carcaterra.,dall’omonimo sito web ritiene che “Le considerazioni relative alla necessità di una preventiva istanza di sgravio non sembrano condivisibili, poiché l’istanza in autotutela non è prevista quale condizione di procedibilità della domanda. Ipotizzare la sussistenza a carico del contribuente dell’onere di richiedere preventivamente lo sgravio costituirebbe una limitazione del diritto alla tutela giurisdizionale sancito dall’art. 24 della Costituzione” http://www.studiocarcaterra.it/.
[9] In sostanza la Corte di legittimità inventa una sorta di istanza in autotutela  quale condizione di procedibilità della domanda giudiziale  al fine di fruire un diritto costituzionalmente tutelato ex art. 24 cost.
[10] Chi conosce un precedente in tal senso è pregato di segnalarlo all’autore di questo scritto.
[11] nella sua qualità di semplice adiectus solutionis causa
[12] In pratica le SSUU  del 2015 avevano aperto alla impugnativa sic et simpliciter o solo se la cartella non fosse stata notificata?in questo secondo caso ogni eccezione di prescrizione è inammissibile?
[13] Sentenza n. 3841 del 12 aprile 2018 (ud 8 marzo 2018) della Commiss. Trib. Prov., Napoli, Sez. Sentenza n. 516 del 14 febbraio 2018 (ud 22 gennaio 2018) della Commiss. Trib. Prov., Salerno, Sez. X, Sentenza n. 513 del 14 febbraio 2018 (ud 22 gennaio 2018) della Commiss. Trib. Prov., Salerno, Sez. X e molte altre ancora.
[14] Sent. 423.01.13 RGR 932 depositata l’11.12.2013
[15] RGA 451914 sez.21 udienza del 9.5.2016 n.230716 dep. 13.6.2016
[16] E quindi inammissibile nel diritto tributario.
[17] Legge 19716 di riforma dell’art.380bis e 380 bis1 c.p.c.
[18] Il cd ius litigatoris ossia la risoluzione del caso concreto da contrapporsi idealmente alla ius constitutionis riscontrabile  soprattutto nelle sentenze che risolvono temi controversi e dalla rilevanza nomofilattica.
[19] La sentenza di inammissibilità consente oggettivamente  una più rapida motivazione: non sussiste l’onere di verificare la data della singola notifica della cartella, se vi siano atti interruttivi della prescrizione, quale prescrizione applicare, se decennale per i tributi erariali, quinquennale se tributi locali o sanzioni e interessi, triennale se tassa auto.
 
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