Il parere medico reso al rilascio del rinnovo della patente di guida: è impugnabile?
La fattispecie
Un soggetto titolare di patente “B” proponeva ricorso per ottenere l’annullamento del parere reso dalla commissione medica dell’unità sanitaria competente ex art. 119, comma quarto e quinto, D.Lgs. 285/92 che lo riteneva idoneo alla guida salva l’adozione di prescrizioni le quali, in relazione alle esigenze quotidiane del patentato, risultavano estremamente penalizzanti. Più precisamente, il parere impugnato traeva le proprie conclusioni basandosi sull’accertata patologia di retinite pigmentosa di cui il soggetto esaminato era affetto. Nonostante ciò, il ricorrente contestava la carenza di motivazione oltre che l’illogicità, irragionevolezza e sproporzionalità del parere medico.
Il quesito
Il Collegio del Tribunale Amministrativo Regionale viene chiamato a decidere se, in via cautelare, i vizi del parere impugnato dal ricorrente potevano giustificare, sotto il profilo del fumus boni iuris, la sospensione dell’atto amministrativo impugnato e, dunque, se in pendenza del giudizio di merito il ricorrente era legittimato a poter circolare con veicoli a motore rientranti nella licenza di guida che gli era scaduta.
Argomentazioni e motivazioni
L’art. 119, comma quarto e quinto, D.Lgs. 285/92 ss. mm. prevede che una commissione medica valuti se un soggetto abbia i requisiti fisici necessari per conseguire l’idoneità alla guida dei veicoli a motore.
Come è noto, la valutazione medica resa dalla commissione competente nell’iter amministrativo risulta insindacabile in sede giudiziaria, salvo il profilo di legittimità.
In tal senso il ricorrente contestava avanti all’adito Tribunale Amministrativo Regionale come gli esiti degli esami oculistici sostenuti dal medesimo in sede medica, pur confermando certi valori connessi alla patologia della retinite pigmentosa, non potessero giustificare le prescrizioni imposte.
In particolare, richiamando la ratio della norma, la difesa del ricorrente sosteneva come la limitazione al diritto di libera circolazione mediante veicoli a motore potesse essere imposta solo ove fosse stata verificata la sussistenza di vizi fisici tali da ritenere il soggetto pericoloso per la circolazione stessa.
Nella fattispecie, i difetti visivi riscontrati nel soggetto che richiedeva il rinnovo erano in linea con i parametri ritenuti sufficienti dall’All. III al D. Lgs. n. 59 del 2011.
Il Collegio, condividendo le deduzioni di parte ricorrente, riteneva che le limitazioni contestate, oltre ad essere prive di motivazioni, erano in contraddizione con gli esiti dell’accertamento medico eseguito.
In ragione di ciò, la domanda cautelare veniva accolta e, pertanto, la Pubblica Amministrazione, adeguandosi al provvedimento giudiziale, emanava una nuova patente di guida in linea con quanto il ricorrente aveva richiesto in sede di rinnovo.
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