E’ competente la Corte d’Appello in luogo del Tribunale per la liquidazione cumulativa dei compensi forensi secondo rito sommario di cognizione;la negoziazione assistita non è condizione preventiva di procedibilità quando il contratto è concluso tra il professionista ed un consumatore
(commento all’ordinanza della Corte d’Appello di Genova sezione seconda civile n. 767/2021 del 22 aprile 2021)
Norme e istituti sottesi
– art. 702-bis co.4 c.p.c. richiamato dall’art. 3 u.c. e 14 co. 1 del d.lgs. n. 150/2011
-improcedibilità dell’azione
-d.lgs. n. 132 del 2014
-prescrizione presuntiva art. 2936 c.c.
Precedenti
SS.UU. sentenza 3 dicembre 2019-19 febbraio 2020 n. 4247
Cassazione Sezione VI Civile-2, ordinanza 29 settembre 2020-14 gennaio 2021 n. 496
Il caso
Con Ricorso ex art. 702-bis cpc in relazione agli artt. 3, 4 e 14 del d.lgs. n. 150/2011 nonché art. 28 Legge Professionale, il Professionista chiede la liquidazione dei compensi cumulativamente invocati per l’assistenza prestata in primo e secondo grado conclusosi con Sentenza della Corte d’Appello passata in giudicato.
Il Legale aderisce all’orientamento maggioritario della Cassazione conformemente al quale proponendo una domanda cumulativa per entrambi i gradi del giudizio per economia processuale non si possono scindere le due liquidazioni azionando il credito avanti il Tribunale sulle prestazioni professionali di Prime Cure e quelle del gravame alla Corte territorialmente competente.
La c. si costitusce ritualmente quantunque tardivamente eccependo l’improcedibilità della domanda in quanto l’accesso al rito sommario è subordinato quale presupposto essenziale alla competenza per valore e per materia del Tribunale competente.
In pari sede il giudizio sarebbe comunque improcedibile per mancato esperimento della negoziazione assistita obbligatoria vertendosi di domanda di pagamento non eccedente ad € 50.000 e non riguardante una controversia assoggettata alla disciplina della conciliazione obbligatoria.
In subordine su qualsiasi credito sarebbe scesa la prescrizione presuntiva dell’art.2936 del Codice Civile.
Depositate telematicamente le brevi note scritte autorizzate sostitutive della trattazione orale in presenza, la causa veniva trattenuta a decisione.
Dispositivo e motivazioni
La convenuta è stata condannata a pagare in favore del ricorrente l’importo liquidato oltre alle spese di lite nonché il forfettario 15% su entrambi gli imponibili e gli ammennicoli previdenziali e fiscali come per legge.
Il Collegio ha ritenuto infondata l’eccezione di incompetenza della Corte in favore del Tribunale.
Riportandosi all’ordinanza della Cass.Civ.Sez. VI n. 496/2021 anche Genova osserva che “Qualora la richiesta di pagamento riguardi compensi maturati in più gradi di giudizio, il difensore deve obbligatoriamente proporre un’unica domanda dinanzi al giudice che abbia conosciuto per ultimo della causa in cui sia stato svolto il patrocinio, essendo tale giudice l’unico in grado di apprezzare complessivamente le prestazioni svolte e di riconoscere al difensore il giusto compenso, a meno che non risulti in capo al creditore un interesse, oggettivamente valutabile, alla tutela frazionata del credito”.
Parimenti infondata l’eccezione di mancato prodromico esperimento della procedura di negoziazione assistita.
L’art, 3 del d.lgs. 132 del 2014 prevede espressamente che le disposizioni del comma 1 non si applicano alle controversie concernenti obbligazioni contrattuali derivanti da contratti conclusi tra professionisti e consumatori.
Nel caso di specie la resistente (docente di scuola secondaria-n.d.r.) ha agito in veste di consumatrice dal momento che l’incarico conferito al Legale non aveva alcuna attinenza con la professione svolta.
