Il sequestro liberatorio ex art 687 c.p.c.

Il sequestro[1] è il provvedimento cautelare più caratteristico e di più largo impiego nella prassi giudiziaria.
Nel nostro ordinamento la sua disciplina è contenuta nella Sezione seconda, Capo Terzo, Titolo Primo, del codice di procedura civile. Gli articoli 670 ss c.p.c. regolamentano, in particolare, quattro tipologie diverse di sequestri: 1) sequestro in funzione della fruttuosità dell’eventuale esecuzione diretta o sequestro giudiziario di beni (art. 670 n.1. c.p.c.); 2) sequestro in funzione della cognizione o sequestro giudiziario di prove (art. 670 n.2 c.p.c.); 3) sequestro in funzione della fruttuosità dell’eventuale esecuzione per espropriazione o sequestro conservativo (art. 671 c.p.c.); 4) sequestro liberatorio (art. 687 c.p.c.).
Caratteristica comune alle varie tipologie menzionate è quella di avere un contenuto conservativo, infatti, l’obiettivo della parte che chiede l’adozione di questa misura è quello di mantenere lo status quo ed evitare che la situazione fattuale si modifichi e generi il periculum paventato.
La disciplina di queste quattro tipologie di provvedimenti risulta eccellente. Il Legislatore, infatti, configura i diversi tipi di sequestro (artt. 670, 671, 687 c.p.c.) definendone la funzione, il periculum che si mira a neutralizzare e il loro il contenuto, regolamenta, inoltre, il termine di efficacia (art 675 c.p.c.), la custodia nel caso di sequestro giudiziario (art 676 c.p.c.), l’intera fase di attuazione (artt. 677, 678 e 679 c.p.c.), la vendita delle cose deteriorabili (art. 685 c.p.c.) e la conversione del sequestro conservativo in pignoramento (art. 686 c.p.c.).
Inoltre, a seguito della novella del 1990, la quale ha razionalizzato il complesso sistema del processo sommario cautelare, le norme sul procedimento unico cautelare — regolato dagli artt. da 669-bis a 669-terdecies c.p.c. — si applicano direttamente ai sequestri ex artt. 670 ss c.p.c.
L’ambito di applicazione del procedimento cautelare
L’art. 669-quaterdecies c.p.c., che stabilisce l’ambito di applicazione di tutte le norme sul procedimento cautelare unitario, prevede, appunto, che “le disposizioni della seguente sezione” si applicano anche ai provvedimenti previsti nella sezione seconda cioè i sequestri.
L’art. 687 c.p.c, rubricato “casi speciali di sequestro”, disciplina il sequestro liberatorio[2] e prevede che “il giudice può ordinare il sequestro delle somme o delle cose che il debitore ha offerto o messo comunque a disposizione del creditore per la sua liberazione quando è controverso l’obbligo o il modo del pagamento o della consegna, o l’idoneità della cosa offerta”.
La funzione di questo rimedio cautelare, che si distingue notevolmente dalle altre forme di sequestro, è quella di consentire al debitore, sul quale incombe una determinata obbligazione, di chiedere e ottenere un provvedimento volto ad evitare le conseguenze della mora debendi.
L’art 687 c.p.c. ci dice, infatti, che il giudice può ordinare il sequestro di somme o di cose che il debitore ha offerto o messo a disposizione del creditore per la sua liberazione quando è controverso l’obbligo o il modo di pagamento o di consegna oppure l’idoneità della cosa offerta. La fattispecie è caratterizzata dalla sussistenza di una controversia tra creditore e debitore circa l’esatto adempimento di un’obbligazione, controversia nella quale il giudice della cognizione accerterà se il debitore sta adempiendo correttamente oppure se, a contrariis, l’adempimento offerto non è esatto.
In attesa di avere la decisione nel merito, tuttavia, il debitore risulterebbe inadempiente e si determinerebbero in suo capo tutti gli effetti della mora debendi (a titolo esemplificativo se oggetto dell’adempimento è il pagamento di una somma di denaro matureranno gli interessi, se oggetto dell’adempimento è la consegna di un bene mobile a carico del debitore incombe il rischio di eventuali danneggiamenti); allora, l’ordinamento gli offre la possibilità di chiedere il sequestro liberatorio ex art 687 c.p.c. sui beni che ha offerto in adempimento.
