Il furto con destrezza

Indice dei paragrafi:

La fattispecie fattuale giudicata in Cass., SS.UU., 27 aprile 2017, n. 34090
La questione di Diritto in parola in Cass., SS.UU., 27 aprile 2017, n. 34090
Il primo orientamento esegetico
Il secondo orientamento esegetico
Il parere di Cass., SS.UU., 27 aprile 2017, n. 34090. Profili storico-giuridici.
Il contenuto semantico del lemma “ destrezza “
La diversa fattispecie della distrazione dolosamente provocata dal reo.
L’ approfittamento con destrezza delle distrazioni circostanti non dolosamente provocate dal reo
Il dispositivo finale di Cass., SS.UU., 27 aprile 2017, n. 344090.

Dato normativo di riferimento:
Art. 625 n. 4) comma 1 CP – Circostanze aggravanti
La pena per il fatto previsto dall’ Art. 624 CP è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 927 a euro 1.500 [ … ]
[ … ] 4) se il fatto è commesso con destrezza
1.La fattispecie fattuale giudicata in Cass., SS.UU., 27 aprile 2017, n. 34090.
Il furto con destrezza valutato in Cass., SS.UU., 27 aprile 2017, n. 34090 afferisce ad un computer sottratto dal bancone di un supermercato durante un momento di distrazione della titolare del bene e dei clienti. Il reo è stato individuato grazie al sistema interno di videosorveglianza. Il furto è stato eseguito, come precisa Cass., SS.UU., 27 aprile 2017, n. 34090, “ con gesti rapidi e circospetti “, dopo aver scollegato il pc dalla presa della corrente elettrica e dopo averlo riposto in un borsone. Il Tribunale Ordinario di Torino, addì 14/04/2016, ha contestato, nella Sentenza di condanna di primo grado, l’ aggravante di aver commesso il fatto con destrezza, come p. e p. ex n. 4) comma 1 Art. 625 CP. Siffatto dispositivo di primo grado è stato confermato pure dalla Corte d’ Appello di Torino, con Sentenza recante data 17/05/2016. Il condannato ha ricorso in Cassazione per contestare l’ applicazione dell’ aggravante della destrezza di cui al n. 4) comma 1 Art. 625 CP. Più specificamente, nel ricorso per Cassazione, il difensore del responsabile ha eccepito che “ l’ imputato non aveva compiuto alcuna azione per creare condizioni favorenti la sottrazione del bene, non enunciate nemmeno nell’ imputazione, essendosi egli limitato ad approfittare della distrazione, non provocata, della proprietaria del bene asportato; e si segnala il contrasto giurisprudenziale emerso in merito ai presupposti applicativi della circostanza aggravante della destrezza, a ragione della duplicità riscontrabile di orientamenti interpretativi. Pertanto, ai sensi dell’ Art. 618 Cpp, [ il difensore ] chiede di rimettere la decisione alle Sezioni Unite “. La IV Sezione Penale della Suprema Corte, rilevato un notevole contrasto interpretativo nella giurisprudenza di legittimità, con Ordinanza del 21/12/2016, messa a ruolo il 17/02/2017, ha rimesso la decisione del ricorso alle Sezioni Unite. Con memoria depositata addì 11/04/2017, l’ Avvocato generale ha chiesto l’ annullamento con rinvio della Sentenza impugnata, manifestando adesione alla linea interpretativa più restrittiva, che, per poter ravvisare la circostanza di cui al n. 4) comma 1 Art. 625 CP, esige il compimento di una condotta rivelatrice di una particolare capacità fisica o abilità mentale, idonea ad eludere il controllo della persona offesa.
2.La questione di Diritto in parola in Cass., SS.UU., 27 aprile 2017, n. 34090.
Ex Art. 618 Cpp, la questione di Diritto è la seguente: “ se, nel delitto di furto, la circostanza aggravante della destrezza, prevista dal n. 4) comma 1 Art. 625 CP, sia configurabile quando il soggetto agente si limiti ad ad approfittare di una situazione di temporanea distrazione della persona offesa “.
