Il reato di favoreggiamento: definizione e natura giurdica

Questo reato viene consumato se l’agente aiuta un altro soggetto che abbia in precedenza commesso un reato a eludere le investigazioni della polizia giudiziaria o sottrarsi alle ricerche.
Una simile condotta si può estrinsecare sia fornendo notizie mendaci all’autorità, sia nascondendo fisicamente il soggetto indagato.
Il reato di favoreggiamento presuppone la precedente commissione di un delitto per il quale il legislatore commina la pena della reclusione o dell’ergastolo.
L’aiutante non deve essere un concorrente nella commissione del delitto.
L’ultimo comma dell’articolo 378 del codice penale prevede la possibilità che nemmeno l’aiutato sia responsabile di questo delitto.
Chi è l’agente del reato?
Ci si è interrogati sul soggetto al quale attribuire la responsabilità del predetto delitto e perché. Dottrina e Giurisprudenza risultano divise.
Questo reato non sussiste nell’ipotesi di concorso nel reato di base.
Il favoreggiamento è un reato contro l’amministrazione della giustizia, intesa come attività tipica del potere giudiziario.
Nel codice penale Zanardelli era previsto come un unico reato, che comprendeva sia il Favoreggiamento reale e personale.
L’attuale codice penale, ha distinto le due figure, perché gli interessi tutelati sono diversi.
Il favoreggiamento personale tutela il corretto funzionamento dell’amministrazione della giustizia, mentre il Favoreggiamento reale ha il compito di impedire che i vantaggi economici ottenuti con azioni criminose possano diventare definitivi.
Risponde di Favoreggiamento personale (art. 378 c.p.) chiunque, dopo che fu commesso un reato, e fuori dei casi di concorso che possano diventare definitivi nello stesso, aiuta qualcuno ad eludere le investigazioni dell’Autorità, compresa la Corte penale internazionale, o a sottrarsi alle ricerche di queste.
La disposizione, per espressa menzione dell’ultimo comma dell’articolo 378 del codice penale, si applica anche quando la persona aiutata non è imputabile o risulta che non ha commesso il delitto.
La condotta consiste nell’aiuto inteso come qualunque atteggiamento, positivo o negativo, che miri a intralciare o rendere vana l’azione di investigazione dell’Autorità.
Si tratta di un reato di pericolo, realizzabile con qualunque comportamento astrattamente idoneo a intralciare il corso della giustizia.
Costituisce causa di non punibilità l’avere commesso il fatto per esserci stato costretto dalla necessità di salvare sé o un prossimo congiunto da un grave e inevitabile nocumento nella libertà o nell’onore.
Il dolo consiste nella coscienza e volontà di prestare aiuto con la consapevolezza che il soggetto aiutato è o può essere sospettato di avere commesso il reato e che l’aiuto può sviare le indagini dell’Autorità.
Si è in presenza del reato aggravato quando il delitto commesso dall’aiutato è quello di associazione di tipo mafioso , oppure quando il fatto è commesso da persona sottoposta, con provvedimento definitivo, a una misura di prevenzione durante l’applicazione, e sino a tre anni da quando è cessata l’esecuzione.
Il reato è attenuato quando il delitto commesso dall’aiutato sia una contravvenzione o un delitto per il quale la legge stabilisce una pena diversa.
A norma dell’articolo 379 del codice penale, risponde di favoreggiamento reale, chiunque fuori dei casi di concorso di reato e della ricettazione, aiuta qualcuno nell’assicurare il prodotto o il profitto o il prezzo di un reato.
La struttura della fattispecie
I presupposti del delitto sono la previa commissione del reato e il fatto che l’agente non abbia partecipato.
La condotta consiste nell’aiutare qualcuno nell’assicurazione di un prodotto, il prezzo o il profitto del reato.
Per la consumazione basta l’aiuto.
Non è necessario che il soggetto favorito si sia assicurato il prodotto, il profitto o il prezzo del reato.
Il dolo richiede la coscienza e volontà del fatto costitutivo di reato.
A differenza del favoreggiamento personale, in questa fattispecie non trova applicazione la causa di non punibilità della quale all’articolo 384 del codice penale.
Lo hanno riportato altre fonti giuridiche e lo ribadiamo in questa sede.
A norma dell’articolo 1 della legge 82/1991, in materia di sequestri di persona a scopo di estorsione, le disposizioni dell’articolo 379 del codice penale, si applicano nei confronti di chi, in mancanza di autorizzazione del giudice e senza concorrere nel reato, si adopera con qualsiasi mezzo al fine di fare conseguire agli autori del delitto di sequestro di persona a scopo di estorsione il prezzo della liberazione della vittima.
 
 
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