Il difensore, di fiducia o d’ufficio, dell’indagato o dell’imputato, non munito di procura speciale non può di norma effettuare una valida rinuncia all’impugnazione
(Ricorso dichiarato inammissibile)
Il fatto
Il Tribunale di Catania confermava l’ordinanza con la quale il giudice delle indagini preliminari del medesimo Tribunale aveva applicato la misura della custodia cautelare in carcere avendo ritenuto sussistenti, a carico del ristretto, gravi indizi di colpevolezza in ordine alla sua partecipazione ad un’associazione mafiosa.
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I motivi addotti nel ricorso per Cassazione
Nell’interesse dell’indagato veniva proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi con i quali si lamentavano vizi motivazionali e violazione di legge in relazione alla ritenuta sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza e delle esigenze cautelari.
Pur tuttavia, successivamente, tramite comunicazione a mezzo p.e.c., il difensore dichiarava di rinunciare all’impugnazione per carenza di interesse dal momento che il g.i.p. del Tribunale di Catania aveva disposto la scarcerazione del ricorrente.
Le valutazioni giuridiche formulate dalla Cassazione
In ordine alla rinuncia all’impugnazione, veniva postulato che il difensore, di fiducia o d’ufficio, dell’indagato o dell’imputato, non munito di procura speciale non può effettuare una valida rinuncia, totale o parziale, all’impugnazione, anche se da lui autonomamente proposta, a meno che il rappresentato sia presente alla dichiarazione di rinuncia fatta in udienza e non vi si opponga (Sez. U, n. 12603 del 24/11/2015).
Ciò posto, si faceva presente come le circostanze rappresentate nella comunicazione sopra ricordata rivelassero la sopravvenuta carenza di interesse a coltivare il ricorso che veniva, in conseguenza, dichiarato inammissibile ai sensi dell’art. 591, comma 1, lett. a), cod. proc. pen..
Conclusioni
La decisione in questione è interessante nella parte in cui, citandosi un pregresso arresto giurisprudenziale, viene postulato che il difensore, di fiducia o d’ufficio, dell’indagato o dell’imputato, non munito di procura speciale non può effettuare una valida rinuncia, totale o parziale, all’impugnazione, anche se da lui autonomamente proposta, a meno che il rappresentato sia presente alla dichiarazione di rinuncia fatta in udienza e non vi si opponga.
Da ciò consegue che la rinuncia all’impugnazione, per potere essere validamente proposta dal difensore, richiede o un’apposita procura speciale da parte dell’assistito, o la presenza del rappresentato nel caso di dichiarazione di rinuncia fatta in udienza purché quest’ultimo non vi si opponga.
Il giudizio in ordine a quanto statuito in siffatta pronuncia, proprio perché contribuisce a fare chiarezza su tale tematica procedurale, dunque, non può che essere positivo.
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