È legittima la delibera che approva la stipulazione di una polizza per la tutela delle spese legali del condominio
È legittima la delibera che approva la stipulazione di una polizza per la tutela delle spese legali del condominio ponendo la spesa a carico di tutti i condomini, trattandosi di decisione pienamente compatibile con l’articolo 1132 c.c.
riferimenti normativi: art. 1132 c.c.
precedenti giurisprudenziali: nessuno
La vicenda
Una condomina impugnava una delibera lamentando, tra l’altro, la violazione dell’art. 1108 c.c. e del regolamento condominiale in relazione all’approvazione della stipula di una polizza assicurativa per la tutela delle spese legali del Condominio. Il Tribunale, però, respingeva la domanda di annullamento della delibera assembleare; al contrario la Corte d’appello riteneva la decisione assembleare illecita perché in contrasto con l’art. 1132 c.c.; in particolare secondo i giudici di secondo grado la stipula della polizza spese legali avrebbe prodotto l’effetto di ripartire tra tutti i condomini – per mezzo del pagamento del premio assicurativo – l’onere contributivo ad eventuali future spese di lite, così derogando all’art. 1132 comma 1 c.c.; la questione passava all’attenzione della Cassazione. Il condominio con ricorso incidentale denunciava la violazione o falsa applicazione dell’art. 1132 comma 1 e 2 c.c., insistendo nel sostenere la piena compatibilità della stipula di un contratto assicurativo con quanto disposto dall’art. 1132 c.c.
La questione
La delibera che approva la stipulazione di una polizza per la tutela delle spese legali del condominio ponendo la spesa a carico di tutti i condomini è compatibile con l’articolo 1132 c.c.?
La soluzione
La Cassazione ha dato ragione al condominio. Secondo i giudici supremi la delibera assembleare di approvazione della polizza spese legali non può intendersi contraria all’art. 1132 c.c., come ritenuto dalla Corte d’appello, stante la pressoché totale divergenza di contenuti e di funzione tra l’oggetto della polizza e la menzionata norma. Del resto, per la Cassazione è evidente la diversità tra le spese derivanti dalla stipula della polizza assicurativa, le quali, come tutte quelle derivanti dalle obbligazioni contratte dal condominio nel comune interesse, vanno ripartite nei rapporti interni fra i singoli condomini ai sensi dell’art 1123 c.c. e le spese di lite per il caso di soccombenza di cui all’art. 1132 c.c.
Le riflessioni conclusive
Nell’ipotesi in cui un singolo condomino non condivida l’idea degli altri condomini di promuovere una lite deve esprimere il suo dissenso secondo le forme previste dall’art. 1132 del c.c.
Il condomino dissenziente, quindi, può, ai sensi dell’articolo appena citato, estraniarsi dalla lite, separando la propria responsabilità da quella degli altri condomini per il caso di soccombenza del condominio.
Questi deve rendere nota la propria volontà entro trenta giorni decorrenti dalla data in cui ha avuto notizia della deliberazione. Tale termine è previsto a pena di decadenza.
Tuttavia l’articolo 1132 c.c. esclude l’onere di partecipare alla sola rifusione delle spese di giudizio in favore della controparte nel caso di esito della lite sfavorevole per il condominio. Quindi, il condomino dissenziente, in quanto tale, in caso di soccombenza del condominio, non è tenuto a partecipare al pagamento delle spese processuali a favore del difensore del condominio e a quelle eventuali a favore della controparte liquidate dal giudice con la sentenza.
È tenuto però a corrispondere quanto attiene all’oggetto principale della domanda (per esempio, contribuire al risarcimento disposto dal giudice). Nel caso contrario di esito della lite favorevole per il condominio, rimane l’onere di partecipare alle spese affrontate da quest’ultimo per la propria difesa ove risultino irripetibili dalla controparte. La detta norma lascia, quindi, il condomino dissenziente identicamente esposto verso i terzi per le conseguenze negative della responsabilità del condominio, fornendogli soltanto un meccanismo di rivalsa (il condomino dissenziente ha diritto di rivalsa per ciò che abbia dovuto pagare alla parte vittoriosa). Si tenga presente, però, che la norma riguarda solo le liti che sono state interessate da una deliberazione dell’assemblea (Cass. civ., sez. II, 02/03/1998, n. 2259), con la conseguenza che il singolo condomino non ha la possibilità di esprimere il suo dissenso in ordine alla controversia promossa direttamente dall’amministratore (fatta salva l’attivazione del meccanismo di cui all’articolo 1133 c.c.). In altre parole il meccanismo previsto dall’articolo 1132 c.c. opera per le sole controversie eccedenti dalle attribuzioni demandate all’amministratore ex artt. 1130 e 1131 c.c., in quanto suppone come condizione essenziale una specifica delibera di autorizzazione o ratifica dell’assemblea alla costituzione in giudizio dell’amministratore da cui estraniarsi. In ogni caso il dissenso non è impedito dalla stipula di una polizza per la tutela legale del condominio, né può impedire la stipula di un tale contratto. L’assemblea nell’esercizio dei poteri di gestione di cui all’art. 1135 c.c., quindi, può validamente autorizzare l’amministratore a stipulare una polizza assicurativa per la tutela legale, volta a coprire le spese processuali per tutte le azioni concernenti le parti comuni dell’edificio, promosse da o nei confronti del condominio, al fine di evitare pregiudizi economici ai condomini. Del resto, si deve escludere che una tale delibera sia soggetta al sindacato dell’autorità giudiziaria che non può estendersi alla valutazione del merito e al controllo della discrezionalità di cui dispone l’assemblea.
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