Il divieto di maternità surrogata e l’interesse del minore

     Indice

Il divieto di maternità surrogata
La questione
L’orientamento della CEDU
Conclusione

1. Il divieto di maternità surrogata
In Italia è previsto il divieto di maternità surrogata, e cioè di quella pratica procreativa attraverso la quale una coppia omossessuale od anche una persona singola può acquisire la qualità di genitore attraverso la procreazione assistita, e cioè attraverso la gestazione di un’altra donna.
La legge n. 40/2004 vieta non soltanto la maternità surrogata, ma anche la possibilità di poter ottenere un provvedimento giuridico da parte dello Stato Italiano, con cui venga riconosciuto lo stato di genitorialità ad una coppia omosessuale che ha avuto, all’estero, un figlio tramite maternità surrogata.
2. La questione
La questione giuridica, che pone un limite all’attuazione di questa modalità di procreazione, nel nostro territorio, è la contrapposizione tra i diritti della gestante e il diritto del minore ad avere dei genitori che vengano riconosciuti tali anche dal punto di vista giuridico nel proprio paese d’origine.
E’ opinione prevalente nella giurisprudenza europea, che l’interesse del minore debba sempre prevalere sugli altri interessi, difatti la CEDU si è espressa sempre in favore della maternità surrogata e sull’obbligo per tutti i paesi europei, anche quelli che vietano tale modalità di procreazione, di adeguarsi e riconoscere attraverso un provvedimento giuridico lo stato di filiazione del minore con i genitori omosessuali.
Tuttavia, in Italia, sebbene venga considerato di suprema importanza l’interesse del minore, quest’ultimo confligge con i diritti della gestante.
In genere, la soluzione che viene adottata più frequentemente è quella dell’adozione, che in concreto riconosce lo status di filiazione tra il minore ed i genitori omosessuali che hanno utilizzato la procreazione assistita.
Il contrasto che vi è tra il diritto del minore e la tutela della gestante, non è stato ancora risolto, nel nostro paese, perché il nostro legislatore nel contempo riconosce che il diritto del minore debba essere tutelato come primario interesse, che l’orientamento sessuale della coppia non ha nessuna rilevanza per quanto concerne l’idoneità genitoriale, e che vi è una legislazione internazionale che è orientata verso l’approvazione della maternità surrogata, ma è necessario considerare anche la situazione giuridica  della gestante, la quale ha un diritto ugualmente importante difatti uno Stato non può permettere la commercializzazione del corpo della donna, la quale pone a disposizione la propria capacità di generare figli dietro un corrispettivo in denaro. Naturalmente tutto ciò è contro la dignità della donna, la quale viene considerata alla stregua di un oggetto da comprare per realizzare i propri interessi.
Pertanto, nel territorio italiano, la procreazione assistita è una pratica che viene penalmente punita, dalla legge n. 40/2004 art. 12, il quale punisce chiunque organizzi, pubblicizzi e realizzi la maternità surrogata.

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3. L’orientamento della CEDU
La CEDU ha espresso sempre un orientamento uniforme a tal proposito, riconoscendo sempre il diritto del minore, come quello principale da tutelare, anche a discapito dei diritti degli altri individui coinvolti nella vicenda.
La Corte Europea dei Diritto dell’Uomo, ai sensi dell’art. 8 della Convenzione dei diritti dell’Uomo, afferma che il minore ha diritto ad ottenere il riconoscimento dello stato di filiazione anche nel proprio paese di origine, con tutte le tutele che ne conseguono. Il predetto articolo tutela il minore, obbligando tutti i paesi che hanno aderito alla citata Convenzione, anche quelli che non considerano la maternità surrogata una pratica legale per ottenere figli, a riconoscere lo status genitoriale della coppia. Tale riconoscimento può avvenire tramite un provvedimento dello stesso paese d’origine o attraverso il processo di adozione effettiva.
Lo scopo della CEDU è quello di tutelare il minore sempre e comunque, difatti se egli non avrà nessun documento che riconosca lo status di filiazione con la madre designata, è evidente che la sua vita sociale all’interno del paese di origine sicuramente sarà fortemente influenzata in maniera negativa, pertanto è obbligo per tutti i paesi procedere all’autenticazione dello status di filiazione, e garantire una vita sicura e tranquilla al minore.
4. Conclusione
In conclusione, attualmente nel nostro territorio vi è un totale divieto per l’utilizzo della maternità surrogata, in quanto vi sono forti opposizioni da parte della nostra Corte di Cassazione che dovrà presto agire e risolvere tale problematica riuscendo innanzitutto a soddisfare il diritto del minore, che evidentemente è l’individuo più danneggiato dal mancato riconoscimento dello status di filiazione. È necessario quindi che vi sia un nuovo orientamento interpretativo dettato dal nostro organo Supremo.
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