3.Il primo orientamento esegetico.
Secondo il filone interpretativo inaugurato da Cass., sez. pen. VI, 7 giugno 2012, n. 23108, il n. 4) comma 1 Art. 625 CP è applicabile “in ogni situazione in cui l’ agente colga l’ occasione favorente la realizzazione dell’ impossessamento, inclusa la momentanea sospensione, da parte della persona offesa, del controllo sul bene, perché poco attenta, oppure per essere impegnata, nello stesso luogo di detenzione della cosa o in luogo immediatamente prossimo, a svolgere le proprie attività di vita o di lavoro “. Analogo è il solco eremeneutico riscontrabile in Cass., sez. pen. V, 18 febbraio 2015, n. 20954, Cass., sez. pen. V, 16 giugno 2016, n. 3807, Cass., sez. pen. V, 11 aprile 2016, n. 26749, Cass., sez. pen. V, 24 novembre 2015, n. 6213,  Cass., sez. pen. II, 15 gennaio 2015, n. 18682, Cass., sez. pen. V, 17 dicembre 2014, n. 7314 e Cass., sez. pen. V, 30 ottobre 2013, n. 640. Dunque, sotto il profilo della concretezza quotidiana, tale primo orientamento reputa applicabile il n. 4 comma 1 Art. 625 CP ogniqualvolta cala l’ attenzione della parte lesa, distratta da altre e diverse occupazioni. Ovverosia, come specificato da Cass., sez. pen. VI, 7 giugno 2012, n. 23108, “ ricorre l’ aggravante della destrezza e dell’ abilità dell’ autore del furto nella condotta [ per fare alcuni esempi fattuali ] di chi sottrae beni da un’ autovettura lasciata in sosta sulla pubblica via priva di chiusura, oppure da uno studio medico, da una stanza di degenza ospedaliera, da un negozio o da un cantiere edile, estrinsecandosi tale fattispecie nell’ approfittamento della condizione disattenta del soggetto passivo, distratto da altre occupazioni o comunque poco concentrato sulla sorveglianza dei propri averi “. Questo primo filone esegetico non richiede, per la contestazione dell’ aggravante della destrezza, “ alcun impiego di doti eccezionali applicate nella sottrazione “, come specificato nel commento contenuto in Cass., SS.UU., 27 aprile 2017, n. 34090. Il punto focale è, invece, lo stato di “ distrazione “ o, ognimmodo, di “ minore attenzione “ da parte della persona offesa. Questa prima posizione ermeneutica collega il n. 4 comma 1 Art. 625 CP, anzitutto e soprattutto, alla negligente sorveglianza del titolare del bene sottratto. La destrezza del reo, all’ opposto, è considerata normale, prevedibile, scontata, ancorché non giustificabile sotto il profilo della liceità giuridica.
4.Il secondo orientamento esegetico.
Esiste pure una seconda interpretazione inaugurata da Cass., sez. pen. IV, 10 maggio 2007, n. 42672, a parere della quale il n. 4) comma 1 Art. 625 CP si concreta “ nell’ audacia e nella temerarietà di sfidare il rischio di essere sorpresi “. Ovverosia, tale secondo approccio ermeneutico non punta l’ accento sulla “ distrazione “ o sul “ momentaneo allontanamento “ della parte lesa, bensì sul fatto che il reo assume un rischio elevato pur essendo nella piena e cosciente consapevolezza di commetere un reato. Quindi, come nelle fattispecie delittuose aggravate dal dolo eventuale, il soggetto agente si espone, in maniera pienamente volontaria, a conseguenze di rilevanza penale. In siffatta interpretazione, iniziata da Cass., sez. pen. IV, 10 maggio 2007, n. 42672, conta l’ atteggiamento psicologico del responsabile e non la negligenza nella custodia del bene da parte del proprietario. Il presente solco interpretativo è stato seguito pure da Cass., sez. pen. IV, 10 novembre 2015, n. 46977, Cass., sez. pen. II, 18 febbraio 2015, n. 9374, Cass., sez. pen. V, 18 febbraio 2014, n. 12473, Cass., sez. pen. V, 11 febbraio 2013, n. 19344, Cass., sez. pen. V, 22 dicembre 2009, n. 11079, Cass., sez. pen. IV, 17 febbraio 2009, n. 14992.
