Esecuzioni: la nuova tutela del credito

Modalità nuove di iscrizione a ruolo del processo esecutivo per espropriazione
Per accelerare l’iscrizione dei processi per espropriazione forzata e consentire il recupero d’importanti risorse di personale di cancelleria è stata favorita la sinergia con la collaborazione del creditore procedente e con lo strumento telematico.
A partire dal 30 giugno 2014 ex art. 16-bis d.l. 179/2012, è stato necessario prevedere un adeguato intervento normativo sul piano processuale poiché sia per le esecuzioni immobiliari che per quelle mobiliari presso il debitore, il codice di procedura civile ha previsto che il pignoramento sia trasmesso direttamente dall’ufficiale giudiziario in cancelleria.
Ne consegue che il fascicolo dell’esecuzione deve essere formato
dal cancelliere nell’apposito registro informatico.
In ipotesi, poi, di pagamento satisfattivo o accordo per la rateizzazione, intervenuto successivamente al pignoramento, il creditore può non dare corso all’esecuzione, non depositando l’istanza di vendita, con conseguente estinzione del processo esecutivo.
In questi casi all’iniziale iscrizione nel registro del procedimento
non segue alcuna attività successiva e neanche alcuna annotazione.
La finalità di rendere celere il procedimento di esecuzione attraversa completamente lo stesso, quasi che il debito essendo una patologia dell’accordo economico tra le parti, continui nella sua conclusione diretta a non essere incluso nella vita giudiziale del procedimento di recupero.
La tutela del debitore
La legge 108/1996 ha creato la nozione di tasso-soglia, limite oltre il quale gli interessi sono usurari.
Esso è stato individuato in una maggiorazione del 50% rispetto al tasso effettivo globale medio, rilevato dal Ministero dell’economia con periodicità trimestrale e per categorie omogenee di operazioni (art. 2, comma quarto l. 108/1996).
Il tasso anti usura viene rilevato trimestralmente dalla Banca D’Italia ed è ottenuto come media dei tassi effettivi globali, ossia comprendenti anche spese e commissioni, praticati dal sistema bancario e finanziario.
Al fine di determinare il tasso usurario, ai sensi dell’art. 2 legge n. 108/1996, i tassi di interesse rilevati per essere considerati usura, debbono essere aumentati della metà, cioè, il tasso è considerato dalla legge usurario qualora superi il dato rilevato maggiorato della metà.
Solo allora si è puniti ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 644 del codice penale, cioè superata la soglia di cui sopra il fatto è considerato dalla legge come reato penale.
Tuttavia, i tassi non comprendono la commissione di massimo scoperto che, nella media delle operazioni bancarie rilevate, si attesta a 0,73 punto percentuale.
Le operazioni su cui applicare la legge anti usura sono le seguenti: apertura di credito in conto corrente, anticipi, sconti commerciali ed altri finanziamenti alle imprese effettuate dalle banche, factoring, credito personale ed altri finanziamenti alla famiglia effettuati dalle banche, prestiti contro cessione del quinto dello stipendio, leasing, credito finalizzato all’acquisto rateale e credito revolving, mutui con la garanzia reale, ovvero relativi al mutuo a tasso fisso ed al mutuo a tasso variabile.
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