Sulla prescrizione presuntiva, tale eccezione non può essere rilevata d’ufficio dal Giudice e rientra nel novero delle eccezioni in senso stretto.
Tali eccezioni devono essere proposte dalla parte con la comparsa di costituzione tempestivamente depositata, a pena di decadenza, dieci giorni prima della prima udienza.
In costanza di una costituzione tardiva della resistente avvenuta il 13 aprile 2021 con prima udienza fissata il 21 aprile 2021, l’eccezione di prescrizione presuntiva non può essere presa in considerazione e la relativa decadenza è rilevabile d’ufficio.
La scelta del rito, suoi effetti sulla competenza
L’arresto e sottesi precedenti della Cassazione attengono ai compensi azionati secondo il rito speciale dell’art. 14 del d.lgs. n. 150 del 2011.
Legittimo quindi individuare la competenza qualora il Professionista azioni il proprio credito per più gradi di giudizio in via monitoria previa taratura della parcella al competente Ordine di appartenenza.
Il nuovo testo dell’art. 28, sostituito dall’art. 34 n. 16 lett. a) del d.lgs. 1/9/2011 n. 150 dispone che “Per la liquidazione delle spese, degli onorari e dei diritti nei confronti del proprio cliente l’avvocato, dopo la decisione della causa o l’estinzione della procura, se non intende seguire il procedimento di cui agli artt. 633 e ss. del codice di procedura civile, procede ai sensi dell’art. 14 del d.lgs. 1 settembre 2011 n. 150”.
La riforma del 2011 non ha quindi determinato alcun effetto sulla possibilità che l’azione venga introdotta con le forme del procedimento per decreto ingiuntivo, ed in tal caso al quadro descritto occorre aggiungere gli effetti della disciplina del c.d. ‘foro del consumatore’ ricollegabili dapprima all’introduzione dell’art. 1469-bis, terzo comma, n. 19, cod.civ e, successivamente, sopravvenuto il Codice del Consumo, al foro speciale della residenza o del domicilio del consumatore.
La prevalenza del Codice del Consumo va infatti risolta in senso positivo sia perché essa è esclusiva, sia perché trattandosi di previsione “speciale” rispetto al foro speciale dell’art. 637, terzo comma, del codice di procedura civile, la norma successiva ha una portata limitatrice di quella precedente.
La sovrapposizione su tale impianto delle pronunzie e sottesi orientamenti della Cassazione, permette a nostro giudizio di così correttamente inquadrare i crediti professionali e per più gradi di giudizio radicandone la competenza:
-Qualora si agisca nelle forme speciali ex art. 14 d.lgs n. n. 150/2011 in ogni caso la domanda va proposta inderogabilmente all’ufficio che per ultimo ha conosciuto la questione sottesa ai chiesti compensi ivi inclusa la Corte di Cassazione, ciò in ottemperanza ai criteri di interpretazione teleologica e sistematica sulla miglior visione d’insieme dell’o-
pera profusa dall’avvocato ed alla riserva di collegialità
-Ove il creditore agisca in via monitoria possono concorrere i seguenti criteri
a)L’ultimo giudice che ha esaminato la vertenza.
Per quanto riguarda l’attività svolta in Cassazione giusta l’art. 14 co. 2 del d.lgs 150/2011 la domanda può esser proposta davanti al giudice che ha pronunciato il provvedimento cassato in caso di cassazione senza rinvio o di mancata riassunzione del giudizio di rinvio, mentre potrà essere azionata al giudice di rinvio in caso di cassazione con rinvio seguita dalla riassunzione.
b)Cumulativamente il giudice competente per valore e territorio secondo le regole della cognizione ordinaria, ferma la prevalenza territoriale del foro del consumatore.
c) Cumulativamente il giudice competente per valore del luogo ove ha sede il Consiglio dell’Ordine al cui albo l’avvocato è iscritto.
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