Gli accertamenti tecnici non ripetibili

Gli accertamenti tecnici non ripetibili sono stati modificati da parte della riforma Orlando, con la legge n. 103/2017.
La disciplina giuridica è contenuta all’articolo 360 del codice di procedura penale, rubricato “accertamenti tecnici non ripetibili”, che recita:
1.Quando gli accertamenti previsti dall’articolo 359 riguardano persone, cose o luoghi il cui stato è soggetto a modificazione, il pubblico ministero avvisa, senza ritardo, la persona sottoposta alle indagini, la persona offesa dal reato e i difensori del giorno, dell’ora e del luogo fissati per il conferimento dell’incarico e della facoltà di nominare consulenti tecnici.

Si applicano le disposizioni dell’articolo 364 comma 2.
I difensori nonché i consulenti tecnici eventualmente nominati hanno diritto di assistere al conferimento dell’incarico, di partecipare agli accertamenti e di formulare osservazioni e riserve.
Qualora, prima del conferimento dell’incarico, la persona sottoposta alle indagini formuli riserva di promuovere incidente probatori, il pubblico ministero dispone che non si proceda agli accertamenti salvo che questi, se differiti, non possano più essere utilmente compiuti

4-bis. La riserva di cui al comma 4 perde efficacia e non può essere ulteriormente formulata se la richiesta di incidente probatorio non è proposta entro il termine di dieci giorni dalla formulazione della riserva stessa.

Fuori del caso di inefficacia della riserva di incidente probatorio previsto dal comma 4 bis, se il pubblico ministero, malgrado l’espressa riserva formulata dalla persona sottoposta alle indagini e pur non sussistendo le condizioni indicate nell’ultima parte del comma 4, ha ugualmente disposto di procedere agli accertamenti, i relativi risultati non possono essere utilizzati nel dibattimento.

Essendo il pubblico ministero il titolare delle indagini, gli è consentito avvalersi di consulenti in grado di fornire apporti specialistici, che esulano dalle competenze possedute dall’organo inquirente, al fine di contribuire all’attività investigativa.
La funzione degli accertamenti tecnici non ripetibili
Il pubblico ministero potrebbe volere procedere agli accertamenti oppure ai rilievi segnaletici, descrittivi o fotografici.
In presenza di simili circostanze e quando si debba effettuare ogni altra azione tecnica per la quale siano necessarie specifiche competenze, il pubblico ministero si può avvalere di consulenti, che non possono rifiutare di svolgere la loro attività, e che possono essere autorizzati a prestare assistenza ai singoli atti di indagine.
I consulenti tecnici sono chiamati a offrire contributi di natura tecnico-scientifica, diretti a colmare le lacune cognitive del magistrato, che è specializzato in altro ambito.
Quando il pubblico ministero effettua gli ordinari accertamenti e rilievi dei quali all’articolo 359 del codice di procedura penale, non è tenuto a coinvolgere l’indagato e la persona offesa.
L’indagato può a sua volta nominare un consulente tecnico oppure promuovere incidente probatorio ai sensi dell’articolo 392 del codice di procedura penale.
In presenza di simili circostanze, il pubblico ministero è obbligato a procedere con incidente probatorio, tranne le ipotesi di accertamenti indifferibili.
Se il pubblico ministero disattenda la richiesta del difensore o del consulente tecnico, senza motivare l’indifferibilità degli accertamenti, i risultati non possono essere utilizzati in dibattimento, ma esclusivamente nei procedimenti speciali privi di dibattimento, come ad esempio, il giudizio abbreviato.
Costituiscono un’eccezione gli accertamenti tecnici irripetibili, nei quali la stessa attività è atta a determinare modificazioni delle cose, dei luoghi o delle persone.
Considerando l’irripetibilità di questi accertamenti, assumeranno valore probatorio, motivo per il quale, ai sensi dell’articolo 360 del codice civile, il pubblico ministero deve avvisare senza ritardo l’indagato, la persona offesa e i difensori del giorno nel quale verranno compiuti gli accertamenti, in modo che possano assistere.
L’indagato privo di difensore deve essere informato del fatto che gli spetta un difensore d’ufficio, salva sempre la facoltà di nominarne uno di fiducia.
In entrambi i casi deve essere dato avviso del compimento dell’interrogatorio o dell’ispezione, dell’individuazione o del confronto, e delle ispezioni alle quali non deve partecipare l’indagato.
Le modifiche della Riforma Orlando
La legge 23/06/2017 n. 103, nota come Riforma Orlando, ha inciso in modo considerevole sulla riserva di incidente probatorio, aggiungendo all’articolo 360 el codice di procedura penale, il comma 4 bis che, come sopra scritto, dispone:
“La riserva di cui al comma 4, perde efficacia e non può essere ulteriormente formulata se la richiesta di incidente probatorio non è proposta entro 10 giorni dalla formulazione della riserva stessa”.
L’introduzione del termine di dieci giorni entro il quale l’indagato deve promuovere l’incidente probatorio oggetto di riserva, ha come finalità quella di impedire un utilizzo strumentale di questa facoltà per scopi dilatori, e se entro il termine di dieci giorni non sia stata presentata la richiesta di incidente probatorio, il pubblico ministero ha la facoltà di procedere all’accertamento tecnico nelle forme previste dall’articolo 360 del codice di procedura penale.
La recente riforma del processo penale ha anche modificato il comma 5 dell’articolo 360 del codice di procedura penale che, come sopra scritto, risulta formulato in questo modo:
“Fuori del caso di inefficacia della riserva di incidente probatorio previsto dal comma 4 bis, se il pubblico ministero, malgrado l’espressa riserva formulata dalla persona sottoposta alle indagini e pur non sussistendo le condizioni indicate nell’ultima parte del comma 4, ha ugualmente disposto di procedere agli accertamenti, i relativi risultati non possono essere utilizzati nel dibattimento”.
La disposizione introdotta contiene una “clausola di coordinamento” con il comma 4 bis, che contiene l’introduzione a un’eccezione all’ipotesi di inutilizzabilità degli atti compiuti dal pubblico ministero, nonostante la presentazione della riserva di incidente probatorio.
Riforma e disciplina dell’articolo 360 c.p.p.
Il comma 95 della legge 23 giugno 2017, n. 103, ha fatto entrare in vigore l’articolo 360 del codice di procedura penale, modificato, il 3 agosto 2017.
In applicazione del relativo principio, viene applicato nei procedimenti pendenti, e non agisce nei confronti delle riserve di incidente probatorio in relazione alle quali, prima dell’entrata in vigore della legge di riforma, è decorso in modo completo il termine di dieci giorni per l’instaurazione dell’incombente.
Un altro orientamento, ritiene che, per le riserve di incidente probatorio presentati prima dell’entrata in vigore della riforma, il termine di dieci giorni per presentare la richiesta di incidente probatorio, a pena della sua inefficacia, abbia avuto decorso da settembre dello stesso anno.
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