Il contratto di albergo
Il contratto di albergo non ha una definizione contenuta in una norma specifica.
In questa sede verranno menzionati alcuni aspetti ricorrenti.
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In che cosa consiste il contratto di albergo
Il contratto di albergo non può essere considerato un contratto tipico, non avendo nessuna specifica regolamentazione nel codice civile e neanche nella legislazione speciale.
Si può definire un contratto atipico consensuale ad effetti obbligatori con un’ampia diffusione nella pratica sociale.
Sia la dottrina sia la giurisprudenza parlano di un contratto con il quale un soggetto, chiamato albergatore, si impegna a fornire, dietro il pagamento di un corrispettivo, al cliente, alcune prestazioni di dare e fare, caratterizzate dall’utilizzo dell’alloggio, al quale si aggiungono altri servizi necessari o eventuali, come la pulizia dello stesso, l’utilizzo di servizi, il vitto, il parcheggio dell’auto.
Siamo davanti a una figura contrattuale complessa con molteplici prestazioni.
Di solito, perché si possa parlare di contratto di albergo devono essere presenti le obbligazioni di prestare l’alloggio e quelle necessarie collegate alla fornitura dello stesso.
L’albergatore non è tenuto a compiere anche le altre prestazioni accessorie, se non sono richieste.
Allo stesso modo, il cliente non si deve avvalere come se fosse un obbligo dei servizi che gli vengono offerti, ad esempio, ristorante, bar, utilizzo del telefono.
La nozione e la disciplina prevista per il contratto di albergo vale per qualsiasi struttura di ricezione, indipendentemente dal nome con il quale vengono indicate, vale a dire, hotel, bed &breakfast, motel, campeggio.
La forma del contratto di albergo
Il contratto di albergo è un contratto a forma libera che può essere concluso per iscritto, attraverso telegramma, fax, lettera cartacea o elettronica, oppure verbalmente, di persona o telefonicamente o attraverso un comportamento concludente.
In questo caso, non è sufficiente l’ingresso nei locali dell’albergo, deve essere formulata una richiesta di alloggio e ci deve essere la relativa disponibilità, indipendentemente dalla concreta assegnazione e dall’occupazione dell’alloggio.
Si legga anche:”Il contratto d’albergo nel Codice del Consumo – Corte di Cassazione, Sezione VI Civile Ordinanza 18 settembre 2013 n. 21419″
La forma scritta dovrebbe essere preferita, perché se dovessero sorgere dei contrasti in relazione all’accordo, ai termini, alle modalità di esecuzione del contratto, lo scritto costituirà prova di obbligazioni e diritti.
Il contratto di albergo può anche essere concluso per via telematica, attraverso la compilazione degli appositi moduli disponibili sui siti internet degli alberghi.
In presenza di simili circostanze, si applicano le disposizioni della Direttiva sul commercio elettronico CE 31/2000, recepita dall’ordinamento italiano con d.lgs. 70/2003, secondo la quale l’albergatore deve dare conferma dell’ordine al cliente senza ritardo e per via elettronica.
Le parti del contratto di albergo
Le parti del contratto di albergo sono l’albergatore e il cliente.
L’albergatore
L’albergatore può essere qualificato come un imprenditore commerciale dotato di un apparato organizzativo che svolge attività economica, al fine della produzione o dello scambio di beni o servizi, nel rispetto degli elementi che caratterizzano la figura, secondo le definizioni di imprenditore e di impresa commerciale disciplinate rispettivamente agli articoli 2082 e 2195 del codice civile.
In relazione alla definizione ci dovranno essere:
L’esercizio di un’attività economica, che consiste nell’esercizio di atti rivolti al raggiungimento di uno scopo comune, di solito considerato di lucro.
L’organizzazione dell’attività economica, vale a dire il suo esercizio.
Lo svolgimento di un’attività economica, diretta a realizzare uno scambio di beni o servizi tra l’imprenditore e i terzi.
La professionalità nell’esercizio dell’attività economica, che consiste nella continuità e abitualità e non nello svolgimento occasionale.
L’impresa alberghiera rientra tra quelle che la Legge quadro per il turismo (Legge 17maggio 1983, n. 217) definisce “imprese turistiche” vale a dire imprese che “svolgono attività di gestione di strutture ricettive ed annessi servizi turistici” (art. 5, comma 1), ed è diretta a offrire ospitalità retribuita in forma organizzata.
Gli alberghi, secondo la sopra menzionata legge, sono strutture ricettive e, secondo la definizione dell’articolo 6, comma 2, “esercizi aperti al pubblico, a gestione unitaria, che forniscono alloggio, eventualmente vitto ed altri servizi accessori, in camere ubicate in uno o più stabili o in parti di stabile”.
All’imprenditore commerciale all’albergatore possono essere applicate le norme in materia di impresa.
Il cliente
Il cliente è chi beneficia dei servizi di ospitalità che l’albergatore offre.
Non coincide sempre con il contraente, perché il contratto può essere concluso da una persona fisica o giuridica che non sia la stessa che fruisce del servizio.
Ad esempio, una prenotazione alberghiera effettuata da una agenzia di viaggio.
La risoluzione del contratto d’albergo
La causa di risoluzione tipica del contratto di albergo è l’inadempimento.
Siccome è anche un contratto commutativo a prestazioni corrispettive è applicabile la disciplina della risoluzione per impossibilità sopravvenuta ed eccessiva onerosità, anche se non sono molto frequenti.
Gli inadempimenti più comuni da parte del cliente sono:
Il mancato arrivo.
L’arrivo in ritardo o la partenza da effettuare prima, che comporta per l’albergatore l’impossibilità di dare agli altri clienti le camere delle quali era stata fatta la prenotazione.
Il mancato pagamento del conto.
In questo caso l’albergatore, a garanzia del suo credito, ha il diritto di fare sequestrare il bagaglio del cliente.
Gli inadempimenti più comuni dell’albergatore sono:
Il cliente, che ha effettuato la prenotazione dell’hotel, non trova disponibile l’alloggio.
Il cliente è sistemato in una stanza di tipo inferiore a quella prenotata.
Il cliente è alloggiato per un numero di notti inferiori a quelle in origine prenotate.
Il mancato arrivo del cliente e la mancata predisposizione della camera configurano un inadempimento completo.
Si configura un inadempimento inesatto quando il cliente soggiorna per un numero di notti inferiori a quelle che aveva prenotato, oppure quando l’albergatore sistema lo stesso n un alloggio di categoria inferiore rispetto alla camera prenotata.
Si ha inadempimento relativo quando la prestazione non viene eseguita in modo provvisorio.
Ad esempio, quando il cliente prenotato per più giorni si presenta in albergo il giorno successivo, oppure libera la camera prima.
Il risarcimento danni
Le parti albergatore e cliente hanno il dovere di eseguire in modo esatto le prestazioni dedotte dal contratto.
La parte che non adempie alle sue obbligazioni è tenuta al risarcimento del danno, se non prova che lo stesso sia dipeso da impossibilità della prestazione che deriva da causa non imputabile
(art. 1218 c.c.).
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