L’effetto che otterrà il debitore sarà quello di sottrarsi agli effetti della mora: la somma o il bene oggetto dell’offerta dell’adempimento saranno, infatti, affidati ad un custode. Siamo in presenza, quindi, di uno strumento cautelare tipico perché l’obiettivo è quello di neutralizzare il periculum derivante dagli effetti della mora debendi.
Il nostro ordinamento prevede anche un rimedio di tipo stragiudiziale che produce gli stessi effetti: nel codice civile viene, infatti, disciplinata all’art 1209 la c.d. offerta reale da parte del debitore.
La situazione è identica a quella prospettata dall’art 687 c.p.c.: il debitore offre l’adempimento ma il creditore si rifiuta di accettarlo ritenendolo non esatto, l’art 1209 c.c., allora, prevede l’offerta formale reale (con modalità previste espressamente dal codice) che consentono al debitore di ottenere la sottrazione dagli effetti della mora (dal momento in cui ha effettuato l’offerta reale, a suo carico non si produrranno quegli effetti perché l’ordinamento ha un debitore adempiente).
La natura cautelare del sequestro liberatorio comporta l’applicabilità delle disposizioni di cui agli artt. 669 bis ss. c.p.c., direttamente e non previa verifica di “compatibilità” ex art. 669 quaterdecies c.p.c., trattandosi di un provvedimento previsto nella sezione II del capo III del codice di rito, dedicato ai “procedimenti cautelari”. Sussistono, tuttavia, taluni dubbi interpretativi in ordine all’attuazione di questa tipologia di sequestro, dal momento che gli artt. 677, 678 e 679 c.p.c., fatti salvi dall’art. 669 duodecies c.p.c., sono dettati espressamente in funzione dei sequestri giudiziario e conservativo.
Allo stesso tempo, sembra doversi escludere l’applicazione dell’art. 669 duodecies c.p.c., se non nella parte in cui stabilisce che il giudice può determinare le modalità di attuazione della misura cautelare. Può ritenersi, peraltro, applicabile in via analogica l’art. 79, ultimo co., disp. att. c.c., secondo cui, nel caso del sequestro ex art. 1216 c.c., “la consegna dell’immobile al sequestratario deve risultare da processo verbale redatto da un notaio o da un ufficiale giudiziario. Copia del processo verbale deve essere notificata al creditore che non sia stato presente”.
 
[1] Con riferimento generale al sequestro nei suoi diversi tipi v. A. SCAGLIONI, Il sequestro nel processo civile, Milano, 1942; CANTILLO, SANTANGELI, Il sequestro nel processo civile, 2003; MANDRIOLI-CARRATTA, Diritto processuale civile. L’esecuzione forzata. I procedimenti sommari, cautelari e camerali. Vol. IV, Torino, 2016, pag. 320 ss; CONIGLIO, Il sequestro giudiziario e conservativo, Milano, 1949; C. FERRI, Sequestro, in Dig. civ. XVIII, Torino, 1998, pag. 460 ss; SANTULLI, Sequestro (sequestro giudiziario e conservativo), in Enc. Giur. Treccani, XXVIII, Roma, 1998; D. DALFINO, Il sequestro giudiziario, Il sequestro conservativo, Il sequestro liberatorio, in I procedimenti cautelari, a cura di A. CARRATTA, Bologna, 2013; CONTE, Il sequestro conservativo nel processo civile, Torino, 2000; VERDE, Il sequestro nel diritto processuale civile, Padova, 1999; CAPONI, Il sequestro giudiziario di beni nel processo civile: profilo storico-sistematico, Milano, 2000.
[2] In merito al sequestro liberatorio cfr. GUARNIERI, Il sequestro giudiziario e il sequestro liberatorio, in Il processo cautelare, a cura di TARZIA e SALETTI, Padova, 2011; TRABACE, Il sequestro cd. liberatorio (art. 687 c.p.c.), Bari, 2011; MANDRIOLI-CARRATTA, Diritto processuale civile. L’esecuzione forzata, I procedimenti sommari, cautelari e camerali, vol. IV, Torino, 2016 pag. 328; NARDO, Il sequestro speciale c.d. liberatorio, in Studi in memoria di A. Bonsignori, I, Milano, 2004; DE CRISTOFARO, Casi speciali di sequestro (art 687 c.p.c.), in I procedimenti sommari e speciali, a cura di CHIARLONI e CONSOLO, II, Torino, 2005; DALFINO, Il sequestro liberatorio, in I procedimenti cautelari, a cura di CARRATTA, Bologna, 2013.
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