I recenti interventi legislativi introducono deroghe e modifiche al Codice Appalti
Il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 (c.d. semplificazioni), convertita con legge 120/2020 si pone l’obiettivo di rilanciare il Paese attraverso gli appalti, la digitalizzazione, l’ambiente e la green economy.
Il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 prevede misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale. Tali misure sono volte a realizzare un’accelerazione degli investimenti e delle infrastrutture attraverso la semplificazione delle procedure in materia di contratti pubblici e di edilizia e ad introdurre misure di semplificazione procedimentale, di sostegno e diffusione dell’amministrazione digitale oltre a misure in materi di ambiente e di green economy.
In particolare, il Capo I del Titolo I è composto da 9 articoli e si pone l’obiettivo di semplificare la materia dei contratti pubblici.
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La legge di conversione
La legge di conversione ha modificato la data del regime derogatorio al 31/12/2021.
Il contenuto della norma individua espressamente alcuni obiettivi specifici a cui la riforma mira.
La norma esplicita quali sono gli obiettivi, cui il legislatore intende perseguire, ovvero l’incentivazione degli investimenti pubblici con particolare riferimento alle infrastrutture ed ai servizi pubblici e la necessità di far fronte alle ricadute economiche negative a seguito delle misure di contenimento e della emergenza sanitaria.
Il legislatore introduce a tal fine delle vere e proprie deroghe al codice degli appalti. Introduce, inoltre alcune modifiche al Codice dei Contratti e nuove modifiche ad altre leggi.
La ratio della norma in relazione agli affidamenti e degli appalti publici è quella di una generale accelerazione delle procedure.
Le novità introdotte in relazione all’aggiudicazione di contratti pubblici sotto soglia
L’articolo 1, denominato Procedure per l’incentivazione degli investimenti pubblici durante il periodo emergenziale in relazione all’aggiudicazione dei contratti pubblici sotto soglia, contiene modifiche al Codice dei contratti pubblici (decreto legislativo 28 aprile 2016, n.50) per un lasso di tempo limitato, ovvero nel caso in cui la determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il 31 dicembre 2021.
Tale norma contiene una deroga agli articoli 36, vomma 2 e 157, comma 2 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50.
In particolare è prevista una deroga che rende attuabile l’affidamento diretto per appalti di lavori inferiori a 150 mila euro e per beni, servizi, incarichi d’ingegneria architettura e progettazione inferiori a 75 mila euro. In caso di affidamento diretto si applica l’articolo 32 comma 2 del Codice appalti, il quale prevede che la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesto.
La norma prevede inoltre procedure negoziate per appalti di importi pari o superiori a quelli sopra e inferiori alle soglie comunitarie.
Le stazioni appaltanti danno evidenza dell’avvio delle procedure negoziate tramite pubblicazione di un avviso nei rispettivi siti istituzionali.
Si tratta della procedura negoziata, senza bando prevista dall’articolo 63 del Codice dei contratti, previa consultazione di cinque operatori economici, ove esistenti, nel rispetto del principio di rotazione, in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici.
Nel caso di procedura negoziata senza bando, le stazioni appaltanti procedono a loro scelta all’aggiudicazione, sulla base del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa o del prezzo più basso e nel rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di parità di trattamento.
Le novità introdotte in relazione all’aggiudicazione di contratti pubblici sopra soglia
L’articolo 2, denominato Procedure per l’incentivazione degli investimenti pubblici in relazione all’aggiudicazione dei contratti pubblici sopra soglia, contiene modifiche al Codice dei contratti pubblici (decreto legislativo 28 aprile 2016, n.50) per un lasso di tempo limitato, ovvero nel caso in cui la determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il 31 dicembre 2021.
L’articolo 2, comma 3, disciplina alcuni nuovi casi il ricorso alla procedura negoziata di cui all’articolo 63 del Codice dei Contratti Pubblici anche in caso di appalti d’importo superiore alla soglia comunitaria.
La procedura negoziata di cui all’articolo 63 può essere usata nella misura strettamente necessaria quando, per ragioni di estrema urgenza derivanti dagli effetti negativi della crisi causata dall’emergenza epidemiologica i termini, anche abbreviati previsti dal comma 2, non possono essere rispettati.
La procedura negoziata può essere inoltre utilizzara In caso di singoli operatori economici con sede operativa collocata in atee di presistente crisi industriale che abbiano stipulato con le PA competenti un accordo di programma.
È, infine, prevista una estensione della deroga delle normative, nei settori dell’edilizia scolastica, universitaria, sanitaria e carceraria, delle infrastrutture per la sicurezza pubblica, dei trasporti e delle infrastrutture stradali, ferroviarie, portuali, aeroportuali, lacuali e idriche e per la transizione energetica.
Le disposizioni introdotte dal decreto c.d. semplificazione in materia di contratti pubblici sulla sospensione dell’esecuzione
L’articolo 5 “Sospensione dell’esecuzione dell’opera pubblica” introduce alcune deroghe in materia di sospensione dei contratti, si tratta di deroghe temporanee all’articolo 107 del Codice dei contratti, prevedendo i casi tassativi in cui può esservi sospensione volontaria o coattiva.
In particolare, può essere disposta per le seguenti ragioni:
cause previste da disposizioni di legge penale, dal codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, da vincoli inderogabili derivanti dall’appartenenza all’Unione europea;
b) gravi ragioni di ordine pubblico, salute pubblica o dei soggetti coinvolti nella realizzazione delle opere, ivi incluse le misure adottate per contrastare l’emergenza sanitaria globale da COVID-19;
c) gravi ragioni di ordine tecnico, idonee a incidere sulla realizzazione a regola d’arte dell’opera, in relazione alle modalità di superamento delle quali non vi è accordo tra le parti;
d) gravi ragioni di pubblico interesse.
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