Il diritto del minore alla bigenitorialità e l’alienazione

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L’art. 330 c.c.
L’alienazione parentale
Il diritto del minore alla bigenitorialità

1. L’art. 330 c.c.
Ai sensi dell’art. 330 c.c., il Giudice può emettere un provvedimento con il quale far decadere la responsabilità genitoriale di un singolo genitore, quando quest’ultimo abbia dei comportamenti che creano dei gravi pregiudizi per la salute mentale e fisica del figlio minore.
Dunque, i comportamenti negativi che un genitore può assumere possono essere tra i più svariati, che possono consistere in un maltrattamento fisico o mentale o in un inadempimento dei propri doveri morali ed economici di genitore nei confronti della prole.
Il Tribunale per i Minorenni, dovrà poi decidere se allontanare il minore dalla residenza in cui si trova il genitore, o disporre l’allontanamento del genitore, ed infine provvedere anche per quanto concerne l’affidamento del minore stesso.
La serenità del minore, e la sua possibilità di crescere in un ambiente sano, sono l’obiettivo principale a cui deve giungere ogni decisione del Tribunale, e soprattutto dovrebbe essere il fine dei genitori. Purtroppo, attualmente, osservando la realtà di tutti i giorni, i figli diventano spesso l’oggetto della rivalità tra i due ex-coniugi, i quali sfruttano la relazione sentimentale con il figlio come arma di ricatto per ottenere i propri interessi. Pertanto, in questi plurimi casi, di un ambiente familiare del tutto nocivo per il figlio minore, risulta indispensabile l’intervento di un Giudice, il quale deve decidere su alcuni aspetti rilevanti della vita del minore come la sua residenza e il genitore a cui deve essere affidato.
Soltanto, nelle ipotesi più gravi, il Giudice può intervenire bruscamente all’interno dell’ambiente familiare, quando nota un atteggiamento da parte di uno dei genitori, che a suo parere può provocare dei profondi disagi psichici ed esistenziali nel minore, e pertanto decide di intervenire declarando la sospensione o addirittura la decadenza della responsabilità genitoriale.
Secondo gli ultimi orientamenti della giurisprudenza, uno dei comportamenti più nocivi che spesso vengono assunti dai genitori è “l’alienazione parentale” che comporta immediatamente la decadenza della responsabilità genitoriale.

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2. L’alienazione parentale
L’alienazione parentale, consiste in un costante lavoro di allontanamento del minore nei confronti del genitore alienato da parte del genitore alienante, il quale attraverso le proprie azioni riesce a creare un muro separatorio tra il figlio minore e l’altro genitore.
La Suprema Corte ha ribadito più volte come tale condotta da parte del genitore alienante determini in maniera inevitabile un malessere per il figlio, che non avendo la possibilità di poter incontrare e familiarizzare anche con l’altro genitore viene privato di un pilastro affettivo importante, senza il quale la sua crescita viene fortemente penalizzata. Pertanto, è indubbio che l’alienazione parentale sia una ragione sufficiente per poter comportare la decadenza della responsabilità genitoriale poiché impedisce una crescita sana per il minore.
Difatti, la Suprema Corte ha affermato che ogni minore ha diritto alla bigenitorialità, quindi a sviluppare un rapporto affettivo con entrambi i genitori. Se tale diritto viene ostacolato da parte di uno dei genitori, allora è giusto che quest’ultimo venga punito con la decadenza della sua genitorialità. Pertanto, il genitore alienante verrà allontanato, e il figlio minore verrà affidato esclusivamente al genitore alienato.
In particolare, è opportuno specificare, con quali atteggiamenti si può manifestare l’alienazione parentale: 1) indurre il minore a rifiutare e a disprezzare il genitore; 2) ostacolare il diritto alla visita riconosciuto all’altro genitore, e quindi impedire al figlio minore di potersi relazionare con il genitore lontano; 3) campagna di denigrazione nei confronti dell’altro genitore con lo scopo di allontanare il minore dal genitore alienato.
3. Il diritto del minore alla bigenitorialità
La Suprema Corte nell’ultimo decennio ha affermato il principio della bigenitorialità che ha lo scopo di tutelare la crescita e l’equilibrio mentale del minore, il quale ha diritto ad avere una relazione positiva e costante con entrambi i genitori.
I genitori dovranno obbligatoriamente partecipare alla vita del figlio in maniera uguale e costante, dovendo assumere le decisioni importanti per il proprio figlio, di comune accordo cercando sempre un rapporto collaborativo nell’interesse del figlio.
Nell’ipotesi in cui non i genitori non siano capaci di riuscire a collaborare, allora sarà il Giudice a stabilire i parametri entro i quali si dovrà attuare la bigenitorialità.
Difatti, ai sensi dell’art. 337 ter c.c., la bigenitorialità è il diritto alla prole a ricevere sostegno morale ed affettivo, istruzione ed educazione da parte di entrambi i genitori mantenendo con entrambi un rapporto affettivo e collaborativo.
In conclusione, la lesione di tale diritto attraverso un qualsivoglia ostruzionismo di qualsiasi genere comporta in maniera inevitabile la decadenza della responsabilità genitoriale, e l’affidamento esclusivo al genitore alienato, dato che la Suprema Corte ha più volte ribadito come l’interesse del minore sia l’unico obiettivo da raggiungere e proteggere quindi qualsiasi condotta che lesioni tale diritto è da punire severamente, tutelando ovviamente il minore stesso.
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