Il Consiglio di Stato su obbligo vaccinale nelle scuole per docenti e personale scolastico

Il Consiglio di Stato in una recente pronuncia ricorda che è legittimo l’obbligo vaccinale per il personale scolastico e la previsione che, all’inosservanza dell’obbligo, consegue l’immediata sospensione dal diritto di svolgere l’attività lavorativa.
Quanto affermato era già stato oggetto di pronuncia, sempre del Consiglio di Stato, nella sentenza n. 7045 del 21 ottobre 2021.
Obbligo vaccinale
Con decreto legge n. 172/2021 ora convertito nella legge 21 gennaio 2022, n. 3 sono state introdotte nuove regole relative al Super green pass, tra cui l’obbligo vaccinale. Tale obbligo decorre dal 15 dicembre 2021 per diverse categorie di lavoratori: gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario, il personale della scuola, del comparto difesa, sicurezza e soccorso pubblico, della polizia locale, delle strutture sanitarie sociosanitarie, degli organismi della legge n. 124 del 2007 e degli Istituti penitenziari.

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Tuttavia ad oggi sono diversi i lavoratori che non sottoponendosi al vaccino anti Covid-19 rinunciano al lavoro e allo stipendio. E proprio su questo tema si sviluppano diverse vicende processuali.
La decisione del Consiglio di Stato
Il Consiglio di Stato nel recente decreto n. 416 del 28 gennaio 2022 ricorda che “è legittimo l’obbligo vaccinale, introdotto a decorrere dal 15 dicembre 2021, per il personale scolastico del sistema nazionale di istruzione e la previsione che, all’inosservanza dell’obbligo consegue l’immediata sospensione dal diritto di svolgere l’attività lavorativa”.
Inoltre nella sentenza viene chiarito che: “le misure contestate da parte appellante si inseriscono nel quadro di una strategia generale di contrasto alla pandemia e non risultano essere sproporzionate né discriminatorie, né lesive dei diritti fondamentali dei destinatari, atteso che il diritto all’autodeterminazione di quanti abbiano deciso di non vaccinarsi è da ritenersi recessivo rispetto alla tutela di beni supremi quali sono la salute pubblica e il diritto allo studio in condizioni di uguaglianza. Ciò tanto più in considerazione del fatto che il diritto alla salute del singolo è garantito dalle previsioni legislative che consentono l’esenzione ovvero il differimento dell’obbligo vaccinale in presenza di situazioni cliniche incompatibili”.

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