Giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, nullità della delibera assembleare da valutare incidentalmente
In sede di opposizione a decreto ingiuntivo per la riscossione degli oneri condominiali il Giudice dell’opposizione è tenuto esclusivamente a verificare l’esistenza del debito e la documentazione posta a sostegno del ricorso per ingiunzione di pagamento, ma non può in alcun modo verificare, sia pure in via incidentale, l’annullabilità o meno della delibera posta a sostegno dell’ingiunzione di pagamento, essendo chiamato esclusivamente a verificare la sua perdurante efficacia.
A riprova di ciò risulta pacifico che, solo in caso di sospensione della delibera e, pertanto, di sopravvenuta inefficacia della stessa, il Giudice dell’opposizione a decreto ingiuntivo dovrà a sua volta sospendere il giudizio, venendo meno uno dei presupposti per l’emissione del decreto ingiuntivo, in attesa della definizione del giudizio di impugnazione della delibera assembleare.
Tale principio trova un’unica eccezione, quando la delibera sottesa all’emissione del decreto ingiuntivo sia radicalmente nulla, e non solo annullabile.
In tali casi, infatti, quando la delibera è affetta dal più grave vizio della nullità vige il principio, già espresso dalla Corte di Cassazione nella sentenza 9641/2006 e, sostanzialmente confermato in motivazione dalle sentenze n. 23688/2014 e n. 1439/2014, secondo cui ben può il Giudice rilevare d’ufficio la nullità quando si controverta in ordine all’applicazione di atti (delibera d’assemblea di condominio) posti a fondamento della richiesta di decreto ingiuntivo, la cui validità rappresenta elemento costitutivo della domanda (Cass. 305/2016).
Tale principio è stato di recente ribadito dalla VI Sezione civile della Corte di Cassazione, Presidente dott. P. D’Ascola, Relatore dott. A. Scarpa, nell’ordinanza n. 16389, pubblicata in data 21 giugno 2018.
Il fatto
La vicenda giudiziaria prende le mosse dalla spiegata opposizione a decreto ingiuntivo afferente spese condominiali relative a lavori edili sistemazione esterna dell’edificio, approvati con delibera assembleare assunta in assenza di quattro condomini, con la quale, tra l’altro, si stabiliva la ripartizione delle spese in parti uguali tra tutti i condomini.
Il Giudice di pace rigettava l’opposizione, tuttavia, a seguito dell’interposto appello, il Tribunale di Castrovillari riformava la sentenza di primo grado e revocava il decreto ingiuntivo opposto.
Il Tribunale riteneva, infatti, che la delibera sottesa al monitorio avesse sostanzialmente violato i criteri legali di ripartizione delle spese (art. 1123 Cc), con una deliberazione, tuttavia, assunta senza la necessaria unanimità dei partecipanti al condominio, con conseguente nullità della stessa e revoca del decreto ingiuntivo su di essa fondato.
Propone ricorso per cassazione il condominio soccombente, con ricorso affidato ad un unico motivo, la violazione e falsa applicazione degli artt. 1105, 1109 e 1137 Cc, in quanto, a dire del ricorrente, il Tribunale, quale giudice dell’opposizione a decreto ingiuntivo emesso per la riscossione di contributi condominiali, non avrebbe potuto valutare l’eventuale nullità della deliberazione assembleare.
Decisione della Cassazione
Di contrario avviso, ovviamente, la Suprema Corte, la quale ricorda come sia <<certamente da ribadire che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo concernente il pagamento di contributi per spese, il condominio soddisfa l’onere probatorio su esso gravante con la produzione del verbale dell’assemblea condominiale in cui sono state approvate le spese, nonché dei relativi documenti (Cass. Sez. 2, 29 agosto 1994, n. 7569).>>.
Che, conseguentemente, <<nello stesso giudizio di opposizione, il condomino opponente non può far valere questioni attinenti alla annullabilità della delibera condominiale di approvazione dello stato di ripartizione. Tale delibera costituisce, infatti, titolo sufficiente del credito del condominio e legittima non solo la concessione del decreto ingiuntivo, ma anche la condanna del condominio a pagare le somme nel processo oppositorio a cognizione piena ed esauriente, il cui ambito è, dunque, ristretto alla verifica della (perdurante) esistenza della deliberazione assembleare di approvazione della spesa e di ripartizione del relativo onere (Cass. Sez. U., 18 dicembre 2009, n. 26629; da ultimo, Cass. Sez. 2 , 23/02/2017, n. 4672).>>.
Tuttavia, così come chiarito dalla medesima Corte di Cassazione, <<nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo emesso per la riscossione di oneri condominiali, il limite alla rilevabilità, anche d’ufficio, dell’invalidità delle sottostanti delibere non opera allorché si tratti di vizi implicanti la loro nullità, trattandosi dell’applicazione di atti la cui validità rappresenta un elemento costitutivo della domanda (Cass. Sez. 2, 12/01/2016, n. 305). La nullità di una deliberazione dell’assemblea condominiale, del resto, comporta che la stessa, a differenza delle ipotesi di annullabilità, non implichi la necessità di tempestiva impugnazione nel termine di trenta giorni previsto dall’art. 1137 c.c. Una deliberazione nulla, secondo i principi generali degli organi collegiali, non può, pertanto, finché (o perché) non impugnata nel termine di legge, ritenersi valida ed efficace nei confronti di tutti i partecipanti al condominio, come si afferma per le deliberazioni soltanto annullabili. Alle deliberazioni prese dall’assemblea condominiale si applica, perciò, il principio dettato in materia di contratti dall’art. 1421 c.c., secondo cui è comunque attribuito al giudice, anche d’appello, il potere di rilevarne pure d’ufficio la nullità, ogni qual volta la validità (o l’invalidità) dell’atto collegiale rientri, appunto, tra gli elementi costitutivi della domanda su cui egli debba decidere (Cass. Sez. 2, 17/06/ 2015, n. 12582; Cass. Sez. 6 -2, 15/03/2017, n. 6652).>>.
Orbene, nel caso di specie, la delibera assembleare posta a sostegno del monitorio risulta senz’altro nulla, siccome adottata in deroga ai criteri di proporzionalità di spesa indicati dall’art. 1123 Cc, senza la necessaria unanimità dei consensi di tutti i partecipanti al condominio.
Corretta, pertanto, risulta la decisione adottata dal Tribunale di Castrovillari, da ciò consegue il rigetto del ricorso e la condanna del condominio ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità.
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