5.Il parere di Cass., SS.UU., 27 aprile 2017, n. 34090. Profili storico-giuridici.
Cass., SS.UU., 27 aprile 2017, n. 34090 aderisce al secondo orientamento esegetico. Senza dubbio, in ogni caso, l’ interpretazione giurisprudenziale dell’ aggravante della destrezza sarebbe agevolata qualora il n. 4) comma 1 Art. 625 CP contenesse una definizione autentica esplicita e non nebulosa. Sotto il profilo della Storia del Diritto italiano, il n. 4) comma 1 Art. 403 CP Zanardelli reputava aggravato il furto di un bene mobile se effettuato “ con destrezza sulla persona o in luogo pubblico o aperto al pubblico “. Quindi, come si può notare, il Codice Zanardelli richiedeva due requisiti, uno soggettivo ed uno oggettivo, ossia: la destrezza del soggetto agente e l’ avvenuta commissione del furto in un luogo che non fosse una dimora privata. Sempre nel primo Codice Penale unitario, il successivo Art. 404 prevedeva pure l’ ipotesi del furto aggravato dalla c.d. “ frode “. Anche il Codice Penale Rocco, nel n. 2) comma 1 Art. 625 CP, ha deciso di p. e p. l’ aggravante della destrezza, denominata “ furto con mezzo fraudolento “. Tuttavia, tanto il Codice Zanardelli quanto il successivo Codice Rocco non contenevano alcuna definizione autentica, il che riporta alla medesima ambiguità definitoria e precettiva dell’ attuale n. 4) comma 1 Art. 625 CP. Ognimmodo, nell’ Ordinamento italiano post-unitario, rimane fermo che l’ aggravante della destrezza confugura senza dubbio “ un comportamento predatorio nascosto, celato, non evidente, attuato in modo da evitarne la scoperta “ ( Cass., SS.UU., 27 aprile 2017, n. 34090 ). Molto pertinentemente, alle pgg. 5 e 6 delle Motivazioni, Cass., SS.UU., 27 aprile 2017, n. 34090 tenta di offrire una definizione abbastanza unanime della destrezza, la quale consiste “ nell’ accortezza, nella rapidità, nell’ agilità e nella prestanza nel compiere il furto [ … ] [ la destrezza ] è anche la qualità psichica di saper superare le difficoltà e di raggiungere l’ obiettivo [ illecito ] prefissatosi [ … ] [ la destrezza ] è anche abilità motoria e sveltezza intese in senso fisico, oppure avvedutezza e scaltrezza, quali doti intellettive [ … ] applicate e manifestate nel compiere l’ impossessamento del bene altrui, in modo tale da eludere, sviare, impedire la sorveglianza da parte del possessore e da rendere più insidiosa ed efficace la condotta “. Come si può notare, nella testé riferita definizione giurisprudenziale, Cass., SS.UU., 27 aprile 2017, n. 34090 si focalizza sull’ abilità auto-mimetica e sulla scaltrezza dolosa del soggetto responsabile del furto, mentre la distrazione o il momentaneo allontanamento della parte lesa passano in secondo piano, né essi sono impiegati a titolo di elementi ontologicamente costitutivi del furto con destrezza ex n. 4) comma 1 Art. 625 CP.
6.Il contenuto semantico del lemma “ destrezza “.
Cass., SS.UU. 27 aprile 2017, n. 34090, sotto il profilo definitorio, afferma che la destrezza “ è l’ abilità o la sveltezza personale dell’ attività esplicata dall’ agente prima o durante l’ impossessamento. Talvolta, [ l’ abilità e la sveltezza ] sono definite particolari, speciali, straordinarie, ma, comunque, connotate dall’ idoneità ad eludere la normale vigilanza dell’ uomo medio sul bene “. Nel linguaggio giuridico italiofono, il furto con destrezza si concretizza nel “borseggio “, durante il quale l’ asportazione dell’ oggetto è talmente rapida ed accorta che la persona offesa non riesce ad accorgersi, nel breve periodo, dell’ ablazione dei beni, per esempio, dal portafogli, da una valigia, da un marsupio o da una borsetta. Si vedano, a tal proposito, i Precedenti storici contenuti in Cass., sez. pen. II, 16 aprile 1969, n. 946 nonché in Cass., sez. pen. II, 17 marzo 1975, n. 6728. Molto interessante è pure Cass., sez. pen. II, 23 gennaio 1974, n. 6027, in cui la destrezza è definita alla stregua di “ una modalità esecutiva astuta, avveduta, circospetta [ … ] che sia in grado [ … ] di superare il controllo e la vigilanza [ medio-ordinaria ] esercitata dalla persona offesa “.
Altrettanto degno di nota è che, nel n. 4) comma 1 Art. 625 CP, la L. 128/2001 ha soppresso i lemmi “ ovvero strappando la cosa di mano o di dosso alla persona “. Dunque, anche secondo i Lavori Preparatori della L. 128/2001, l’ impiego della destrezza ha ad oggetto il bene mobile asportato e non la persona della parte lesa. Più nel dettaglio, pure cinquantuno anni fa, Cass., sez. pen. II, 15 novembre 1972, n. 2016 ( anticipata, in parte, da Cass., sez. pen. II, 21 febbraio 1972, n. 4781 ) ha specificato che l’ essere “ destro “ è una qualità psicofisica del soggetto agente e non un inganno connesso alla minore attenzione del derubato, in tanto in quanto “ è irrilevante, per la definizione normativa della fattispecie aggravata in esame, la direzione della destrezza [ … ] perché, invece, la condotta destra riguarda [ non tanto ] la persona del derubato, come nel caso del borseggio, quanto [ piuttosto ] direttamente il bene sottratto se esso non si trovi sul soggetto passivo, ma sia alla portata e questi eserciti la vigilanza sullo stesso, anche se non a stretto contatto fisico “. Pertanto, di nuovo, Cass., sez. pen. II, 15 novembre 1972, n. 2016 e, successivamente, la L. 128/2001 aderiscono al secondo orientamento sopra esposto, giacché il lemma “ destrezza “ si riferisce non alla mancata percezione della persona offesa, bensì alla avvedutezza ed alla repentina scaltrezza del criminale, che manipola con maestria la realtà circostante, rivelando una vera e propria professionalità delinquenziale. Detto in altri termini, il n. 4) comma 1 Art. 625 CP è, per così dire, polarizzato sul reo e non sul derubato svolgente un’ ordinaria vigilanza, eventualmente distratta, ma pur sempre tipica di qualunque individuo medio. Spostare l’ attenzione del Magistrato di merito sulle possibili distrazioni del derubato significherebbe ipotizzare un’ irrazionale ed illogica colpa della parte lesa per aver momentaneamente interrotto la custodia della cosa mobile. Anzi, Cass., SS.UU., 27 aprile 2017, n. 34090 giustamente commenta che “ la destrezza [ nella Giurisprudenza di legittimità contemporanea ] ha perduto la connotazione puramente fisica, per assumere una dimensione psicologica, che pone al servizio dell’ attività criminosa doti di avvedutezza, accortezza, attenzione ed astuzia capaci, con maggiore insidiosità, di sorprendere la vigilanza sul bene “. Sempre Cass., SS.UU., 27 aprile 2017, n. 34090 ribadisce che la destrezza da parte dell’ infrattore merita un rilievo maggiore rispetto alla sorveglianza da parte del possessore della cosa mobile, ma, in  ogni caso, tale astuzia e bravura nel delinquere vanno comunque “ parametrate “ al livello della normale attenzione dell’ uomo medio e ciò comporta un’ altra e maggiormente severa condanna qualora la persona offesa, per causa di malattia, disabilità, alcoldipendenza o tossicodipendenza, non sia in grado di espletare una sorveglianza definibile come “ normale “. Cass., SS.UU., 27 aprile 2017, n. 34090 paragona la “ destrezza “ del soggetto agente ad una “ eccezionale o straordinaria abilità [ … ] “, oppure ad una “ manovra destra, agile, astuta “. In ogni caso, però, come specifica Cass., sez. pen. II, 8 giugno 1973, n. 445, “ l’ atteggiamento soggettivo della vittima e la sua eventuale percezione del reato in corso di realizzazione sono privi di rilievo, potendo, al più, far arrestare l’ azione al livello esecutivo del tentativo [ ex Art. 56 CP ] “. Come prevedibile, l’ astuzia psicofisica del delinquente, nel n. 4) comma 1 Art. 625 CP, diviene pure, a livello di limite edittale della pena applicabile, “ la dimostrazione di un ‘ incrementata pericolosità sociale “ ( Cass., SS.UU., 27 aprile 2017, n. 34090)
7.La diversa fattispecie della distrazione dolosamente provocata dal reo.
Il panorama interpretativo e la conseguente scelta delle sanzioni muta radicalmente, come asserisce Cass., sez. pen. II, 17 marzo 1970, n. 658, “ nel caso in cui la distrazione della vittima è provocata dall’ agente o da suoi complici, anche se non imputabili, come nel caso di minori in giovane età, che creino azioni di disturbo, oppure impegnino l’ attenzione della persona offesa, concentrandola in un punto o in un comportamento specifico, per distoglierla dalla vigilanza sul proprio bene. [ In questo caso ] si è applicato il n. 4) comma 1 Art. 625 CP per l’ approfittamento di una condizione favorevole appositamente creata per allentare la sorveglianza e neutralizzarne gli effetti “. Si vedano, a tal proposito, negli Anni Duemila, Cass., sez. pen. III, 8 maggio 2007, n. 35872, Cass., sez. pen. IV, 17 marzo 2009, n. 13074, Cass., sez. pen. V, 2 dicembre 2010, n. 10144 e Cass., sez. pen. V, 30 ottobre 2013, n. 640. La fattispecie suesposta pone il problema della distinzione tra, da un lato, la “ destrezza “ ex n. 4) comma 1 Art. 625 CP e, da un altro lato, l’ uso del “ mezzo fraudolento “ ex cpv. 2 n. 2) comma 1 Art. 625 CP. A parere di Cass., sez. pen. II, 20 marzo 1973, la destrezza o il mezzo fraudolento non coincidono, ma sarebbe una sterile probatio diabolica intellettualoide distinguere minuziosamente tra il n. 4) comma 1 Art. 625 CP ed il cpv. 2 n. 2) comma 1 Art. 625 CP. Analogo, negli Anni Duemila, è pure il parere di Cass., sez. pen. IV, 12 aprile 2013, n. 21299 e di Cass., sez. pen. V, 2 dicembre 2010, n. 10144.
8.L’ approfittamento con destrezza delle distrazioni circostanti non dolosamente provocate dal reo.
Secondo Cass., sez. pen. II, 11 ottobre 1978, n. 1022, “ l’ aggravante della destrezza è integrata dall’ impiego di qualsiasi modalità idonea ad eludere l’ attenzione del soggetto passivo sulla commissione del reato. L’ indeterminatezza dell’ idoneità dell’ azione autorizza a ravvisare la destrezza anche nell’ approfittamento in sé di una momentanea distrazione del derubato e nel suo temporaneo allontanamento dal bene, senza che alcuna importanza possa attribuirsi all’ essere essi stessi stati causati dall’ agente, poiché rileva solo lo stato di tempo e di luogo tale da attenuare la logica attenzione della parte lesa nel mantenere il dominio ed il possesso sulla cosa “. Analogo è pure il parere di Cass., sez. pen. II, 28 gennaio 1977, n. 7416, Cass., sez. pen. II, 4 luglio  1986, n. 335, nonché di Cass., sez. pen. V, 18 febbraio 2015, n. 20954. In effetti, Cass., sez. pen. II, 28 gennaio 1977, n. 7416 sostiene che il n. 4) comma 1 Art. 625 CP risulta applicabile quando l’ infrattore “ sfrutta, con prontezza di reazione e di decisione, le opportunità favorevoli a superare la normale vigilanza dell’ uomo medio ed a realizzare l’ impossessamento “. Pure Cass., sez. pen. II, 4 luglio 1986, n. 335 reputa che la destrezza descritta nel n. 4) comma 1 Art. 625 CP può consistere “nell’ approfittamento delle vantaggiose opportunità del momento, anche se non [ dolosamente ] provocate “. Tuttavia, Cass., SS.UU., 27 aprile 2017, n. 34090 valuta in maniera differente la fattispecie della destrezza nel cogliere, da parte del reo, le distrazioni accidentali. Ovverosia, il n. 4) comma 1 Art. 625 CP costituisce, in fin dei conti, un’ aggravante rispetto alla fattispecie del furto semplice p. e p. ex Art. 624 CP. Pertanto, come asserito da Cass., SS.UU., 27 aprile 2017, n. 34090, “ la modalità esecutiva, per dare luogo all’ aggravante, deve potersi distinguere dal fatto tipico, che realizza il furto semplice, deve rivelare un tratto specializzante, ed aggiuntivo rispetto agli elementi costitutivi della fattispecie basilare, costituito dall’ abilità esecutiva dell’ autore nell’ appropriarsi della cosa altrui, che sorprenda o neutralizzi la sorveglianza sulla stessa esercitata e disveli la sua maggiore capacità criminale e la sua più efficace attitudine a ledere il bene giuridico protetto “. Se il Magistrato del merito reputasse non rilevante l’ approfittamento di una distrazione non dolosamente provocata, scemerebbe la distinzione codicistica de jure condito tra furto semplice e furto aggravato. La professionalità criminale e la pericolosità sociale dell’ infrattore consistono anche nell’ avvedutezza, nella scaltrezza, nella insidiosa velocità nell’ approfittare di una distrazione di natura meramente accidentale. Ciononostante, non manca un diverso orientamento interpretativo, secondo il quale la distrazione non dolosamente provocata non apre la strada alla precettività del n. 4) comma 1 Art. 625 CP, poiché ogni furto semplice p . e p. ex Art. 624 CP presuppone, già di per sé, un minimo calo dell’attenzione della parte lesa. Molto interessante è pure Cass., SS.UU., 18 luglio 2013, n. 40354, la quale reputa che “ la destrezza [ ex n. 4) comma 1 Art. 625 CP ] implica un grado più intenso [ rispetto all’ Art. 624 CP ] di capacità appropriativa [ … ] la fattispecie di cui al n. 4) comma 1 Art. 625 CP è configurabile soltanto quando il soggetto attivo si avvalga di una particolare capacità operativa, superiore a quella da impiegare per perpetrare il furto [ semplice ], nel distogliere o allentare la vigilanza sui propri beni, esercitata dal detentore
9. Dispositivo finale di Cass., SS.UU., 27 aprile 2017, n. 34090.
All’ esito della disamina dell’ istituto, con criterio storico-sistematico e teleologico, può dunque formularsi il seguente principio di Diritto: “ la circostanza aggravante della destrezza di cui al n. 4 comma 1 Art. 625 CP richiede un comportamento dell’ agente, posto in essere prima o durante l’ impossessamento del bene mobile altrui, caratterizzato da particolare abilità, astuzia o avvedutezza, idoneo a sorprendere, attenuare o eludere la sorveglianza sul bene stesso; sicché non sussiste detta aggravante nell’ ipotesi di furto commesso da chi si limiti ad approfittare di situazioni, dallo stesso non provocate, di disattenzione o di momentaneo allontanamento del detentore della cosa“.
 

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